attestato di soggiorno a coniuge europeo di cittadino non europeo

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Menichetti.Roberto
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attestato di soggiorno a coniuge europeo di cittadino non europeo

Messaggio da Menichetti.Roberto » gio nov 07, 2019 2:41 pm

Carissimi
ho avuto una diatriba con un funzionario dell'anagrafe. La questione riguardava gli attestati di soggiorno per cittadini comunitari. Nella fattispecie si è presentata una cittadina rumena sposata con un ragazzo marocchino residente a Scandicci ed in possesso di permesso lungo soggiornante ue. Il ragazzo marocchino ha lavoro, quindi reddito, e alloggio. Insomma tutti i requisiti a posto. I problemi sono arritvati quando la ragazza ha chiesto la residenza nel Comune come moglie di cittadino non ue. Il funzionario si rifiuta di concedere l'attestato di soggiorno perchè lui sostiene che questo è possibile solo se lei lavora o se lei si ricongiunge a un cittadino comunitario. Senza attestato non credo nemmeno sia possibile accedere al sistema sanitario obbligatorio. Al di la del fatto del buon senso, perchè comunque siamo di fronte a una stato di coniugio che prevede uno status giuridico che dovrebbe comportare la presa a carico anche da un punto di vista sanitario, ma in effetti sulla legge 30 si parla solo di casi in cui è il comunitario il punto di riferimento che porta qua la moglie o il marito, sia che questi sia europeo o non, ma non si accenna minimamente al cittadino europeo completamente a carico del cittadino non europeo. Come è la giusta lettura in questi casi? La ragazza rumena ha diritto ad un attestato di soggiorno? Quali sono i riferimenti normativi?
Grazie
Roberto Menichetti
Sportello immigrazione Comune di Scandicci

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adirmigranti
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Re: attestato di soggiorno a coniuge europeo di cittadino non europeo

Messaggio da adirmigranti » lun nov 11, 2019 5:20 pm

Salve e innanzitutto grazie per la segnalazione.

Ci sembra di poter dire che la soluzione al quesito è possibile sulla base dell'art. 7, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 30/2007:
"1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
(...)
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
".

Quindi "al di là del buon senso", come dici tu, è necessario pretendere dall'ufficiale d'anagrafe la conoscenza della normativa da applicare, in particolare il D.Lgs. 30/2007, il regolamento anagrafico, oltre alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che impone alla P.A. alcuni comportamenti quale quello di ricevere e protocollare le istanze presentate dai cittadini e quindi rispondere, eventualmente, con un preavviso di diniego con indicazione dei motivi ostativi.

Tali fonti inoltre, impongono al cittadino dell'Unione Europa che intenda soggiornare per più di tre mesi in altro stato europeo, un vero e proprio dovere all'iscrizione anagrafica, sulla base della lettera dell'articolo citato.

Qualora vi sia un rifiuto verbale presentandosi allo sportello, consigliamo di voler inoltrare la richiesta tramite PEC o raccomandata A/R, in ogni caso pretendendo dal responsabile del procedimento una risposta per iscritto.

In attesa di aggiornamenti e a disposizione per ogni eventuale chiarimento,
cordiali saluti

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