Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 5 novembre 2022, ha dichiarato discriminatoria la condotta tenuta da INPS Bergamo consistente nell’aver negato l’assegno temporaneo per figli minori previsto all’art.1 D.l. 79/2021 a due cittadine marocchine titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 5 novembre 2022, ha dichiarato discriminatoria la condotta tenuta da INPS Bergamo consistente nell’aver negato l’assegno temporaneo per figli minori previsto all’art.1 D.l. 79/2021 a due cittadine marocchine titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’Assegno Temporaneo per figli minori è una misura inserita nel percorso verso “l’assegno unico universale”, aperto dalla Legge delega n. 46/2021, che consisteva in una misura “ponte” erogata in attesa dell’entrata in vigore dell’AUU.
ASGI aveva segnalato le principali criticità della prestazione, tra cui senz’altro figurava il requisito della titolarità di un “permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale”. Tale richiesta escludeva illegittimamente i titolari di permesso per lavoro autonomo e i titolari del permesso per motivi familiari e quello per attesa occupazione, i quali avevano sicuramente diritto alla misura in virtù del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 98/2011/UE (che tutela i cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro).
Ed infatti la Giudice di Bergamo ha ritenuto che Il permesso di soggiorno di cui sono titolari le ricorrenti rientra tra quelli per cui è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l’altro, “i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004” (art. 12). Ha ritenuto altresì che l’esclusione di tali permessi è in contrasto con il novellato art. 41 del TUI al comma 1 ter, il quale prevede che: ” In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell’ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Infatti, il comma 1 ter introdotto dal 1.2.2022 all’art. 41 del TUI ha recepito espressamente, nell’ambito dell’ordinamento interno, la disciplina comunitaria, ai sensi della quale le prestazioni familiari devono essere riconosciute anche in favore dei cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa e ai quali – titolari di permesso di soggiorno – è consentito lavorare, come è nel caso di specie.
Il Tribunale di Bergamo ha pertanto accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento in favore delle ricorrenti del diritto a conseguire il pagamento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1 D.L. 79/2021 e ha condannato l’Inps a pagare in favore delle ricorrenti le somme spettanti oltre agli interessi legali.
fonte: https://www.asgi.it/notizie/assegno-tem ... -famiglia/