FAQ: Assegno sociale, cos’è? Chi ne ha diritto?

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adirmigranti
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FAQ: Assegno sociale, cos’è? Chi ne ha diritto?

Messaggio da adirmigranti » lun lug 22, 2024 4:49 pm

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta alle persone anziane che si trovano in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge (siano sprovvisti di reddito o abbiano un reddito molto basso, non superiore all’importo annuo dell’assegno).

Chi può richiedere l’assegno sociale?
Anche i cittadini stranieri possono richiedere l’assegno sociale. Secondo la legge, per poter chiedere l’assegno sociale occorre essere cittadini italiani, oppure

cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Quali altri requisiti sono necessari per poter ottenere l’assegno sociale?
Per ottenere l'Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate (vedi sopra)
residenza effettiva in Italia;
dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (art.20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112)
Quanto è l’ammontare dell’assegno sociale? Come viene erogato?
L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente. Il superamento del limite di reddito previsto per beneficiare dell’assegno comporta la sospensione dell’assegno.

Cosa si intende per stato di bisogno economico?
Per ottenere l’assegno sociale occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato.
Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno. Qualora invece si fosse?in possesso di un reddito che comunque non superi il limite sopra indicato, l’assegno sociale verrà erogato per una somma ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno e l’ammontare del reddito annuale percepito.
L'Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

È possibile beneficiare dell’assegno se non si risiede più in Italia?
No, la prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.
La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che un allontanamento solo temporaneo non farebbe venir meno il diritto alla prestazione (Cass. civ. sez. lav., n. 17397 del 29/8/2016).
In caso di morte del titolare l’assegno non è trasmissibile ai familiari superstiti.

Come si dimostra il requisito del soggiorno continuativo in Italia per dieci necessario per accedere al beneficio?
Dal 2009 uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda.
A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. E ciò anche se nell'ultimo decennio 2008-2018 il richiedente abbia trascorso alcuni anni all'estero.

Il permesso per lungo periodo soddisfa in sé il requisito del soggiorno continuativo?
No, il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS.
I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio. Sono escluse le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri gravi e comprovati motivi (vedi Inps, circolare n.131 del 12 dicembre 2022)

NOTA: La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza. Con l’ordinanza del 30.04.2024, la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma che impedisce ai titolari del solo permesso unico lavoro di richiedere tale misura. La Corte di Giustizia non si è ancora pronunciata ine merito.

Come certificare i redditi esteri? È possibile produrre autocertificazioni?
In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n. 131 del 12.12.2023 ha precisato che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea:

- se cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi extra-Ue inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 (ovvero Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga) devono produrre un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine, inerente ai requisiti del reddito e patrimoniali

- se cittadini aventi la cittadinanza di Paesi extra-Ue non inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019, i redditi relativi ai beni immobili esteri sono autocertificabili, mentre gli altri redditi esteri dovranno essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza provvisti di traduzione e legalizzazione (o di apostille)
Fonte e links: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... ha-diritto

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