fonte: https://www.asgi.it/notizie/corte-costi ... -sentenza/E’ stata depositata le sentenza n. 54/2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che escludevano i cittadini extra UE non lungo soggiornanti dalla fruizione delle due prestazioni.
Dopo quasi tre anni giunge finalmente a termine il lungo e complesso groviglio giudiziario che ha investito le alte Corti in merito a queste due importanti misure di welfare familiare.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con diverse ordinanze aveva sollevato, nel 2019, la questione di legittimità con riferimento agli artt. 31 e 117 primo comma Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
La Consulta ha poi deciso di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 2 settembre 2021 ha dichiarato che l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dalle disposizioni interne è in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve purché consenta di lavorare.
La palla è ritornata alla Corte Costituzionale che, con la sentenza allegata in calce, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme anche alla luce della preminente finalità di tutela del minore delle prestazioni: “nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose- scrive la Corte – le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.”
La sentenza della Consulta produce i suoi effetti su tutte le domande di bonus bebè presentate sino al primo marzo 2022, data a partire dalla quale tale prestazione è sostituita dall’Assegno Unico Universale. Mentre, al momento, è ancora possibile presentare le domande di assegno di maternità di base presso il proprio Comune di residenza entro i 6 mesi dalla nascita del bambino/a.
Corte Costituzionale su Bonus Bebè: depositata la sentenza
- adirmigranti
- Messaggi: 1550
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Corte Costituzionale su Bonus Bebè: depositata la sentenza
- Allegati
-
- sent. C.C. 54_2022.pdf
- (125.46 KiB) Scaricato 492 volte
- adirmigranti
- Messaggi: 1550
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Re: Corte Costituzionale su Bonus Bebè: depositata la sentenza
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... ne-dirittoAssegno di natalità, modificati i requisiti richiesti agli stranieri per averne diritto
L’inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale. Non più necessario il permesso per lungo soggiornanti
L’assegno di natalità, o bonus bebè è un contributo economico a sostegno delle famiglie con figli, anche adottati. Nel 2022 la misura non è stato rinnovata, ma è confluita nell’assegno unico e universale per figli a carico. In un messaggio del 7 aprile scorso l’INPS ha reso che il bonus sarà ancora erogato per un anno a condizione che la nascita o l’adozione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
Nello stesso messaggio l’Inps ha precisato i nuovi requisiti che i cittadini dei Paesi non comunitari debbono avere per accedere alla misura, recependo il contenuto della sentenza n. 54/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che richiedevano il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere alle due prestazioni.
In particolare – si legge nel messaggio – “la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.“
L’istituto ha anche chiarito che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno attualmente in fase di istruttoria dovranno essere accolte, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e che potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali domande volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.
In allegato il messaggio Inps del 7 aprile 2022
- Allegati
-
- Messaggio_INPS_1562_del_07-04-2022 bonus bebè.pdf
- (86.26 KiB) Scaricato 492 volte