Una cittadina rumena si trova in difficoltà perchè, dopo avere regolarmente lavorato come badante con contratto a tempo indeterminato per una durata di circa 15 mesi (con buste paga e contributi versati), si è iscritta regolarmente al centro per l'impiego ma, l'INPS dopo averle comunicato che la sua domanda di indennità di disoccupazione é regolare, per poterle di fatto ricnoscere l'indennità di disoccupazione le chiede l'iscrizione in anagrafe.
Questa cittadina rumena aveva trovato difficoltà ad iscriversi in anagrafe mentre lavorava perché il datore di lavoro non era d'accordo.
Ha sbagliato la cittadina comunitaria o il datore di lavoro?
Nella situazione attuale può essere iscritta in anagrafe in quanto iscritta al centro per l'impiego? Se iscritta in anagrafe l'INPS le riconoscerà l'indennità di disoccupazione cui ha diritto in base ai contributi versati dal datore di lavoro.
In precedenza l'interessata aveva già regolarmente lavorato in Italia, ma per periodi brevi di tre mesi o per periodi di poco superiori ai tre mesi e quindi non si era mai interessata per l'iscrizione anagrafica.
In occasione dell'ultimo rapporto di lavoro, iniziato nell'agosto del 2015 e terminato a novembre 2016, avrebbe voluto iscriversi in anagrafe, ma il datore di lavoro non era d'accordo.
Comunque il patronato le aveva spiegato che aveva diritto a percepire l'indennità di disoccupazione anche se non residente; un secondo patronato invece cui si é rivolta quando l'INPS le ha sollevato il problema le ha spiegato che se non era residente non avrebbe potuto inoltrare la domanda di disoccupazione. Chi ha ragione?
Di fatto essendo disoccupata è attualmente ospite della figlia e del genero regolarmente residenti; la nostra anagrafe essendo lei regolarmente iscritta al centro per l'impiego riterrebbe di poterla iscrivere in anagrafe (preciso che per ora non é a carico della figlia perché non ha per ora un certificato di nascita che dimostri il legame di parentela)
Vorremmo avere una vostra consulenza sul caso qualora ci si presentassero casi simili.
Si ringrazia per la vostra collaborazione.
Obbligo di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari trascorsi i tre mesi di presenza nel territorio italiano
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Re: Obbligo di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari trascorsi i tre mesi di presenza nel territorio italiano
Il soggiorno dei cittadini comunitari è regolato dal d.lgs. 30/2007.
Nel caso in questione l’art. 7 (http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 70221#art7) prevede che:
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, come definito dall' articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge, tra le altre, che ha diritto a soggiornare nel territorio dello stato, il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, che:
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
Come chiarisce poi l’art. 9 sempre del D.lgs 30/2007, il soggiorno si perfeziona attraverso l’avvenuta iscrizione nei registri dell’anagrafe: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 70221#art9.
I cittadini comunitari che permangono quindi sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sono tenuti all’adempimento dell’iscrizione anagrafica, che di fatto diviene lo strumento necessario per verificare la regolarità della loro permanenza in un altro Stato membro, in un contesto di libera circolazione. Agli stessi si applica in linea generale la normativa di riferimento per i cittadini italiani.
La Circolare del Ministero dell’Interno 18/2009 specifica poi che il termine dei tre mesi, a prescindere da quanto previsto dal regolamento anagrafico sul punto (che sul resto rimane valido), è da intendersi valido anche per l’iscrizione anagrafica:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20170221
L’art. 9 prevede esplicitamente quanto richiesto, sia rispetto agli obblighi, sia rispetto alla documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione anagrafica. Lo riportiamo testualmente nei punti che interessano per maggiore chiarezza.
Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell' articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera a) ;
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b) ;
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera c) .
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c) , deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
(...)
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
Infine, rispetto agli obblighi di iscrizione anagrafica e alla indisponibilità del datore di lavoro, se la lavoratrice domestica convivente chiede la iscrizione anagrafica, il datore di lavoro deve concederla presso la sua abitazione. Il nuovo regolamento anagrafico, Dpr 223/1989, prevede che ai fini dell’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente sia necessaria la manifestazione di volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito dall'effettiva dimora abituale nel Comune.
La residenza dunque non è “concessa” dal proprietario e/o occupante dell’immobile di destinazione, ma deve essere riconosciuta obbligatoriamente dal datore di lavoro al mero verificarsi di due presupposti: manifestazione di volontà del soggetto dichiarante ed effettiva dimora abituale. Oltretutto la legge anagrafica, Legge 1228/1954, prevede un vero e proprio obbligo, oltretutto sanzionato, di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone su cui si esercita la potestà e la tutela, ogni volta che si realizzino i presupposti per richiederla, e quindi il datore di lavoro, non può, a nessun titolo, inibire a chi ha specifici e sanzionati obblighi anagrafici (in questo caso la lavoratrice domestica) di adempiere agli stessi.
Quindi, il consenso del titolare dell'alloggio alla iscrizione anagrafica dell’assistente familiare è un vero e proprio dovere del datore di lavoro.
Ciò non significa che l’assistente familiare pur se convivente debba entrare a far parte della “famiglia anagrafica” dell’assistito presso cui vive e lavora: l’art. 5, comma 2, del Dpr 223/1989 prescrive che “Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti”: in questo senso rispetto alla stessa abitazione vi potranno essere anche due nuclei familiari anagrafici distinti, eventualmente composti uno dal datore di lavoro e uno dalla collaboratrice domestica.
Nel caso in questione l’art. 7 (http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 70221#art7) prevede che:
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, come definito dall' articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge, tra le altre, che ha diritto a soggiornare nel territorio dello stato, il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, che:
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
Come chiarisce poi l’art. 9 sempre del D.lgs 30/2007, il soggiorno si perfeziona attraverso l’avvenuta iscrizione nei registri dell’anagrafe: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 70221#art9.
I cittadini comunitari che permangono quindi sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sono tenuti all’adempimento dell’iscrizione anagrafica, che di fatto diviene lo strumento necessario per verificare la regolarità della loro permanenza in un altro Stato membro, in un contesto di libera circolazione. Agli stessi si applica in linea generale la normativa di riferimento per i cittadini italiani.
La Circolare del Ministero dell’Interno 18/2009 specifica poi che il termine dei tre mesi, a prescindere da quanto previsto dal regolamento anagrafico sul punto (che sul resto rimane valido), è da intendersi valido anche per l’iscrizione anagrafica:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20170221
L’art. 9 prevede esplicitamente quanto richiesto, sia rispetto agli obblighi, sia rispetto alla documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione anagrafica. Lo riportiamo testualmente nei punti che interessano per maggiore chiarezza.
Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell' articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera a) ;
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b) ;
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera c) .
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c) , deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
(...)
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
Infine, rispetto agli obblighi di iscrizione anagrafica e alla indisponibilità del datore di lavoro, se la lavoratrice domestica convivente chiede la iscrizione anagrafica, il datore di lavoro deve concederla presso la sua abitazione. Il nuovo regolamento anagrafico, Dpr 223/1989, prevede che ai fini dell’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente sia necessaria la manifestazione di volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito dall'effettiva dimora abituale nel Comune.
La residenza dunque non è “concessa” dal proprietario e/o occupante dell’immobile di destinazione, ma deve essere riconosciuta obbligatoriamente dal datore di lavoro al mero verificarsi di due presupposti: manifestazione di volontà del soggetto dichiarante ed effettiva dimora abituale. Oltretutto la legge anagrafica, Legge 1228/1954, prevede un vero e proprio obbligo, oltretutto sanzionato, di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone su cui si esercita la potestà e la tutela, ogni volta che si realizzino i presupposti per richiederla, e quindi il datore di lavoro, non può, a nessun titolo, inibire a chi ha specifici e sanzionati obblighi anagrafici (in questo caso la lavoratrice domestica) di adempiere agli stessi.
Quindi, il consenso del titolare dell'alloggio alla iscrizione anagrafica dell’assistente familiare è un vero e proprio dovere del datore di lavoro.
Ciò non significa che l’assistente familiare pur se convivente debba entrare a far parte della “famiglia anagrafica” dell’assistito presso cui vive e lavora: l’art. 5, comma 2, del Dpr 223/1989 prescrive che “Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti”: in questo senso rispetto alla stessa abitazione vi potranno essere anche due nuclei familiari anagrafici distinti, eventualmente composti uno dal datore di lavoro e uno dalla collaboratrice domestica.