FAQ: visto e permesso per ricerca scientifica, come si ottiene e a cosa da diritto?

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adirmigranti
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FAQ: visto e permesso per ricerca scientifica, come si ottiene e a cosa da diritto?

Messaggio da adirmigranti » ven ott 21, 2022 4:52 pm

L'ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi, è consentito ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il ricercatore straniero può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi, secondo la disciplina prevista dall’articolo 27 ter del D.lgs. n. 286/98, così come modificato dal D.lgs. n. 71/2018.

Quale procedura un cittadino straniero deve seguire per lavorare in Italia come ricercatore?

Per ottenere un visto di ingresso per ricerca scientifica occorre che l’Università o Istituto di ricerca dove il ricercatore lavorerà, presenti una domanda di nulla osta al lavoro (modello FR), attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/ ... i/home.htm
Per presentare la domanda l’Istituto deve essere iscritto nell’apposito elenco (https://www.mur.gov.it/it/aree-tematich ... utorizzati) degli Istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza tenuto dal MIUR. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta all’ingresso una volta acquisito il parere della questura sull’insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione richiesta. Alla base della richiesta di nullaosta per ricerca scientifica deve esservi una convenzione stipulata tra l’Istituto di ricerca ed il ricercatore, con cui l’Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore ed a fornire una serie di garanzie, mentre il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall’Istituto.
La convenzione, tra l’altro, stabilisce:
- il rapporto giuridico tra le parti
- le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale
- la copertura delle spese di viaggio
- la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
Lo Sportello Unico, in caso di esito positivo delle verifiche, rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla domande e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero al fine del rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
Attenzione: Nel caso in cui il ricercatore debba svolgere in Italia un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie, il rilascio del visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari ( v. Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011.)

Cosa deve fare il ricercatore una volta entrato in Italia con il visto per ricerca?

Il cittadino straniero che entra in Italia con un visto di ingresso per motivo di ricerca scientifica deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca scientifica è rilasciato in formato elettronico e viene chiesto attraverso la compilazione e l’invio di un apposito kit postale disponibile presso gli uffici postali aderenti alla rete “Sportello Amico di Poste Italiane”. In seguito alla spedizione del kit postale vengono rilasciati al cittadino straniero:

un’assicurata postale che certifica la presentazione della domanda di permesso di soggiorno e permette di consultare lo stato della pratica;
la prenotazione di un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per la consegna della documentazione originale (già inserita in fotocopia all’interno della busta del kit postale) e la rilevazione fotodattiloscopica (impronte digitali).
Nel caso di ingresso per lavoro subordinato, la richiesta di permesso viene fatta dal ricercatore direttamente presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura del luogo di domicilio, dove il lavoratore straniero ha l'obbligo di recarsi entro il termine di 8 giorni dall'ingresso in Italia, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale compilazione della richiesta di permesso di soggiorno.

L’attività di ricerca può essere svolta anche nelle forme di lavoro autonomo?

L'attività di ricerca cui è chiamato il cittadino straniero può essere svolta, a seconda della convenzione di accoglienza stipulata con l'Università o l'Istituto di ricerca, sia nelle forme di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.
Tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrano in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività di ricerca ( v. Nota Miur 7/7/2010).

Può richiedere il permesso di soggiorno per ricerca lo straniero già soggiornante in Italia?

Si, salvo una serie di eccezioni, il nullaosta al lavoro per ricerca scientifica può essere richiesto anche dal cittadino straniero che si trova già sul territorio nazionale ad altro titolo. In tal caso, una volta ottenuto il nullaosta al lavoro, il permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene rilasciato in esenzione dal visto.

Tale richiesta non pùò essere fatto dallo straniero che soggiorna già in Italia con un permesso per asilo (o richiesta di asilo) o per protezione temporanea, per casi speciali, cure mediche o lavoro oppure che è destinatario di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

È possibile iniziare a svolgere l’attività di ricerca nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca?

Si, il ricercatore può iniziare a svolgere l’attività di ricerca anche prima che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno.

A cosa da diritto il permesso di soggiorno rilasciato per ricerca scientifica?

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca. Il titolare di tale permesso potrà, inoltre, a parità di condizioni con il cittadino italiano, svolgere attività di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Istituto.
Al titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso.. Per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito minino annuo, derivante da fonti lecit, non inferire all’importo dell’assegno sociale. Non è, invece, necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari.
I familiari che accompagnano o si ricongiungono con il ricercatore straniero avranno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’art.30 del T.U. Immigrazione, della durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore.
I titolari di un permesso di soggiorno per ricerca di durata superiore a 6 mesi hanno diritto alle prestazioni familiari alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

Quale è la durata del permesso di soggiorno rilasciato per ricerca scientifica?

Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", dovrebbe essere rilasciato dal questore entro trenta giorni dalla domanda, per la durata del programma di ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.

Il permesso di soggiorno per ricerca può essere convertito in altro titolo di soggiorno? Si, laddove sussistono gli altri requisiti richiesti dal Testo Unico Immigrazione, il ricercatore può chiedere la conversione del permesso per ricerca scientifica in permesso per motivi di lavoro.

Il ricercatore straniero, terminata l’attività di ricerca, può inoltre dichiarare l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (D.I.D.) e l’interesse alla partecipazione di misure di politica attiva presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente in base alla residenza o domicilio. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica sarà quindi convertito in un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, della durata minima di nove mesi e massima di dodici, utile alla ricerca di un’occupazione oppure all’avvio di una propria attività imprenditoriale coerente con il lavoro di ricerca svolto.

E' possibile proseguire la propria attività di ricerca in Italia se si è titolari di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea?

Il ricercatore straniero titolare di un valido permesso di soggiorno per motivi di ricerca, rilasciato da uno Stato Membro dell’Unione Europea, può fare ingresso nel territorio nazionale allo scopo di proseguire un’attività di ricerca già avviata nell’altro Stato membro (art.27–ter,comma 11, T.U. Immigrazione). Il periodo di permanenza autorizzato a queste condizioni non può superare i centottanta giorni nell’arco temporale di trecentosessanta giorni. In questi casi non è richiesto il visto di ingresso né il rilascio del permesso di soggiorno. Il nulla osta all’ingresso è sostituito da una comunicazione, da parte dell'Istituto di Ricerca, allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura della provincia in cui si svolgerà l'attività di ricerca, resa entro otto giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore. La comunicazione, recante gli estremi del passaporto del ricercatore e di eventuali altri familiari, è corredata da:
  • copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, che preveda un periodo di ricerca in Italia;
  • copia dell’autorizzazione al soggiorno (per il ricercatore e i suoi familiari) nel primo Stato membro;
  • dimostrazione di disponibilità economiche sufficienti;
  • polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale;
  • dichiarazione dell'Istituto italiano presso cui si svolge l'attività.
Per periodi di soggiorno superiori a centottanta giorni è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “mobilità-ricercatore”. In tal caso l’ingresso è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico.
Nelle more del rilascio del nulla osta o della consegna del permesso di soggiorno, il ricercatore è autorizzato a svolgere l’attività di ricerca a condizione che l’autorizzazione rilasciata dal primo Stato Membro sia in corso di validità.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... da-diritto

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