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adirmigranti
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da adirmigranti » gio ago 03, 2023 11:36 am
La Corte Costituzionale, ribadendo un orientamento consolidato, sanziona la legge della Regione Marche sull’ERP
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145/2023 del 17.07.2023, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 36/2005 della Regione Marche che prevedeva un requisito di almeno cinque anni di residenza continuativa nella regione per accedere alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.
La pronuncia richiama la sentenza n. 44/2020, rispetto alla quale la Corte rileva un'”assoluta sovrapponibilità della fattispecie normativa“. La Corte pertanto, conferma le argomentazioni già i precedenza sostenute, ovvero:
- il diritto all'abitazione, benché non espressamente previsto dalla Costituzione, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi "bene di primaria importanza". L'edilizia residenziale pubblica è quindi diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario;
- il requisito della residenza quinquennale «si risolve semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli;
- il requisito della residenza protratta per cinque anni o più «non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il "rischio di instabilità" del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro.
- preminente rilievo va in ogni caso assegnato allo stato di bisogno dei richiedenti, con la conseguenza che la prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica;
- a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente)». Di qui la necessità che le norme che introducono requisiti di questo tipo siano «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza».
fonte:
https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... e-popolari
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Allegati
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- pronuncia_145_2023.pdf
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