L’Assegno Unico Universale spetta anche ai titolari di permesso attesa occupazione.

In questa sezione sono inserite linee guida su specifici argomenti, schede pratiche, sentenze e giurisprudenza rilevanti.

Se vuoi porci un QUESITO o fare una SEGNALAZIONE puoi iscriverti al portale tramite questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Al termine della procedura di iscrizione riceverei le credenziali di accesso al portale.

Per segnalazioni urgenti chiamate il numero 3939011446 (mercoledì h 9-14, giovedì h 14-17).


Immagine
Questa sezione è realizzata nell'ambito del progetto #ionondiscrimino, finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione.
#ionondiscrimino (PROG-706) prevede una serie di azioni per riconoscere, prevenire e combattere le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla razza e sull’origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi.

Immagine
Rispondi
Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1520
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

L’Assegno Unico Universale spetta anche ai titolari di permesso attesa occupazione.

Messaggio da adirmigranti » gio set 28, 2023 11:14 am

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 19 settembre 2023, ha accolto il ricorso presentato da ASGI e da una cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per attesa occupazione, cui l’INPS aveva negato il riconoscimento dell’Assegno Unico Universale (AUU) in forza della circolare n. 23/2022 che esclude tale titolo di soggiorno da quelli idonei a beneficiare della misura.
La vicenda dell’AUU ha inizio con l’emanazione della legge delega n. 46/2021 che istitutiva una misura di carattere universale (cioè non più collegata all'esistenza di un rapporto di lavoro) di sostegno alle famiglie con figli minori e, in alcuni casi, maggiorenni fino ai 21 anni.

Quanto agli stranieri, si trattava però di una misura ristretta a una piccola platea di beneficiari: secondo la legge delega iniziale ne avevano diritto solo i lungosoggiornanti e titolari di permesso per lavoro e ricerca di durata almeno annuale.

ASGI fin dalla pubblicazione dei lavori al DDL ha sempre inviato le sue osservazioni sui punti critici chiedendone la modifica. È poi intervenuto, anche grazie al lavoro di advocacy portato avanti dall'associazione e da diverse altre organizzazioni, il decreto legislativo n. 230/2021 che aveva allargato le maglie dei beneficiari. Ma ancora tanti permessi restavano esclusi. Infine l’INPS con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 ha ulteriormente allargato il campo di applicazione riconoscendo il beneficio a quasi tutti i permessi di soggiorno, tranne, inspiegabilmente, a quello per attesa occupazione.

La ratio di tale decisione era davvero incomprensibile, anche perché il permesso di soggiorno per attesa occupazione rientra pacificamente nell'ambito del “permesso unico lavoro” ed è quindi soggetto alla disciplina della direttiva 98/2011 che, all'art. 12, prevede una clausola di parità nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, consentendo una limitazione per i soli permessi di durata sino a 6 mesi.

Una cittadina straniera residente in Trentino, che si era rivolta al patronato INCA CGIL, unitamente ad ASGI ha dunque presentato un ricorso al Tribunale di Trento chiedendo il riconoscimento dell’assegno alla ricorrente, ma anche la rimozione della discriminazione per tutti i titolari di permesso unico lavoro, con una pronuncia dunque che rimuovesse la “discriminazione collettiva” con effetti su tutto il territorio nazionale.

Il Tribunale, giudice Flaim, dapprima ha ricostruito la cornice normativa in cui il permesso per attesa occupazione viene riconosciuto al cittadino straniero (che, ai sensi dell’art. 22 comma 11 TUI, non perde il diritto a soggiornare come conseguenza della perdita di un lavoro ma “conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore“).

Tale permesso che “autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”, come richiesto dal d.lgs. 230/2021 può pacificamente essere qualificato quale permesso unico lavoro e rientra dunque tra quei permessi che, ai sensi del citato art. 12 della direttiva 2011/98 UE, danno diritto alla parità di trattamento.

Pertanto il Tribunale, dato atto del potenziale dissuasivo che la circolare n. 23/2002 ha esercitato nei confronti delle persone straniere titolari di tale permesso (indotte dalla circolare a non presentare domanda) ha riconosciuto la discriminazione diretta individuale della condotta INPS consistente nell'aver negato alla ricorrente la corresponsione dell’AUU e ha altresì riconosciuto la sussistenza di una discriminazione collettiva; ha quindi ordinato all’INPS:
la modifica della circolare n. 23/2022 indicando tra gli aventi diritto all’AUU anche i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
l’inserimento di uno specifico avviso sulla home page del sito istituzionale, per un minimo di giorni 60 con indicazione della nuova disposizione;
la revisione di tutti i provvedimenti di rigetto adottati (In tutta Italia) nei confronti dei titolari di permesso per attesa occupazione
Il Tribunale, a garanzia della effettività della decisione, ha anche accolto la richiesta di condannare l’INPS a pagare ad ASGI la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell’ordine di modificare la circolare con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza.

In sostanza, quindi, tutti gli stranieri che sono o sono stati (dopo il 1.3.2023) titolari di permesso per attesa occupazione, ovunque residenti in Italia, potranno avvalersi di questa sentenza, che conferisce anche il diritto di richiedere anche gli arretrati.
fonte e link normativi: https://www.asgi.it/discriminazioni/auu ... e-23-2022/
Allegati
Tribunale-di-Trento-sentenza-del-19.9.2023-est.-Flaim-xxx-e-ASGI-avv.-Guarini-e-avv.-Guariso-c.-INPS-avv.-Bauer-e-avv.-Odorizzi.pdf
(798.4 KiB) Scaricato 124 volte

Rispondi