La Regione Piemonte ha discriminato gli stranieri nell’accesso agli alloggi pubblici

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adirmigranti
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La Regione Piemonte ha discriminato gli stranieri nell’accesso agli alloggi pubblici

Messaggio da adirmigranti » mar ago 24, 2021 11:48 am

Con ordinanza del 25.7.2021 il Tribunale di Torino ha dichiarato discriminatoria la circolare della “nuova” Giunta regionale n. 81/2019, firmata dall’assessora Caucino, con la quale veniva indicato ai Comuni piemontesi di richiedere ai soli cittadini non comunitari, in sede di presentazione della domanda di accesso agli alloggi sociali e in emergenza abitativa, la produzione di costosi (e a volte impossibili da reperire) certificati rilasciati dalle autorità del paese di origine, attestanti l’assenza di proprietà immobiliari.

Con ordinanza del 25.7.2021 il Tribunale di Torino ha dichiarato discriminatoria la circolare della “nuova” Giunta regionale n. 81/2019, firmata dall’assessora Caucino, con la quale veniva indicato ai Comuni piemontesi di richiedere ai soli cittadini non comunitari, in sede di presentazione della domanda di accesso agli alloggi sociali e in emergenza abitativa, la produzione di costosi (e a volte impossibili da reperire) certificati rilasciati dalle autorità del paese di origine, attestanti l’assenza di proprietà immobiliari.

La Giudice torinese in particolare ha indicato che tale aggravio costituisce una discriminazione diretta a danno dei cittadini stranieri, “non essendo ragionevole una ripartizione degli oneri documentali, inerenti le proprietà situate all’estero, basata sulla diversa cittadinanza”, con conseguente violazione dell’art. 2 comma 5 TU Immigrazione (norma di rango superiore sia rispetto al DPR 445/2000 – di natura regolamentare – sia alla circolare regionale contestata).

La pronuncia si aggiunge al lungo elenco di decisioni simili (Trib. Milano 27.7.2020, in causa ASGI c. Regione Lombardia, Trib. Milano 20.3.2020, in causa ASGI c. Comune di Sesto San Giovanni, Trib. Udine 2.3.2021, in causa ASGI c. Regione Friuli Venezia Giulia, se pure riferita alla prestazione “fondo sostegno affitti” così come Trib. Torino 22.6.2021, in causa ASGI c. Regione Valle d’Aosta, Corte d’Appello Firenze 27.1.2021, in causa ASGI c. Comune di Arezzo, Corte d’Appello Milano 29.12.2020 sul caso del requisito documentale aggiuntivo e integrativo dell’ISEE introdotto dal Comune di Lodi ai fini dell’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, Trib. Ferrara 6.7.2021, in causa ASGI c. Comune Ferrara, Corte d’Appello Brescia 24.2.2021, in causa ASGI c. Comune di Palazzago, in materia di prestazioni sociali).

Da ultimo, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale con sent. 9/2021 che, accogliendo il ricorso promosso dal Governo, ha dichiarato incostituzionale una norma della LR Abruzzo relativa all’accesso agli alloggi pubblici, del tutto simile a quella oggetto di giudizio.

Inoltre, come indicato nella stessa ordinanza, con la recente sent. 157/2021 la Consulta ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art.79, comma 2 (inerente i redditi prodotti all’estero), di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

Con questa decisione, dunque, il Tribunale di Torino ordina alla Regione Piemonte di provvedere alla rimozione degli effetti della discriminazione, mediante i seguenti provvedimenti:
  • valutare le domande presentate dai cittadini stranieri sulla base dei medesimi oneri documentali previsti per i cittadini italiani (ammettendo dunque direttamente al beneficio tutti i casi di domande di accesso ad alloggi in emergenza abitativa, ad oggi “sospesi” per la sola carenza di certificazione di assenza di immobili);
  • pagare ad ASGI, ai sensi dell’art. 614bis c.p.c., euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi, a decorrere dal 30simo giorno successivo alla notifica della ordinanza;
  • pubblicare il dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell’amministrazione;
  • pagare le spese legali.
La giudice ordina inoltre al Comune di Torino (convenuto in giudizio in quanto Ente preposto alla pubblicazione del bando e alla raccolta delle domande) di revocare l’avviso pubblico diffuso per pubblicizzare le disposizioni della circolare regionale discriminatoria, comunicando ai richiedenti che i cittadini stranieri non devono presentare documenti aggiuntivi, in ordine alle proprietà nello stato di nazionalità, rispetto ai cittadini italiani.

Questa importante decisione sblocca una situazione di gravissimo disagio che vedeva moltissime famiglie straniere nell’impossibilità di accedere alle graduatorie per gli alloggi ERP non avendo i mezzi economici per procurarsi la certificazione richiesta dalla Regione o avendo ricevuto dalle Autorità dei paesi di origine comunicazione dell’impossibilità di ottenere tale documento. E che al tempo stesso metteva i Comuni in seria difficoltà economica, dovendo provvedere da mesi al pagamento delle rette dei nuclei familiari in emergenza abitativa (il Comune di Torino aveva difatti più volte tentato, senza esito, di convincere la Regione a cambiare indirizzo).
La pronuncia del Tribunale pone fine a questa situazione e consente a italiani e stranieri di accedere agli alloggi ERP con effettiva parità di condizioni.
fonte: https://www.asgi.it/discriminazioni/la- ... -pubblici/

In allegato l'ordinanza del Tribunale di Torino del 25 luglio 2021
Allegati
Trib. Torino ordinanza 25.07.2021.pdf
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