Corte Costituzionale sugli ANF: il giudice deve disapplicare il diritto interno

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adirmigranti
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Corte Costituzionale sugli ANF: il giudice deve disapplicare il diritto interno

Messaggio da adirmigranti » gio mar 17, 2022 11:54 am

Con la sentenza n. 67 depositata l’11 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha posto fine al contenzioso in materia di Assegno al Nucleo Familiare, affermando l’obbligo del giudice di applicare anche ai titolari di permesso di lungo periodo e di permesso unico lavoro il trattamento più favorevole previsto per gli italiani.

La Corte di Giustizia – su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, avanti la quale l’INPS aveva impugnato le sentenze di merito sostenendo la conformità delle norme italiane al diritto dell’Unione – con due sentenze del 25 novembre 2020, aveva già dichiarato che gli artt. 11 della direttiva 2003/109/CE e 12 della direttiva 98/2011/UE “ostano” alle disposizioni italiane secondo cui il lavoratore italiano può computare nel proprio nucleo i familiari residenti all’estero, mentre il lavoratore straniero può inserire solo i familiari residenti in Italia.

Ripreso il giudizio avanti la Corte di Cassazione questa, invece di rigettare il ricorso dell’INPS, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6 bis DL 69/1988 affermando che, nonostante l’ormai accertato contrasto con il diritto UE, il compito di ripristinare la parità di trattamento spetta alla sola Corte Costituzionale, non potendo il giudice comune sostituire alla norma interna una inesistete norma dell’Unione che regoli la materia degli assegno familiari; dimenticando cosi che il compito del giudice nazionale non è sostituire una disciplina con un’altra, ma semplicemente ripristinare quella parità di trattamento imposta dalle norme dell’Unione, soprattutto quando – come nella specie – un vincolo in questo senso è già accertato dalla Corte UE.

Con la sentenza n. 67 (redattrice la Vicepresidente Silvana Sciarra) la Corte Costituzionale ha preso le distanze dalle tesi della Cassazione: innanzitutto ha affermato che il principio del primato del diritto dell’Unione costituisce ‘‘l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi’’. Quel principio, valorizzato nei suoi ‘‘effetti propulsivi nei confronti dell’ordinamento interno’’, non è alternativo – si legge nella sentenza – al sindacato accentrato di costituzionalità configurato dall’articolo 134 della Costituzione ‘‘ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate’’: insomma il “controllo diffuso” (con eventuale disapplicazione, ove necessaria, della norma nazionale difforme) che talvolta preoccupa i Giudici e sembra nuocere alla certezza del diritto, viene invece valorizzato nell’ambito di un sistema multilivello volto all’aumento delle tutele.

Quanto ai requisiti di diretta applicabilità della direttiva, la Corte chiarisce che l’obbligo di parità di trattamento previsto dalle direttive in questione è chiaro, preciso e incondizionato e (una volta accertato che l’Italia non ha usufruito delle facoltà di deroga previste dalle direttive) è dotato di effetto diretto. Tale effetto non determina alcuna manipolazione della norma nazionale – come sospettava la Cassazione – perché ciò che il giudice comune deve verificare non è l’esistenza di un regime eurounitario degli assegni familiari, ma solo l’esistenza di un obbligo di uguaglianza di trattamento: una volta che a stessa Corte UE abbia accertato l’esistenza di tale obbligo null’altro deve fare il giudice comune se non applicare un regime paritario.

La decisione conferma l’impostazione che ASGI ha dato negli anni scorsi al vasto contenzioso in materia di prestazioni sociali perché indirettamente afferma che anche lo stesso INPS, come tutti i soggetti dello Stato membro, è tenuto alla applicazione del diritto dell’Unione e, ove non lo faccia, incorre in discriminazione, intesa appunto come violazione della parità.

L’INPS dovrà ora emanare quanto prima disposizioni per consentire ai cittadini stranieri titolari dei permessi di cui sopra presentare domanda e recuperare il dovuto nei limiti della prescrizione quinquennale.
fonte: https://www.asgi.it/primo-piano/corte-c ... o-interno/
Allegati
sent. C.C. 67_2022.pdf
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