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Pubblicato il decreto attuativo dell’Assegno Unico “universale”: molti stranieri restano esclusi

Inviato: mer gen 05, 2022 11:37 am
da adirmigranti
E’ stato pubblicato sulla GU n. 309 del 30.12.2021 il decreto legislativo attuativo della legge delega 1.4.2021 n. 46 di istituzione dell’assegno unico universale per i figli a carico. Tutti i punti critici già rilevati da ASGI nel comunicato emesso assieme ad altre associazioni e nel parere inviato ai Parlamentari sono purtroppo confermati.

Rispetto alla legge n. 46/21 il decreto ha potuto apportare qualche miglioramento perché, pur essendo ovviamente vincolato alla legge delega, ha potuto intervenire sui punti che si ponevano in palese contrasto con la direttiva 2011/98: la durata minima del permesso di soggiorno richiesto è così passata da 1 anno a 6 mesi.

E’ rimasta tuttavia la limitazione al solo “permesso unico di lavoro” che, se da un lato rende la previsione conferma alla direttiva 2011/98, dall’altro esclude tutti i titolari di permessi di soggiorno che, ai sensi del comma 8.2. dell’art. 5 TU immigrazione, non sono riconducibili al “permesso unico lavoro”: così, in particolare, i titolari di permesso per lavoro autonomo, per protezione speciale, per lavoro stagionale, per vittime di violenza domestica, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1; il che toglie all’assegno, per i soli stranieri, quel carattere di universalità che il legislatore aveva dichiarato di voler perseguire.

La situazione dei titolari di permesso per lavoro autonomo è particolarmente illogica se si considera non solo che la novità dell’assegno unico era proprio l’estensione a categorie che sinora non disponevano di aiuti alla famiglia (come appunto i lavoratori autonomi) ma anche che un titolare di permesso per lavoro autonomo può svolgere lavoro subordinato (senza necessità di convertire il permesso) e ciononostante continuerebbe a non percepire l’assegno che avrebbe invece percepito, sino ad oggi, per il solo fatto di lavorare: l’assegno universale sostituirà infatti, dal 1.3.2022, anche gli assegni al nucleo familiare (ANF) spettanti fino ad oggi a tutti i lavoratori e i disoccupati titolari di NASPI.

Lo stesso vale, ad esempio, per un titolare di permesso per protezione speciale che sino ad oggi percepiva gli ANF ma da marzo, pur continuando a lavorare, non percepirà più nulla, non avendo un titolo di soggiorno che gli consente di accedere all’assegno.

Silenzio totale del decreto, poi, sui titolari di protezione internazionale, che pacificamente avrebbero diritto alla prestazione ai sensi dell’art. 29 direttiva 2011/95.

Si attende ora la circolare attuativa dell’INPS che, come accaduto in altri casi, potrebbe porre rimedio ad alcune delle illegittimità e irrazionalità del decreto.
fonte e link al parere ASGI e alla normativa: https://www.asgi.it/notizie/pubblicato- ... o-esclusi/