Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto

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adirmigranti
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Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto

Messaggio da adirmigranti » mar lug 26, 2022 3:32 pm

In allegato il testo completo del messaggio INPS 2951 del 25 luglio 2022, da cui è estratto il testo riportato di seguito:
(...) sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle Strutture territoriali sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale, e alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, si rende necessario integrare le indicazioni finora emanate in materia.

In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
  • Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.
fonte: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMe ... voco=13898
Allegati
Messaggio_numero_2951_del_25-07-2022.pdf
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