Con la Sentenza n. 44/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma 1, L.R. Lombardia n. 16/2016 (disciplina regionale servizi abitativi), nella parte in cui prevedeva come condizione di accesso ai servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno 5 anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda.
La Consulta ribadisce l'inviolabilità del diritto all'abitazione concludendo per "l'irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP". A fondamento della propria decisione argomenta la Corte che "la previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un’elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale" e che "In ogni caso (...) lo stesso “radicamento” territoriale, quand’anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno.".
Si allega il testo integrale della decisione.
incostituzionalità della L.R. Lombardia per requisito residenza 5 anni consecutivi - ERP
- adirmigranti
- Messaggi: 1520
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
incostituzionalità della L.R. Lombardia per requisito residenza 5 anni consecutivi - ERP
- Allegati
-
- Consulta OnLine - Sentenza n. 44 del 2020.pdf
- (168.51 KiB) Scaricato 458 volte