Il visto per turismo consente l'ingresso per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni) in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intende viaggiare per motivi turistici.
Come si richiede un visto turistico?
Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Per maggiori informazioni
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
Quanto tempo occorre per ottenere il visto?
Il visto dovrebbe essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Chi non ha bisogno del visto?
Non hanno bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia:
• i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
• i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;
Gli stranieri già residenti in uno Stato Schengen e titolari di un permesso di soggiorno non hanno bisogno di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro o studio/tirocinio – studio/formazione.
Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto i cittadini di una serie di Stati extracomunitari. Per maggiori informazioni
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) il visto è sempre necessario
Chi non può ricevere il visto?
Il visto di ingresso può essere negato:
• agli stranieri che sono stati già espulsi dall'Italia (salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso), o da uno dei Paesi dell'Unione Europea;
• agli stranieri che sono considerati pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea in base ad accordi internazionali
• agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Il diniego del visto di ingresso nel caso in cui lo straniero abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, deve essere motivato e deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Cosa si può fare nel caso in cui il visto di ingresso in Italia venga negato?
Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento. È possibile, in via cautelare ed urgente, chiedere al Tar, previo accertamento dei due presupposti del fumus boni iuris (fondatezza del ricorso ad una prima analisi) e periculum in mora (pericolo del ritardo), di ordinare all'Amministrazione il riesame del provvedimento alla luce dei motivi riportati nel ricorso.
Ci sono altri adempimenti da assolvere dopo l’ingresso in Italia con un visto turistico?
Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per turismo non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.
Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo. La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all’interessato, in modo che possa attestare l’adempimento dell’obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione di presenza si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.
E’ possibile lavorare con un visto di ingresso rilasciato per motivi di turismo?
No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa. Non è quindi possibile assumere un cittadino straniero in possesso di visto turistico.
È possibile convertire in lavoro un visto rilasciato per motivi di turismo?
No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico. Alla scadenza del visto, quindi, lo straniero dovrà fare ritorno nel Paese d’origine, pena l’espulsione.
Coloro che si trovano in Italia con un visto turistico, quindi, anche in presenza di un’offerta di lavoro, dovranno comunque far ritorno nel Paese d’origine ed essere preventivamente autorizzati a far ingresso per motivi di lavoro, seguendo la procedura del decreto flussi o, eventualmente degli ingressi al di fuori delle quote – fin dal Paese d’origine.
Le uniche possibilità per rimanere oltre la scadenza del visto turistico sono la presenza dei requisiti per ottenere la coesione familiare con un parente già in Italia o l'esistenza di gravi motivi che impediscano il rientro nel proprio Paese.