I Comuni che forniscono informazioni sbagliate agli stranieri devono risarcire il danno

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adirmigranti
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I Comuni che forniscono informazioni sbagliate agli stranieri devono risarcire il danno

Messaggio da adirmigranti » gio giu 03, 2021 10:00 am

Il Tribunale di Brescia ha condannato il Comune di Pontevico a pagare a una cittadina straniera la somma corrispondente alla prestazione che questa avrebbe ottenuto dall’INPS se il Comune le avesse fornito informazioni corrette sui suoi diritti e le avesse consentito la presentazione della domanda.

L’ordinanza interviene per la prima volta su un problema molto diffuso: nel contrasto tra norme nazionali e norme europee in tema di prestazioni sociali agli stranieri, capita frequentemente che i Comuni (anche facendo affidamento sulle erronee comunicazioni dell’INPS) forniscano a loro volta informazioni sbagliate ai cittadini stranieri, dissuadendoli cosi dalla presentazione di domande (o addirittura impedendo la stessa presentazione) relative a prestazioni alle quali avrebbero diritto.

Il caso esaminato dal Tribunale di Brescia riguarda l’indennità di maternità di base per la quale, come noto, l’art. 74 d.lgs. 151/01 impone ancora come requisito il permesso di lungo periodo, in contrasto con la direttiva UE 2011/98.

I Comuni, ai quali la legge conferisce il compito di raccolta e esame delle domande, dovrebbero quindi, in applicazione del diritto dell’Unione, garantire l’accesso alla prestazione ma spesso non lo fanno, riportando sui loro siti e nei moduli per la domanda l’indicazione di un requisito che, benché previsto dalla legge nazionale, non è più applicabile.

Ciò comporta che molti stranieri che non riescono ad avere in altro modo le informazioni corrette, finiscono per non presentare domanda entro il termine previsto dalla legge (nel caso della indennità di maternità, 6 mesi dalla nascita) perdendo cosi il diritto alla prestazione.

E’ una situazione davvero ingiusta e paradossale alla quale occorre che gli enti locali pongano rimedio con un comportamento efficiente e rispettoso dell’obbligo di applicazione del diritto dell’Unione.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia, la richiedente ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente per la presentazione della domanda, ma di non averla poi presentata perché il modulo fornito dal Comune (confermato dalle informazioni verbali dell’incaricato) riportava il requisito del permesso di lungo periodo, del quale la mamma straniera non era titolare. Ha quindi chiesto al Giudice di condannare il Comune al risarcimento del danno patrimoniale da discriminazione, sulla base della considerazione che, se fosse stata italiana, nessuna difficoltà sarebbe insorta e la domanda avrebbe potuto avere il suo corso normale. La domanda è stata accolta e così il Comune sarà tenuto a pagare la somma corrispondente a una prestazione che, se ci fosse stato un comportamento corretto del Comune, sarebbe stata invece pagata dall’INPS.

L’ordinanza apre quindi la strada alla tutela di tutti coloro che, a causa delle erronee informazioni ricevute dagli enti preposti, hanno fatto decorrere i termini per l’esercizio di un diritto sociale.
Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza del 14 maggio 2021 (v. allegato), stabilisce infatti che: "Costituisce discriminazione il comportamento dissuasivo posto in essere dal Comune di Pontevico che, nel modulo di richiesta della prestazione sociale “Assegno di maternità di base” indicava erroneamente il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e non anche il permesso unico lavoro; da tale comportamento deriva un danno patrimoniale pari all’importo della prestazione non percepita dalla ricorrente e l’obbligo di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione della misura, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) Direttiva 98/2011/UE"

fonte: https://www.asgi.it/notizie/i-comuni-ch ... -il-danno/
Allegati
Tribunale-di-Brescia-ordinanza-del-14-maggio-2021.pdf
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