richiedere la protezione internazionale e altro

Rispondi
Mauri.Clara
Messaggi: 648
Iscritto il: lun gen 16, 2017 8:50 am

richiedere la protezione internazionale e altro

Messaggio da Mauri.Clara » mer ago 01, 2018 4:37 pm

Una cittadina Venezuelana da tantissimi anni coniugata con cittadino italiano, titolare di PSE lungo soggiornanti UE che per sua scelta non ha mai voluto chiedere la cittadinanza italiana si è rivolta al nostro ufficio per sapere come può fare per fare entrare regolarmente il nipote in Italia.

Questo giovane di 23 anni figlio di una figlia viveva con i genitori e la sorella in Venezuela e studiava all'università, ma ha fatto politica attiva contro l'attuale regime e ha dovuto lasciare il paese, si trova attualmente in Colombia a spese della nonna, la nonna vorrebbe fare venire in Italia questo giovane che non può continuare a vivere in Venezuela.

Ha passaporto del Venezuela e si trova in un albergo in Colombia; può la nonna invitarlo inviandogli una lettera di invito + fidejusiione bancaria o altro?

Se fa scalo in Spagna prima di entrare in Italia, può formalizzare la richiesta di protezione internazionale al suo arrivo in Italia o meglio ancora alla Questura di Massa?
Mi riferisce la nonna che il nipote ha le prove per dimostrare come la sua vita sia in pericolo in Venezuela.

Credo che l'altra alternativa potrebbe essere quella di fare entrare il giovane per turismo e poi chiedere una carta con il decreto 30/2007
in quanto nipote di coniuge di cittadino italiano, ma non so se questa opzione sia facilmente percorribile trattandosi di nipote?
Potete integrare o correggere quanto da me sopra precisato?

L'utente è molto preoccupata per il nipote.

Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1550
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

Re: richiedere la protezione internazionale e altro

Messaggio da adirmigranti » gio ago 02, 2018 10:52 am

Buongiorno,
riportiamo il testo degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 30/2007 che individuano quali siano i familiari del cittadino UE che hanno diritto a fare ingresso e a soggiornare in Italia:

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3. Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.


Non avendo la nonna acquisito la cittadinanza italiana, non sarà possibile richiedere un permesso di soggiorno ex art. 19 T.U. (parente entro il II° grado); non essendo il nipote minore di 21 anni, l'unica soluzione ai fini del rilascio della carta di soggiorno sarebbe rientrare nella previsione di cui all'art 3, c. 2, lett. a), anche se riteniamo, da quello che ci rappresenta col suo quesito, che non sia questo il caso dato che il nipote viveva con i genitori e che la nonna lo sta aiutando nella situazione particolare ma non è possibile far valere un vero e proprio "carico familiare".

Dall'altro lato ricordiamo che il cittadino venezuelano non avrà necessità di recarsi al consolato per il rilascio del visto turistico dato che il Venezuela è un paese i cui cittadini sono esentati dal visto per brevi soggiorni:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/st ... visto.html

Le confermiamo che sarà però necessaria la dichiarazione di ospitalità da parte della nonna, l'assicurazione sanitaria ed eventualmente anche la fidejussione bancaria ai fini dell'ingresso per turismo in area Shengen.
Dato che ha in Italia la nonna, riteniamo che non sia certo il caso chiedere protezione in Spagna, quanto piuttosto arrivare in Italia, fare la cessione di fabbricato entro 48 ore e quindi recarsi in Questura per la richiesta di protezione internazionale.

cordialmente

Rispondi