Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. ) e nel D.P.R. n. 394/1999.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
L’ultimo Decreto flussi è stato adottato alla fine del 2022. Dal 27 marzo e fino al 31 dicembre 2023 è possbile l'invio delle domande. Ulteriori decreti potranno essere adotatti nel corso del 2023.
Quale procedura bisogna seguire per farsi assumere da un datore di lavoro in Italia?
L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto annuale di programmazione dei flussi e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.
La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), il quale rilascia il nulla osta al lvaoro a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:
rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego;
che non esistano motivi ostativi da parte della questura;
che siano rispettati i presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri
Come si fa a verificare che non c'è nessun lavoratore già regolarmente residente disponibile ad accettare l'impigeo offerto?
La procedura introdotta a partire dal decreto flussi 2022 prevede che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal. All'invio della domanda allo Sportello Unico, si potrà procedere solo se:
a) il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
b) il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
c) il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale verifica non è necessaria per assumere i lavoratori stagionali.
Chi verifica il rispetto delle condizioni reddituali e contrattuali richieste dalla legge per l'assunzione di un lavoratore dall'estero?
A partire dal decreto flussi 2022 è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. Per saperne di più su tali presupposti vedi i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?
A partire dal decreto flussi 2022 è previsto che trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda (quest'ultimo termine ridotto è stato previsto in via sperimentale solo per il decreto flussi 2022. Il termine ordinario per il rilascio del visto è di 90 giorni). Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.
Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi-ALI.
L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Cosa succede se sono esaurite le quote previste dal decreto flussi?
Le domande presentate nell'ambito del decreto flussi vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Essendo le quote disponibili molto inferiori rispetto al numero di domande presentate, di regola le quote si esauriscono in pochissimo tempo. In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Il DL 20/23 (in fase di conversione) ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.
Quali sono i motvi ostativi per i quali il nulla osta può essere negato?
Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:
a) il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti l'organo di amministrazione della società, ovvero risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
b) il lavoratore straniero. In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può, altresì, essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e alla contraffazione.
Il nulla osta al lavoro non può, infine, essere rilasciato nei confronti degli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,e gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Cosa occorre fare una volta entrati in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa.