"BONUS BEBÈ" AGLI STRANIERI EXTRAUE, LA QUESTIONE RINVIATA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

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adirmigranti
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"BONUS BEBÈ" AGLI STRANIERI EXTRAUE, LA QUESTIONE RINVIATA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Messaggio da adirmigranti » dom lug 12, 2020 3:23 pm

La Corte Costituzionale ha deciso di sospendere il giudizio in corso per sottoporre alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale alla decisione definitiva

La Corte costituzionale ha esaminato nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2020 due questioni sollevate dalla Corte di Cassazione nel 2019, relative alla disciplina dell'assegno di natalità (cd bonus bebé) e di quello di maternità,nella parte in cui viene richiesto il permesso di soggiorno UE di lungo periodo per il riconoscimento di entrambe le misure agli stranieri extracomunitari.

In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che il Collegio ha riunito i giudizi e ha deciso di sospenderli per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea un quesito pregiudiziale alla decisione definitiva.

In particolare, la Corte chiede se il requisito del permesso di lungo soggiorno, previsto come condizione per corrispondere sia il bonus bebè che l'assegno di maternità agli stranieri extracomunitari, sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari, nei termini in cui tale principio è sancito dal diritto dell'Unione europea.

Il quadro di contesto

L' assegno di maternità comunale, previsto dall' articolo 74 del D.Lgs.151/2001, nonché dall'art. 10 del d.p.c.m. 452/2000, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero beneficiarie di trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno) in occasione della nascita del figlio. L'articolo 74 prevede che hanno diritto all'assegno le cittadine italiane, comunitarie o cittadine extracomunitarie a condizione che siano residenti in Italia ed in possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti previsto dall'articolo 9 del D.lgs. n, 286/98.

Con l'ordinanza del 17.06.2019, la Corte di Cassazione - sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, in riferimento agli articoli 3, 31, e 117, comma 1, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli articoli 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) - in quanto la subordinazione del beneficio dell'assegno di maternità, di cui al D.lgs. n. 151/2001, al possesso del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, introdurrebbe un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. In particolare tale disposizione violerebbe - ad avviso del giudice remittente - i valori costituzionali di uguaglianza, assistenza e tutela della maternità (articoli 3 e 31 Cost.), nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che l'Italia è tenuta a rispettare (art. 117, comma 1, Cost.).

L'assegno di natalità (cd bonus bebé) è stato istituito dalla legge di stabilità 2015, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura in questione è stata poi riproposta – con alcune modifiche – per i figli nati o adottati dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La legge di stabilità ed il successivo decreto attuativo (DPCM del 27 febbraio 2015) hanno riconosciuto che l'incentivo spetta non solo ai cittadini italiani e comunitari, ma anche "ai cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ovvero ai titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Con l'ordinanza del 17.06.2019, la Corte di Cassazione - sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125 della legge n. 190/2014 , in riferimento agli articoli 3, 31, e 117, comma 1, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli articoli 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) - in quanto la subordinazione del beneficio dell'assegno di natalità, di cui al D.lgs. n. 190/2014, al possesso del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, introdurrebbe un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. In particolare tale disposizione violerebbe i valori costituzionali di uguaglianza, assistenza e tutela della maternità (articoli 3 e 31 Cost.), nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che l'Italia è tenuta a rispettare (art. 117, comma 1, Cost.).

Sia sulla questione dell'assegno di maternità che su quella relativa al bonus bebè è da anni in corso un notevole contenzioso giurisprudenziale che ha visto i giudici di merito esprimersi molte volte a favore dell'estensione delle due prestazioni assistenziali anche agli stranieri non in possesso del permesso Ue per lungo soggiornanti, sulla base della diretta applicabilità nel nostro ordinamento dell'articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE. Tale articolo, infatti, prevede che i lavoratori dei paesi terzi, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l'altro, le prestazioni di malattia e di maternità.
fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... tizia.aspx

In allegato il comunicato ufficiale della Corte Costituzionale
Allegati
comunicato Corte costituzionale del 8.07.2020_bonus bebè.pdf
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