ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
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ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Un cittadino albanese é preoccupato per la salute del padre e vorrebbe ricongiungerlo per potergli assicurare l 'assistenza sanitaria e le necessarie attenzioni; il padre ha 68 anni e la madre non ancora 65 anni; in Albania vivono altri due loro figli.
Pur avendo il giovane albanese i requisiti di reddito e alloggio, la presenza in Albania di altri due fratelli non gli consente di chiedere il ricongiungimento; tuttavia la moglie essendo cittadina rumena può chiedere ex Dlgs 30/2007che i genitori del coniuge vengano a vivere con loro stabilmente in Italia, convivendo con loro.
E' auspicabile che possano entrare in Italia il prima possibile; dovendo entrare come turisti, infatti non esiste un visto per famiglia per i famigliari NON UE di cittadini dell' Unione ed essendo l'ingresso in area Shengen dall'Albania esente dalla richiesta di visto, temo che troveranno difficoltà alla frontiera a causa dell’emergenza Covid-19
La nuora inoltrerà loro la lettera di invito e porteranno con sé i certificati per dimostrare la parentela; sarà sufficiente tutto ciò per evitare difficoltà alla frontiera? Mi sembra che i famigliari di cittadini come definiti dall’art.2 del Dlgs 30/2007 possano entrare anche quando le misure imposte per evitare la diffusione del virus impediscono gli ingressi per turismo.
Potete dare qualche consiglio? il padre ha una malattia oncologica il figlio vorrebbe avvicinare i genitori il prima possibile.
Pur avendo il giovane albanese i requisiti di reddito e alloggio, la presenza in Albania di altri due fratelli non gli consente di chiedere il ricongiungimento; tuttavia la moglie essendo cittadina rumena può chiedere ex Dlgs 30/2007che i genitori del coniuge vengano a vivere con loro stabilmente in Italia, convivendo con loro.
E' auspicabile che possano entrare in Italia il prima possibile; dovendo entrare come turisti, infatti non esiste un visto per famiglia per i famigliari NON UE di cittadini dell' Unione ed essendo l'ingresso in area Shengen dall'Albania esente dalla richiesta di visto, temo che troveranno difficoltà alla frontiera a causa dell’emergenza Covid-19
La nuora inoltrerà loro la lettera di invito e porteranno con sé i certificati per dimostrare la parentela; sarà sufficiente tutto ciò per evitare difficoltà alla frontiera? Mi sembra che i famigliari di cittadini come definiti dall’art.2 del Dlgs 30/2007 possano entrare anche quando le misure imposte per evitare la diffusione del virus impediscono gli ingressi per turismo.
Potete dare qualche consiglio? il padre ha una malattia oncologica il figlio vorrebbe avvicinare i genitori il prima possibile.
- adirmigranti
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Il problema, come lei stessa afferma, consiste nell'entrare senza un visto come turisti seppur con l'obiettivo di un soggiorno di lungo periodo: in questo senso non possiamo che consigliare di accompagnare alla lettera di invito una dichiarazione sottoscritta dalla nuora e dal figlio nella quale gli stessi possano affermare la volontà di prendere in carico i genitori/suoceri, oltre alla documentazione medica.
Ricordiamo anche che per i primi 3 mesi i familiari saranno comunque considerati "turisti" e che soltanto dopo 90 gg. sarà possibile chiedere l'iscrizione anagrafica al Comune (vedi art. 7, D.Lgs. 30/2007) e conseguentemente la carta di soggiorno alla Questura (vedi art. 10, D.Lgs. 30/2007) e l'iscrizione obbligatoria al SSR.
Cordialmente
Ricordiamo anche che per i primi 3 mesi i familiari saranno comunque considerati "turisti" e che soltanto dopo 90 gg. sarà possibile chiedere l'iscrizione anagrafica al Comune (vedi art. 7, D.Lgs. 30/2007) e conseguentemente la carta di soggiorno alla Questura (vedi art. 10, D.Lgs. 30/2007) e l'iscrizione obbligatoria al SSR.
Cordialmente
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Attualmente i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE (come definiti dall'art 2 del Dlgs 30/2007) debbono attendere circa tre mesi prima di potere depositare la richiesta di rilascio di carta di soggiorno perchè la questura non ha la possibilità di dare appuntamenti in tempi più brevi.
In passato era possibile avere un appuntamento in Questura dopo 15/30, quindi con la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno si iscrivevano in anagrafe e al sistema sanitario.
Sottopongo alla vostra attenzione tre osservazioni.
1) Leggendo la consulenza mi sembra di capire che i cittadini NON UE debbono attendere tre mesi prima di iscriversi in anagrafe e che debbano prima iscriversi in anagrafe e poi chiedere la carta di soggiorno. Se le cose stanno in questi termini nei tre mesi di attesa di quale assistenza sanitaria potrebbero godere ?
2) nelle informazioni per i cittadini UE che si trovano nel Nuovo portale per il visto di ingresso in Italia, leggo che i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE che accompagnano o raggiungono i familiari cittadini UE ed entrano dai paesi con obbligo di visto non devono presentare l'assicurazione sanitaria né la prova della situazione socioeconomica.
Leggo nella medesima informativa che gli interessati potranno poi procedere nei tre mesi dall'ingresso in territorio nazionale all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza e alla richiesta alla competente Questura della carta di soggiorno per famigliare di cittadino UE presentando i documenti richiesti dall'art.10 del Dlgs 30/2007 (passaporto in corso di validità, fotografia, attestato di iscrizione anagrafica e documentazione che attesti lo status di famigliare di cittadino UE).
Sembra quindi di dedurre che l'iscrizione anagrafica possa/debba essere richiesta dal cittadino NON UE prima della richiesta della Carta di soggiorno e comunque non dopo tre mesi ma nei tre mesi dal'ingresso. Questo consentirebbe di godere in tempi stretti praticamente subito dopo l'ingresso dell'assistenza sanitaria piena.
3) alla luce degli articoli 7 e 10 del Dlgs 30/2007 da voi citati dobbiamo quindi considerare errata la procedura finora in uso nel nostro comune di iscrivere il cittadino non UE famigliare di cittadino UE solo dopo l'avvenuto deposito in Questura della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.
Mi sembra invece scorretto ritenere che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE debba attendere tre mesi dopo l’ingresso per iscriversi in anagrafe. ll diritto di iscriversi in anagrafe è in capo al cittadino della UE che ha l’obbligo di iscriversi trascorsi i tre mesi ma nulla vieta che si possa iscrivere prima se intende soggiornare più di tre mesi, il diritto si estende anche ai suoi famigliari NON UE purchè si verifichino i requisiti previsti dalla legge.
Quindi semplificando mi sembra di potere affermare che nel caso che è stato oggetto della nostra consulenza essendo la nuora cittadina UE regolarmente residente in Italia con suo marito cittadino albanese i suoceri che vogliono venire a vivere con loro fin dal loro ingresso hanno diritto ad iscriversi in anagrafe dimostrando la parentela e il mantenimento da parte del figlio; essendosi iscritti in anagrafe potranno godere dell’assistenza sanitaria piena essendo un diritto loro riconosciuto dalla legge, nel loro interesse chiederanno subito alla Questura l’appuntamento per il rilascio della carta di soggiorno e se la Questura non dovesse dare l’appuntamento entro i 90 gg dall’ingresso farà fede comunque la loro richiesta e godranno dell’assistenza sanitaria subito dopo essersi iscritti in anagrafe
In passato era possibile avere un appuntamento in Questura dopo 15/30, quindi con la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno si iscrivevano in anagrafe e al sistema sanitario.
Sottopongo alla vostra attenzione tre osservazioni.
1) Leggendo la consulenza mi sembra di capire che i cittadini NON UE debbono attendere tre mesi prima di iscriversi in anagrafe e che debbano prima iscriversi in anagrafe e poi chiedere la carta di soggiorno. Se le cose stanno in questi termini nei tre mesi di attesa di quale assistenza sanitaria potrebbero godere ?
2) nelle informazioni per i cittadini UE che si trovano nel Nuovo portale per il visto di ingresso in Italia, leggo che i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE che accompagnano o raggiungono i familiari cittadini UE ed entrano dai paesi con obbligo di visto non devono presentare l'assicurazione sanitaria né la prova della situazione socioeconomica.
Leggo nella medesima informativa che gli interessati potranno poi procedere nei tre mesi dall'ingresso in territorio nazionale all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza e alla richiesta alla competente Questura della carta di soggiorno per famigliare di cittadino UE presentando i documenti richiesti dall'art.10 del Dlgs 30/2007 (passaporto in corso di validità, fotografia, attestato di iscrizione anagrafica e documentazione che attesti lo status di famigliare di cittadino UE).
Sembra quindi di dedurre che l'iscrizione anagrafica possa/debba essere richiesta dal cittadino NON UE prima della richiesta della Carta di soggiorno e comunque non dopo tre mesi ma nei tre mesi dal'ingresso. Questo consentirebbe di godere in tempi stretti praticamente subito dopo l'ingresso dell'assistenza sanitaria piena.
3) alla luce degli articoli 7 e 10 del Dlgs 30/2007 da voi citati dobbiamo quindi considerare errata la procedura finora in uso nel nostro comune di iscrivere il cittadino non UE famigliare di cittadino UE solo dopo l'avvenuto deposito in Questura della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.
Mi sembra invece scorretto ritenere che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE debba attendere tre mesi dopo l’ingresso per iscriversi in anagrafe. ll diritto di iscriversi in anagrafe è in capo al cittadino della UE che ha l’obbligo di iscriversi trascorsi i tre mesi ma nulla vieta che si possa iscrivere prima se intende soggiornare più di tre mesi, il diritto si estende anche ai suoi famigliari NON UE purchè si verifichino i requisiti previsti dalla legge.
Quindi semplificando mi sembra di potere affermare che nel caso che è stato oggetto della nostra consulenza essendo la nuora cittadina UE regolarmente residente in Italia con suo marito cittadino albanese i suoceri che vogliono venire a vivere con loro fin dal loro ingresso hanno diritto ad iscriversi in anagrafe dimostrando la parentela e il mantenimento da parte del figlio; essendosi iscritti in anagrafe potranno godere dell’assistenza sanitaria piena essendo un diritto loro riconosciuto dalla legge, nel loro interesse chiederanno subito alla Questura l’appuntamento per il rilascio della carta di soggiorno e se la Questura non dovesse dare l’appuntamento entro i 90 gg dall’ingresso farà fede comunque la loro richiesta e godranno dell’assistenza sanitaria subito dopo essersi iscritti in anagrafe
- adirmigranti
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Salve,
come sempre le chiediamo di voler linkare i siti a cui fa riferimento.
Da parte nostra abbiamo fatto riferimento alle indicazioni di cui al link sottostante:
https://europa.eu/youreurope/citizens/r ... dex_it.htm
facciamo infatti presente che la direttiva 2004/38/CE, al comma 2 dell'art. 9, afferma:
"Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo."
Da un lato si agevola l'ingresso dei familiari, dall'altro gli stessi acquisiranno il diritto di soggiornare per lungo periodo solo dopo 3 mesi: in questo senso normalmente anche l'iscrizione anagrafica viene fatta solo dopo i primi 90 gg., anche se confermiamo come il comune non sia condizionato nell'iscrivere anagraficamente dal rilascio preventivo della carta di soggiorno o del permesso per motivi familiari, dovendo "di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;" (vedi art. 7, c. 1 della direttiva)
Visto quanto sopra le confermiamo che quando i suoceri saranno arrivati, potranno essere iscritti in anagrafe anche prima di ottenere la carta di soggiorno o il permesso e quindi anche ottenere la dovuta assistenza sanitaria.
Cordialmente
come sempre le chiediamo di voler linkare i siti a cui fa riferimento.
Da parte nostra abbiamo fatto riferimento alle indicazioni di cui al link sottostante:
https://europa.eu/youreurope/citizens/r ... dex_it.htm
facciamo infatti presente che la direttiva 2004/38/CE, al comma 2 dell'art. 9, afferma:
"Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo."
Da un lato si agevola l'ingresso dei familiari, dall'altro gli stessi acquisiranno il diritto di soggiornare per lungo periodo solo dopo 3 mesi: in questo senso normalmente anche l'iscrizione anagrafica viene fatta solo dopo i primi 90 gg., anche se confermiamo come il comune non sia condizionato nell'iscrivere anagraficamente dal rilascio preventivo della carta di soggiorno o del permesso per motivi familiari, dovendo "di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;" (vedi art. 7, c. 1 della direttiva)
Visto quanto sopra le confermiamo che quando i suoceri saranno arrivati, potranno essere iscritti in anagrafe anche prima di ottenere la carta di soggiorno o il permesso e quindi anche ottenere la dovuta assistenza sanitaria.
Cordialmente
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- Iscritto il: lun gen 16, 2017 8:50 am
Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Purtroppo ho la necessità di introdurre qualche precisazione.
a) Per quanto riguarda l'osservazione da me introdotta nella precedente consulenza e precisamente l'osservazione n 2 credo che mi abbiate chiesto di precisare il link da cui avevo attinto le informazioni che riportavo solo nei punti di interesse; pensavo fosse chiaro comunque lo cito:
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx precisamente nella prima pagina che compare leggendo le prime righe in alto basta cliccare su " info familiari UE"
e si trovano dal mio punto di vista le informazioni corrette da dare ai cittadini UE quando vogliono fare entrare i loro famigliari NON UE perché vengano a vivere con loro in Italia.
Le informazioni che ivi si possono leggere evidenziano in modo corretto e sintetico i diritti dei famigliari NON UE dei cittadini UE e quindi é a queste che rinvio.
b) ho aperto il link https://europa.eu/youreurope/citizens/r ... dex_it.htm e non mi sembra che quanto affermato al comma 2 dell'art.9 debba essere interpretato come un divieto di chiedere la carta di soggiorno prima dei tre mesi dall'ingresso, ma piuttosto secondo me deve essere inteso che il periodo di tempo dopo il quale è obbligatorio per i comunitari iscriversi in anagrafe e per i famigliari NON UE di cittadini UE chiedere la carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi. Infatti rifacendoci al Link di cui al punto 2 il MAE sinteticamente informa che nell'arco dei tre mesi dall'ingresso possono chiedere la carta di soggiorno qualora appunto il cittadino dell'UE e i suoi famigliari NON UE vogliano rimanere in Italia più di tre mesi.
d) non trovo nel Dlgs 30/2007 nessun riferimento normativo che impedisca al famigliare NON UE del cittadino UE di chiedere l'iscrizione anagrafica prima di avere richiesto il rilascio della carta di soggiorno, mi sembra in realtà che la procedura prevista dal decreto in oggetto(ovviamente purché si presentino tutte le altre condizioni cioé che si tratti di famigliari NON UE di cittadino UE che sia già iscritto in anagrafe ... che possa dimostrare quando la legge lo richiede che si tratta di famigliari a carico) preveda in ordine prima l'iscrizione anagrafica del famigliare NON UE, poi la comunicazione da parte degli uffici anagrafe alla Questura della avvenuta richiesta di iscrizione e quindi la richiesta di rilascio della carta di soggiorno.
Debbo tuttavia purtroppo osservare che parlando col collega dell'anagrafe che sembrerebbe condividere l'interpretazione della normativa in base alla quale si ritiene che si possa /debba procedere all'iscrizione anagrafica prima della richiesta della carta di soggiorno, interpretazione da voi stessi condivisa, a prescindere dall'osservazione che avete introdotto e che io non condivido (v. punto b), quando il collega per dare maggiore certezza all'interpretazione di cui parliamo ha consultato due autorevoli manuali per gli operatori dell'anagrafe leggeva che l'iscrizione anagrafica deve essere fatta dopo la richiesta della carta di soggiorno e si elencava come ipotesi possibile anche dopo il rilascio della carta di soggiorno ( anche se questa seconda ipotesi non veniva di fatto sostenuta)
Queste interpretazioni secondo me non rispettano quanto sancito dal DLGS 30/2007 che disciplina il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini della UE e dei loro famigliari siano essi cittadini UE o NON UE.
Poi ovviamente i casi sono molto diversi: per esempio se un cittadino UE fa ingresso per la prima volta in Italia e porta con sè anche la moglie e i figli o vogliono stabilirsi in Italia: intanto se la moglie é cittadina NON UE mi sembra ovvio che il suo ingresso quando richiesto dovrà essere autorizzato da visto ed è ovvio che il coniuge UE non potendo iscriversi in anagrafe finché non può dimostrare di avere risorse sufficienti per sè e per i famigliari a carico dovrà avere per la moglie anche una polizza assicurativa finché non riesce a trovare un lavoro che gli consenta di non essere un onere per lo stato membro.
Un caso molto diverso è quando il cittadino UE è già regolarmente iscritto in anagrafe e può già dimostrare di potere prendere a suo carico i famigliari UE o NON UE. Infatti in questo caso come riassumono sinteticamente le informazioni di cui al punto a) il famigliare NON UE di cittadino UE qui regolarmente residente non dovrà fare nessuna assicurazione sanitaria per potere entrare in Italia.
Resto in attesa di vostre ulteriori precisazioni.
Purtroppo mi sembra che dobbiamo spesso confrontarci con normative di incerta interpretazione, ma mi sembra che il DLGS 30/2007 rappresenti da questo punto di vista un’eccezione.
a) Per quanto riguarda l'osservazione da me introdotta nella precedente consulenza e precisamente l'osservazione n 2 credo che mi abbiate chiesto di precisare il link da cui avevo attinto le informazioni che riportavo solo nei punti di interesse; pensavo fosse chiaro comunque lo cito:
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx precisamente nella prima pagina che compare leggendo le prime righe in alto basta cliccare su " info familiari UE"
e si trovano dal mio punto di vista le informazioni corrette da dare ai cittadini UE quando vogliono fare entrare i loro famigliari NON UE perché vengano a vivere con loro in Italia.
Le informazioni che ivi si possono leggere evidenziano in modo corretto e sintetico i diritti dei famigliari NON UE dei cittadini UE e quindi é a queste che rinvio.
b) ho aperto il link https://europa.eu/youreurope/citizens/r ... dex_it.htm e non mi sembra che quanto affermato al comma 2 dell'art.9 debba essere interpretato come un divieto di chiedere la carta di soggiorno prima dei tre mesi dall'ingresso, ma piuttosto secondo me deve essere inteso che il periodo di tempo dopo il quale è obbligatorio per i comunitari iscriversi in anagrafe e per i famigliari NON UE di cittadini UE chiedere la carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi. Infatti rifacendoci al Link di cui al punto 2 il MAE sinteticamente informa che nell'arco dei tre mesi dall'ingresso possono chiedere la carta di soggiorno qualora appunto il cittadino dell'UE e i suoi famigliari NON UE vogliano rimanere in Italia più di tre mesi.
d) non trovo nel Dlgs 30/2007 nessun riferimento normativo che impedisca al famigliare NON UE del cittadino UE di chiedere l'iscrizione anagrafica prima di avere richiesto il rilascio della carta di soggiorno, mi sembra in realtà che la procedura prevista dal decreto in oggetto(ovviamente purché si presentino tutte le altre condizioni cioé che si tratti di famigliari NON UE di cittadino UE che sia già iscritto in anagrafe ... che possa dimostrare quando la legge lo richiede che si tratta di famigliari a carico) preveda in ordine prima l'iscrizione anagrafica del famigliare NON UE, poi la comunicazione da parte degli uffici anagrafe alla Questura della avvenuta richiesta di iscrizione e quindi la richiesta di rilascio della carta di soggiorno.
Debbo tuttavia purtroppo osservare che parlando col collega dell'anagrafe che sembrerebbe condividere l'interpretazione della normativa in base alla quale si ritiene che si possa /debba procedere all'iscrizione anagrafica prima della richiesta della carta di soggiorno, interpretazione da voi stessi condivisa, a prescindere dall'osservazione che avete introdotto e che io non condivido (v. punto b), quando il collega per dare maggiore certezza all'interpretazione di cui parliamo ha consultato due autorevoli manuali per gli operatori dell'anagrafe leggeva che l'iscrizione anagrafica deve essere fatta dopo la richiesta della carta di soggiorno e si elencava come ipotesi possibile anche dopo il rilascio della carta di soggiorno ( anche se questa seconda ipotesi non veniva di fatto sostenuta)
Queste interpretazioni secondo me non rispettano quanto sancito dal DLGS 30/2007 che disciplina il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini della UE e dei loro famigliari siano essi cittadini UE o NON UE.
Poi ovviamente i casi sono molto diversi: per esempio se un cittadino UE fa ingresso per la prima volta in Italia e porta con sè anche la moglie e i figli o vogliono stabilirsi in Italia: intanto se la moglie é cittadina NON UE mi sembra ovvio che il suo ingresso quando richiesto dovrà essere autorizzato da visto ed è ovvio che il coniuge UE non potendo iscriversi in anagrafe finché non può dimostrare di avere risorse sufficienti per sè e per i famigliari a carico dovrà avere per la moglie anche una polizza assicurativa finché non riesce a trovare un lavoro che gli consenta di non essere un onere per lo stato membro.
Un caso molto diverso è quando il cittadino UE è già regolarmente iscritto in anagrafe e può già dimostrare di potere prendere a suo carico i famigliari UE o NON UE. Infatti in questo caso come riassumono sinteticamente le informazioni di cui al punto a) il famigliare NON UE di cittadino UE qui regolarmente residente non dovrà fare nessuna assicurazione sanitaria per potere entrare in Italia.
Resto in attesa di vostre ulteriori precisazioni.
Purtroppo mi sembra che dobbiamo spesso confrontarci con normative di incerta interpretazione, ma mi sembra che il DLGS 30/2007 rappresenti da questo punto di vista un’eccezione.
- adirmigranti
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Salve,
se nota anche l'informativa a cui lei fa riferimento riporta un link che rimanda per l'appunto alle indicazioni che le abbiamo fornito con la ns. precedente.
Facciamo anche presente che la stessa informativa fa espresso riferimento a quei familiari extra UE che hanno bisogno di un visto, non facendo alcun riferimento a coloro invece che sono cittadini di paesi per i quali vige l'esenzione del visto turistico per l'ingresso in Italia, come nel caso di specie.
In questo senso per ovviare alla necessità di dotarsi di polizza assicurativa ai fini dell'ingresso come turista, potrebbe essere consigliabile rivolgersi al consolato italiano in Albania per ottenere un visto vero e proprio. Il familiare ricongiunto infatti entro 8 gg. dall'ingresso dovrà chiedere il rilascio del permesso alla questura e conseguentemente chiedere l'iscrizione in anagrafe sulla base della ricevuta e del visto per motivi familiari.
Facciamo anche presente che non tutti i familiari si recano in Italia per soggiornare stabilmente con i parenti cittadini UE, limitandosi in molti casi a visite familiari che effettivamente non superano i 3 mesi (o comunque una permanenza in Italia superiore ai 6 mesi): in questo caso, qualora sia necessario munirsi di un visto, avranno sì un canale privilegiato per ottenerlo e quindi fare ingresso in Italia, ma non avranno i requisiti per ottenere una carta di soggiorno e quindi l'iscrizione anagrafica e l'assistenza sanitaria, per cui dovranno comunque dotarsi di apposita polizza assicurativa essendo di fatto "turisti" in Italia seppur familiari di cittadini UE. Su questo punto in effetti l'informativa crea come minimo confusione dal momento che afferma: "Si ricorda che la documentazione da presentare per i parenti UE di cui all’art.2 è differente (non occorre presentare l’assicurazione sanitaria e la prova della situazione socio-economica)." Riteniamo quindi che, se da un lato per ottenere il visto non sia necessario aver stipulato tale polizza assicurativa, sia comunque consigliabile adoperarsi in tal senso in ogni caso in cui il familiare , non ha intenzione di soggiornare in Italia se non per breve periodo.
Con la speranza di aver chiarito in modo esaustivo la questione e ringraziandoLa per la completezza,
cordiali saluti
se nota anche l'informativa a cui lei fa riferimento riporta un link che rimanda per l'appunto alle indicazioni che le abbiamo fornito con la ns. precedente.
Facciamo anche presente che la stessa informativa fa espresso riferimento a quei familiari extra UE che hanno bisogno di un visto, non facendo alcun riferimento a coloro invece che sono cittadini di paesi per i quali vige l'esenzione del visto turistico per l'ingresso in Italia, come nel caso di specie.
In questo senso per ovviare alla necessità di dotarsi di polizza assicurativa ai fini dell'ingresso come turista, potrebbe essere consigliabile rivolgersi al consolato italiano in Albania per ottenere un visto vero e proprio. Il familiare ricongiunto infatti entro 8 gg. dall'ingresso dovrà chiedere il rilascio del permesso alla questura e conseguentemente chiedere l'iscrizione in anagrafe sulla base della ricevuta e del visto per motivi familiari.
Facciamo anche presente che non tutti i familiari si recano in Italia per soggiornare stabilmente con i parenti cittadini UE, limitandosi in molti casi a visite familiari che effettivamente non superano i 3 mesi (o comunque una permanenza in Italia superiore ai 6 mesi): in questo caso, qualora sia necessario munirsi di un visto, avranno sì un canale privilegiato per ottenerlo e quindi fare ingresso in Italia, ma non avranno i requisiti per ottenere una carta di soggiorno e quindi l'iscrizione anagrafica e l'assistenza sanitaria, per cui dovranno comunque dotarsi di apposita polizza assicurativa essendo di fatto "turisti" in Italia seppur familiari di cittadini UE. Su questo punto in effetti l'informativa crea come minimo confusione dal momento che afferma: "Si ricorda che la documentazione da presentare per i parenti UE di cui all’art.2 è differente (non occorre presentare l’assicurazione sanitaria e la prova della situazione socio-economica)." Riteniamo quindi che, se da un lato per ottenere il visto non sia necessario aver stipulato tale polizza assicurativa, sia comunque consigliabile adoperarsi in tal senso in ogni caso in cui il familiare , non ha intenzione di soggiornare in Italia se non per breve periodo.
Con la speranza di aver chiarito in modo esaustivo la questione e ringraziandoLa per la completezza,
cordiali saluti
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Ringraziandovi per la vostra collaborazione.
Mi sembra importante sottolineare alcune fragilità, che possono insorgere con una lettura troppo veloce della normativa, o per altri motivi come per esempio per il fatto che la/le Questure ricevono subito il cittadino NON UE , ma poi gli consentono di depositare la richiesta di carta di soggiorno dopo un arco di tempo di quasi tre mesi..
Vi ringrazio delle precisazioni che avete elencato nell'ultima consulenza; vi rassicuro che ormai ho una consistente esperienza di casi riguardanti l' ingresso di famigliari NON UE di cittadini UE (come intesi dall'art. " del DLGS 30/2007) provenienti da Paesi dai quali è richiesto il visto o da Paesi dai quali si entra in esenzione di visto. Infatti se prendo in considerazione la composizione della popolazione immigrata residente nel nostro comune poco prima o subito dopo il 2000 posso precisare che gli albanesi e i marocchini aprivano la graduatoria dei paesi elencati per numero di presenze, soprattutto la comunità albanese anche se allora di più recente immigrazione ha mostrato subito i caratteri di un insediamento stabile; comunque senza volere andare molto lontano ho accennato a questo solo per dire che molti albanesi e molti marocchini hanno acquistato in questi ultimi anni la cittadinanza italiana. Spesso ho dovuto spiegare ad entrambi il DLGS 30/2007 per consentire l'ingresso dei loro genitori/suoceri ( ingresso con necessita di richiesta di visto sia pure per turismo all'ambasciata italiana o nel caso degli albanesi ingresso senza visto).
Fino a circa due/tre anni fa appena entrati li accompagnavo in Questura per chiedere un appuntamento per depositare la richiesta di carta di soggiorno; come avevo già precisato nella mia prima consulenza dopo 15gg potevano già essere in possesso della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno. Qualche difficoltà in più si trovava con i cittadini del Marocco perché non capivano cosa dovevano spiegare ai loro famigliari affinché potessero essere autorizzati ad entrare: non capivano perché dovessero chiedere un visto per turismo e poi non era necessaria l'assistenza sanitaria da esibire alle autorità di frontiera. Con l'aumentare dei casi, il passaparola mi ha aiutato a fare spiegare la normativa poi, quando ho letto l'informativa che si trova nel portale “il visto per l’Italia” stampavo per loro questa foglio informativo e compilavo per loro la lettera di invito per il famigliare che doveva entrare modificandola all'uso cioè precisando che il genitore sarebbe rimasto a vivere stabilmente in Italia con il figlio o la nuora ormai cittadini italiani.
Ovviamente mi è capitato anche qualche caso di genitori che pur potendo restare a vivere stabilmente in Italia con il figlio italiano volevano venire solo come turisti e in questo caso entravano con polizza per assistenza sanitaria e dimostrando anche i mezzi economici.
Mi è capitato anche qualche caso di anziani che venuti in Italia per restare a vivere con il figlio sono voluti rientrare nel Paese d'origine prima ancora di essersi presentati in Questura per il foto segnalamento.
Le difficoltà che invece ora ci troviamo ad affrontare sono:
1) DIFFICOLTÀ’ alla FRONTIERA per i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE che accompagnano o raggiungono il famigliare UE e provengono da Paesi esenti dal visto
Nell'ultima consulenza mi dite che in questo caso sarebbe opportuno recarsi all'Ambasciata italiana per avere un visto per motivi famigliari. ( sul passaporto quando è necessario il visto viene apposta la causale : “Turismo,famigliare cittadino UE )
La legge non prevedei un visto per motivi famigliari per i famigliari NON UE di cittadini UE; sappiamo inoltre che dall'Albania si entra in esenzione di visto e quindi potrebbero avere un problema alla frontiera.
Tuttavia l'interessato mi ha riferito che un suo connazionale residente in Lombardia e già cittadino italiano trovandosi in questo periodo di emergenza sanitaria costretto ad avvicinare suo padre ha ottenuto dall'Ambasciata una sorta di lascia passare per evitare difficoltà alla frontiera; era forse a questo che vi riferivate? quindi non il rilascio di un visto per motivi famigliari ,ma una sorta di lettera di accompagnamento dell'Ambasciata per evitare difficoltà alla frontiera.
2) COME PUÒ’ ISCRIVERSI AL SISTEMA SANITARIO? QUALE PROCEDURA DEVE SEGUIRE? PRIMA CHIEDE LA CARTA DI SOGGIORNO O PRIMA SI ISCRIVE IN ANAGRAFE?
Da due/tre anni la/le questura riceve subito il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che vuole chiedere la carta di soggiorno, ma poi dà un appuntamento quasi sempre dopo due mesi o più; la data di questo appuntamento è scritta su un foglio di carta su cui non è stampato “questura di ……..” ma sono semplicemente elencati i documenti che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE dovrà produrre il giorno dell’appuntamento per formalizzare la sua richiesta di carta di soggiorno.
Questo foglio ha una veste poco ufficiale se presentato ad altre istituzioni e quindi sarà ben difficile chiedere l’iscrizione all'anagrafe e al sistema sanitario esibendo questo foglio.
Come si precisa nell'informativa che compare nel nuovo portale "Il visto per l'Italia" il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che entra in Italia per vivere stabilmente con lui è subito a carico del famigliare UE, non necessita quindi di assicurazione sanitaria, ma ha diritto ad iscriversi al sistema sanitario fin dal suo ingresso.
Osservo : nel periodo di tempo che intercorre fra l'ingresso e l'effettivo inoltro di richiesta di carta di soggiorno come può essere iscritto al sistema sanitario? iscrizione di cui avrebbe pieno diritto.
Avevo già posto questo quesito lo scorso anno all'anagrafe dell'ASL nord OVEST : in tempo di epidemia avere diritto di accesso all'assistenza sanitaria è fondamentale.
Credo gli operatori dell'ASL NORD OVEST fossero già stati allertati su questo problema dei tempi lunghi delle Questure; tuttavia mi sembra che la non iscrizione anagrafica e la mancata assegnazione del codice fiscale di fatto impediscono il rilascio della tessera sanitaria.
3) fortunatamente in questo scambio di consulenze siete venuti inizialmente in soccorso voi precisando che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE si può iscrivere / si deve iscrivere subito in anagrafe e poi chiedere la carta di soggiorno.
Tuttavia nell'ultima consulenza voi dite che negli 8 giorni dall'ingresso il cittadino NON UE deve recarsi a chiedere la carta di soggiorno in Questura e poi l'iscrizione anagrafica.
Ma queste disposizioni sono veramente contenute nel D.LGS. 30/2007 ??
Secondo me il D.LGS. 30/2007 all'art. 9 commi 5, 6 e 7 non sembra richiedere che si debba esibire all'anagrafe la richiesta di carta di soggiorno, anzi sembra abbastanza evidente dalla lettura dei medesimi che l'iscrizione anagrafica debba precedere la richiesta di carta di soggiorno dovendo poi il comune trasmettere le richieste di iscrizione anagrafica del cittadino NON UE alla Questura.
Quindi mi sembra che la procedura corretta per il cittadino NON UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE sia quella di iscriversi in anagrafe, l'anagrafe comunica la richiesta di iscrizione in Questura e nel proprio interesse il cittadino NON UE il prima possibile chiede alla questura il rilascio della carta di soggiorno.
Il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE deve rispettare quanto disciplinato dal D.LGS. 30/2007 ? o deve conoscere e rispettare anche il TU?.
Per esempio qualora faccia scalo prima in altro paese UE deve presentare negli 8 giorni dall'ingresso la dichiarazione di presenza? Mi è anche capitato che per errore non era stato apposto il timbro di ingresso in Italia. Quindi che fare? Serve la dichiarazione di presenza o con l’iscrizione in anagrafe risolviamo queste difficoltà
Certo è che per quanto riguarda l’assistenza sanitaria se potesse iscriversi in anagrafe subito avrebbe un codice fiscale un domicilio certo e potrebbe facilmente iscriversi al sistema sanitario, viceversa se la legge dice che l’anagrafe per procedere necessita della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno come fa beneficiare dell’assistenza sanitaria nell'attesa dell’appuntamento in Questura?
RIASSUMENDO il cittadino NON UE famigliare di Cittadino UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE deve prima chiedere la carta di soggiorno o prima chiedere l’iscrizione anagrafica??
Purtroppo mi sembra che ci siano difformi interpretazioni della normativa e la modulistica in uso per l’iscrizione anagrafica prevede che il cittadino NON UE debba esibire o la ricevuta di richiesta di carta di soggiorno o la carta di soggiorno, sembra in base ad una circolare del 2012.
4) ultima questione da approfondire è la questione del famigliare a carico : per esempio debbo dimostrare che i genitori erano a mio carico già nel paese di origine?
Mi sembra importante sottolineare alcune fragilità, che possono insorgere con una lettura troppo veloce della normativa, o per altri motivi come per esempio per il fatto che la/le Questure ricevono subito il cittadino NON UE , ma poi gli consentono di depositare la richiesta di carta di soggiorno dopo un arco di tempo di quasi tre mesi..
Vi ringrazio delle precisazioni che avete elencato nell'ultima consulenza; vi rassicuro che ormai ho una consistente esperienza di casi riguardanti l' ingresso di famigliari NON UE di cittadini UE (come intesi dall'art. " del DLGS 30/2007) provenienti da Paesi dai quali è richiesto il visto o da Paesi dai quali si entra in esenzione di visto. Infatti se prendo in considerazione la composizione della popolazione immigrata residente nel nostro comune poco prima o subito dopo il 2000 posso precisare che gli albanesi e i marocchini aprivano la graduatoria dei paesi elencati per numero di presenze, soprattutto la comunità albanese anche se allora di più recente immigrazione ha mostrato subito i caratteri di un insediamento stabile; comunque senza volere andare molto lontano ho accennato a questo solo per dire che molti albanesi e molti marocchini hanno acquistato in questi ultimi anni la cittadinanza italiana. Spesso ho dovuto spiegare ad entrambi il DLGS 30/2007 per consentire l'ingresso dei loro genitori/suoceri ( ingresso con necessita di richiesta di visto sia pure per turismo all'ambasciata italiana o nel caso degli albanesi ingresso senza visto).
Fino a circa due/tre anni fa appena entrati li accompagnavo in Questura per chiedere un appuntamento per depositare la richiesta di carta di soggiorno; come avevo già precisato nella mia prima consulenza dopo 15gg potevano già essere in possesso della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno. Qualche difficoltà in più si trovava con i cittadini del Marocco perché non capivano cosa dovevano spiegare ai loro famigliari affinché potessero essere autorizzati ad entrare: non capivano perché dovessero chiedere un visto per turismo e poi non era necessaria l'assistenza sanitaria da esibire alle autorità di frontiera. Con l'aumentare dei casi, il passaparola mi ha aiutato a fare spiegare la normativa poi, quando ho letto l'informativa che si trova nel portale “il visto per l’Italia” stampavo per loro questa foglio informativo e compilavo per loro la lettera di invito per il famigliare che doveva entrare modificandola all'uso cioè precisando che il genitore sarebbe rimasto a vivere stabilmente in Italia con il figlio o la nuora ormai cittadini italiani.
Ovviamente mi è capitato anche qualche caso di genitori che pur potendo restare a vivere stabilmente in Italia con il figlio italiano volevano venire solo come turisti e in questo caso entravano con polizza per assistenza sanitaria e dimostrando anche i mezzi economici.
Mi è capitato anche qualche caso di anziani che venuti in Italia per restare a vivere con il figlio sono voluti rientrare nel Paese d'origine prima ancora di essersi presentati in Questura per il foto segnalamento.
Le difficoltà che invece ora ci troviamo ad affrontare sono:
1) DIFFICOLTÀ’ alla FRONTIERA per i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE che accompagnano o raggiungono il famigliare UE e provengono da Paesi esenti dal visto
Nell'ultima consulenza mi dite che in questo caso sarebbe opportuno recarsi all'Ambasciata italiana per avere un visto per motivi famigliari. ( sul passaporto quando è necessario il visto viene apposta la causale : “Turismo,famigliare cittadino UE )
La legge non prevedei un visto per motivi famigliari per i famigliari NON UE di cittadini UE; sappiamo inoltre che dall'Albania si entra in esenzione di visto e quindi potrebbero avere un problema alla frontiera.
Tuttavia l'interessato mi ha riferito che un suo connazionale residente in Lombardia e già cittadino italiano trovandosi in questo periodo di emergenza sanitaria costretto ad avvicinare suo padre ha ottenuto dall'Ambasciata una sorta di lascia passare per evitare difficoltà alla frontiera; era forse a questo che vi riferivate? quindi non il rilascio di un visto per motivi famigliari ,ma una sorta di lettera di accompagnamento dell'Ambasciata per evitare difficoltà alla frontiera.
2) COME PUÒ’ ISCRIVERSI AL SISTEMA SANITARIO? QUALE PROCEDURA DEVE SEGUIRE? PRIMA CHIEDE LA CARTA DI SOGGIORNO O PRIMA SI ISCRIVE IN ANAGRAFE?
Da due/tre anni la/le questura riceve subito il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che vuole chiedere la carta di soggiorno, ma poi dà un appuntamento quasi sempre dopo due mesi o più; la data di questo appuntamento è scritta su un foglio di carta su cui non è stampato “questura di ……..” ma sono semplicemente elencati i documenti che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE dovrà produrre il giorno dell’appuntamento per formalizzare la sua richiesta di carta di soggiorno.
Questo foglio ha una veste poco ufficiale se presentato ad altre istituzioni e quindi sarà ben difficile chiedere l’iscrizione all'anagrafe e al sistema sanitario esibendo questo foglio.
Come si precisa nell'informativa che compare nel nuovo portale "Il visto per l'Italia" il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che entra in Italia per vivere stabilmente con lui è subito a carico del famigliare UE, non necessita quindi di assicurazione sanitaria, ma ha diritto ad iscriversi al sistema sanitario fin dal suo ingresso.
Osservo : nel periodo di tempo che intercorre fra l'ingresso e l'effettivo inoltro di richiesta di carta di soggiorno come può essere iscritto al sistema sanitario? iscrizione di cui avrebbe pieno diritto.
Avevo già posto questo quesito lo scorso anno all'anagrafe dell'ASL nord OVEST : in tempo di epidemia avere diritto di accesso all'assistenza sanitaria è fondamentale.
Credo gli operatori dell'ASL NORD OVEST fossero già stati allertati su questo problema dei tempi lunghi delle Questure; tuttavia mi sembra che la non iscrizione anagrafica e la mancata assegnazione del codice fiscale di fatto impediscono il rilascio della tessera sanitaria.
3) fortunatamente in questo scambio di consulenze siete venuti inizialmente in soccorso voi precisando che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE si può iscrivere / si deve iscrivere subito in anagrafe e poi chiedere la carta di soggiorno.
Tuttavia nell'ultima consulenza voi dite che negli 8 giorni dall'ingresso il cittadino NON UE deve recarsi a chiedere la carta di soggiorno in Questura e poi l'iscrizione anagrafica.
Ma queste disposizioni sono veramente contenute nel D.LGS. 30/2007 ??
Secondo me il D.LGS. 30/2007 all'art. 9 commi 5, 6 e 7 non sembra richiedere che si debba esibire all'anagrafe la richiesta di carta di soggiorno, anzi sembra abbastanza evidente dalla lettura dei medesimi che l'iscrizione anagrafica debba precedere la richiesta di carta di soggiorno dovendo poi il comune trasmettere le richieste di iscrizione anagrafica del cittadino NON UE alla Questura.
Quindi mi sembra che la procedura corretta per il cittadino NON UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE sia quella di iscriversi in anagrafe, l'anagrafe comunica la richiesta di iscrizione in Questura e nel proprio interesse il cittadino NON UE il prima possibile chiede alla questura il rilascio della carta di soggiorno.
Il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE deve rispettare quanto disciplinato dal D.LGS. 30/2007 ? o deve conoscere e rispettare anche il TU?.
Per esempio qualora faccia scalo prima in altro paese UE deve presentare negli 8 giorni dall'ingresso la dichiarazione di presenza? Mi è anche capitato che per errore non era stato apposto il timbro di ingresso in Italia. Quindi che fare? Serve la dichiarazione di presenza o con l’iscrizione in anagrafe risolviamo queste difficoltà
Certo è che per quanto riguarda l’assistenza sanitaria se potesse iscriversi in anagrafe subito avrebbe un codice fiscale un domicilio certo e potrebbe facilmente iscriversi al sistema sanitario, viceversa se la legge dice che l’anagrafe per procedere necessita della ricevuta di richiesta della carta di soggiorno come fa beneficiare dell’assistenza sanitaria nell'attesa dell’appuntamento in Questura?
RIASSUMENDO il cittadino NON UE famigliare di Cittadino UE che raggiunge o accompagna il famigliare UE deve prima chiedere la carta di soggiorno o prima chiedere l’iscrizione anagrafica??
Purtroppo mi sembra che ci siano difformi interpretazioni della normativa e la modulistica in uso per l’iscrizione anagrafica prevede che il cittadino NON UE debba esibire o la ricevuta di richiesta di carta di soggiorno o la carta di soggiorno, sembra in base ad una circolare del 2012.
4) ultima questione da approfondire è la questione del famigliare a carico : per esempio debbo dimostrare che i genitori erano a mio carico già nel paese di origine?
- adirmigranti
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
Cerchiamo di risponderle con estrema sintesi:
1) Visto quanto riferitole dall'utente a maggior ragione consigliamo di rivolgersi al consolato per ottenere se non un visto una sorta di "lasciapassare"
2) visto anche quanto riportato dal sito stesso della Polizia di Stato diremmo che prima si chiede l'iscrizione anagrafica e poi si chiede il rilascio della carta di soggiorno alla Questura:
3) il riferimento alla richiesta di permesso entro gli 8 gg. era riferita ai familiari ricongiunti che fanno ingresso sulla base di un visto per motivi familiari: il ragionamento che abbiamo provato a fare è che se hanno diritto ad iscriversi in anagrafe i familiari extracomunitari di cittadini extracomunitari appena arrivati allo stesso modo potranno fare i familiari extracomunitari di cittadino UE qualora fin dall'ingresso abbiano intenzione di soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi.
4) I genitori (così come il coniuge e il figlio minore di 21) riteniamo non debbano dimostrare di essere a carico nel paese di origine ma semplicemente di voler formare col cittadino dell'unione una convivenza stabile.
Certi di non potere dettagliare più di così la questione, auguriamo a Lei e al responsabile anagrafe del suo Comune un buon lavoro.
Cordialmente
1) Visto quanto riferitole dall'utente a maggior ragione consigliamo di rivolgersi al consolato per ottenere se non un visto una sorta di "lasciapassare"
2) visto anche quanto riportato dal sito stesso della Polizia di Stato diremmo che prima si chiede l'iscrizione anagrafica e poi si chiede il rilascio della carta di soggiorno alla Questura:
fonte: https://www.poliziadistato.it/articolo/view/10387/Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesii familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).
La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo dove abita il richiedente.
In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.
Alla richiesta è necessario allegare:
la copia del passaporto, ed eventuale visto d'ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
quattro fotografie, in formato tessera;
e, nel caso la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, la documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).
3) il riferimento alla richiesta di permesso entro gli 8 gg. era riferita ai familiari ricongiunti che fanno ingresso sulla base di un visto per motivi familiari: il ragionamento che abbiamo provato a fare è che se hanno diritto ad iscriversi in anagrafe i familiari extracomunitari di cittadini extracomunitari appena arrivati allo stesso modo potranno fare i familiari extracomunitari di cittadino UE qualora fin dall'ingresso abbiano intenzione di soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi.
4) I genitori (così come il coniuge e il figlio minore di 21) riteniamo non debbano dimostrare di essere a carico nel paese di origine ma semplicemente di voler formare col cittadino dell'unione una convivenza stabile.
Certi di non potere dettagliare più di così la questione, auguriamo a Lei e al responsabile anagrafe del suo Comune un buon lavoro.
Cordialmente
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Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
AGGIORNAMENTO SULLE DIFFICOLTA INSORTE DOPO L’INGRESSO DEI GENITORI
3 FEBBRAIO 2021
Aggiorno sul caso in oggetto.
Da circa 15 giorni i genitori di cittadino albanese, famiglIari di cittadina dell'unione perché la nuora é cittadina rumena regolarmente residente in Italia con il marito da diversi anni, sono entrati in Italia.
Il figlio si é subito recato in questura per avere un appuntamento : i genitori hanno chiesto chiederanno la carta di soggiorno in quanto famigliari di cittadino dell'unione. I genitori sono entrati il 23 gennaio in Italia e hanno appuntamento in Questura il 18 maggio.
Il figlio ha poi inviato per raccomandata alla Questura la dichiarazione di ospitalità essendo lui e la moglie proprietari dell'immobile dove risiedono.
Non è stato possibile però iscrivere i genitori in anagrafe; il collega dell'anagrafe consultando autorevoli manuali per gli operatori di anagrafe precisa che la circolare N. 9 del 27/04/2012 e gli allegati alla circolare stabiliscono che per potere chiedere l'iscrizione anagrafica il cittadino extra UE famigliare di cittadino UE deve esibire il passaporto e la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno di famigliare di cittadino della UE oppure la carta di soggiorno di famigliare di cittadino UE.
Ho sottoposto il caso anche al responsabile degli sportelli cup della nostra ASl, il quale mi ha detto di parlare con l'Ufficio dell'entrate; in realtà ufficio entrate e ASL si sono scambiati delle e mail sul caso senza trovare una soluzione: l'Ufficio delle entrate sostiene che senza iscrizione anagrafica non é possibile il rilascio del codice fiscale. Se l'ufficio delle entrate avesse rilasciato il codice fiscale l'Asl avrebbe potuto iscrivere i due cittadini albanesi al sistema sanitario, così mi è stato detto.
Nel frattempo il figlio non ricevendo risposta e avendo il padre problemi di salute é riuscito ad avere un STP , in attesa della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno.
Preciso tuttavia che il collega dell'USL mi ha invitato a scrivere ad una collega dell'asl nordovest per sottoporre alla sua attenzione il caso; credo di averle già sottoposto il problema in occasione dell’emergenza COVID e mi sembrava che l’ASL accettasse anche l’appuntamento rilasciato dalla questura.
Poiché tuttavia il caso era stato ampiamente dibattuto anche con voi ho preferito aggiornarvi,certa che voi possiate evidenziare alcune mie erronee interpretazioni della normativa in oggetto e poi scriverò alla collega dell’ ASl di altra provincia.
Preciso che in passato quando la Questura nell'arco di 15gg rilasciava ai cittadini NON UE famigliari di cittadini della UE la ricevuta della carta di soggiorno per famigliare di cittadino UE seguiva immediatamente l'iscrizione anagrafica e l'iscrizione al sistema sanitario; preciso ancora che finché il comune non é entrato in ANPR i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE si ricavano all'Ufficio delle entrate per chiedere il cf e poi si iscrivevano in anagrafe; attualmente con il passaggio del Comune in ANPR non é più necessario chiedere il rilascio del cf all'Ufficio delle entrate essendo i sistemi fra loro collegati.
Preciso comunque che il collega dell'anagrafe sostiene che questo é solo dovuto ai programmi , ma che in realtà il cf é sempre necessario per l'iscrizione anagrafica e quindi secondo il collega l'ufficio delle entrate dovrebbe rilasciare il cf anche se il cittadino NON UE non é iscritto in anagrafe. Comunque secondo me la motivazione data dal responsabile di nostri CUP si muove dentro la procedura e non nel rispetto del DLGS 30/2007, anche se sicuramente per la procedura che è stata costruita mettendo insieme le diverse Istituzioni fra loro interagenti senza cf non è possibile il rilascio della tessera sanitaria.
Io leggo i diritti dei famigliari NON UE dei cittadini dell'UE ovviamente come definiti dall'art. 2 del Dlgs 30/2007, in un altro modo: la legge riconosce al cittadino dell' Unione il diritto di farsi raggiungere dai suoceri in altre parole di ricongiungere i suoceri.
Inoltre il Dlgs 30/2007 all'art.9 non mi sembra che richieda che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE debba esibire la richiesta della Carta di soggiorno per l'iscrizione anagrafica anzi sempre l'art. 9 precisa che l'anagrafe debba dare comunicazione alla Questura della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino NON UE.
Quindi se si applicasse in modo coerente e puntuale il Decreto Legislativo 30/2007 non vedrei una ragione plausibile per sollecitare la Questura affinché dia un appuntamento che consenta al cittadino NON UE di esercitare i diritti che la legge gli riconosce e diritto fondamentale il diritto all'assistenza sanitaria.
Ma ci si deve attenere alla circolare del Ministero dell’Interno N 9 del 2012 le cose cambiano e sarebbe dovere della questura dare appuntamenti che consentano ai cittadini NON UE famigliari di cittadini UE di esercitare concretamente i loro diritti.
Altra lettura fortemente scorretta che alcuni danno del Decreto legislativo 30/2007 nonché della direttiva é che questi diritti siano riconosciuti dopo tre mesi dall’ingresso del cittadino UE in altro Paese membro: ritengo che sia una interpretazione della normativa scorretta e pericolosa.
La direttiva europea sancisce con molta chiarezza il diritto alla libera circolazione dei comunitari e dei loro famigliari UE e NON UE ( questi ultimi ovviamente devono rispettare dove richiesto la normativa dei visti); stabilisce che i Paesi membri debbono imporre l’obbligo di dimostrare i requis la propria capacità economica per non diventare onere dello stato membro di cui si è ospiti solo dopo tre mesi dall’ingresso e non dopo periodi inferiori ai tre mesi .
Ovviamente se un cittadino dell'UE decide di andare a vivere stabilmente con la famiglia in altro stato membro può dimostrando di avere un lavoro o le necessarie risorse stabilirsi definitivamente nel paese membro di cui è ospite anche prima dei tre mesi.
Concludendo i nostri malcapitati cittadini albanese potrebbero chiedere il rispetto di quanto previsto dalla normativa esigendo l'iscrizione anagrafica o sollecitando la Questura ad avere un appuntamento che consenta loro di iscriversi in anagrafe e quindi anche al sistema sanitariodiritto all'assistenza sanitaria?
Il collega dell'anagrafe trova l'ostacolo nella circolare ministeriale che veramente non mi sembra coerente con quanto disciplinato dal Dlgs 30/2007.
Ringrazio e resto in attesa di eventuali correzioni sul ema debbo infatti precisare che non ho letto il regolamento anagrafico cui l’art. 9 del Dlgs 30/2007 rinvia
3 FEBBRAIO 2021
Aggiorno sul caso in oggetto.
Da circa 15 giorni i genitori di cittadino albanese, famiglIari di cittadina dell'unione perché la nuora é cittadina rumena regolarmente residente in Italia con il marito da diversi anni, sono entrati in Italia.
Il figlio si é subito recato in questura per avere un appuntamento : i genitori hanno chiesto chiederanno la carta di soggiorno in quanto famigliari di cittadino dell'unione. I genitori sono entrati il 23 gennaio in Italia e hanno appuntamento in Questura il 18 maggio.
Il figlio ha poi inviato per raccomandata alla Questura la dichiarazione di ospitalità essendo lui e la moglie proprietari dell'immobile dove risiedono.
Non è stato possibile però iscrivere i genitori in anagrafe; il collega dell'anagrafe consultando autorevoli manuali per gli operatori di anagrafe precisa che la circolare N. 9 del 27/04/2012 e gli allegati alla circolare stabiliscono che per potere chiedere l'iscrizione anagrafica il cittadino extra UE famigliare di cittadino UE deve esibire il passaporto e la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno di famigliare di cittadino della UE oppure la carta di soggiorno di famigliare di cittadino UE.
Ho sottoposto il caso anche al responsabile degli sportelli cup della nostra ASl, il quale mi ha detto di parlare con l'Ufficio dell'entrate; in realtà ufficio entrate e ASL si sono scambiati delle e mail sul caso senza trovare una soluzione: l'Ufficio delle entrate sostiene che senza iscrizione anagrafica non é possibile il rilascio del codice fiscale. Se l'ufficio delle entrate avesse rilasciato il codice fiscale l'Asl avrebbe potuto iscrivere i due cittadini albanesi al sistema sanitario, così mi è stato detto.
Nel frattempo il figlio non ricevendo risposta e avendo il padre problemi di salute é riuscito ad avere un STP , in attesa della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno.
Preciso tuttavia che il collega dell'USL mi ha invitato a scrivere ad una collega dell'asl nordovest per sottoporre alla sua attenzione il caso; credo di averle già sottoposto il problema in occasione dell’emergenza COVID e mi sembrava che l’ASL accettasse anche l’appuntamento rilasciato dalla questura.
Poiché tuttavia il caso era stato ampiamente dibattuto anche con voi ho preferito aggiornarvi,certa che voi possiate evidenziare alcune mie erronee interpretazioni della normativa in oggetto e poi scriverò alla collega dell’ ASl di altra provincia.
Preciso che in passato quando la Questura nell'arco di 15gg rilasciava ai cittadini NON UE famigliari di cittadini della UE la ricevuta della carta di soggiorno per famigliare di cittadino UE seguiva immediatamente l'iscrizione anagrafica e l'iscrizione al sistema sanitario; preciso ancora che finché il comune non é entrato in ANPR i cittadini NON UE famigliari di cittadini UE si ricavano all'Ufficio delle entrate per chiedere il cf e poi si iscrivevano in anagrafe; attualmente con il passaggio del Comune in ANPR non é più necessario chiedere il rilascio del cf all'Ufficio delle entrate essendo i sistemi fra loro collegati.
Preciso comunque che il collega dell'anagrafe sostiene che questo é solo dovuto ai programmi , ma che in realtà il cf é sempre necessario per l'iscrizione anagrafica e quindi secondo il collega l'ufficio delle entrate dovrebbe rilasciare il cf anche se il cittadino NON UE non é iscritto in anagrafe. Comunque secondo me la motivazione data dal responsabile di nostri CUP si muove dentro la procedura e non nel rispetto del DLGS 30/2007, anche se sicuramente per la procedura che è stata costruita mettendo insieme le diverse Istituzioni fra loro interagenti senza cf non è possibile il rilascio della tessera sanitaria.
Io leggo i diritti dei famigliari NON UE dei cittadini dell'UE ovviamente come definiti dall'art. 2 del Dlgs 30/2007, in un altro modo: la legge riconosce al cittadino dell' Unione il diritto di farsi raggiungere dai suoceri in altre parole di ricongiungere i suoceri.
Inoltre il Dlgs 30/2007 all'art.9 non mi sembra che richieda che il cittadino NON UE famigliare di cittadino UE debba esibire la richiesta della Carta di soggiorno per l'iscrizione anagrafica anzi sempre l'art. 9 precisa che l'anagrafe debba dare comunicazione alla Questura della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino NON UE.
Quindi se si applicasse in modo coerente e puntuale il Decreto Legislativo 30/2007 non vedrei una ragione plausibile per sollecitare la Questura affinché dia un appuntamento che consenta al cittadino NON UE di esercitare i diritti che la legge gli riconosce e diritto fondamentale il diritto all'assistenza sanitaria.
Ma ci si deve attenere alla circolare del Ministero dell’Interno N 9 del 2012 le cose cambiano e sarebbe dovere della questura dare appuntamenti che consentano ai cittadini NON UE famigliari di cittadini UE di esercitare concretamente i loro diritti.
Altra lettura fortemente scorretta che alcuni danno del Decreto legislativo 30/2007 nonché della direttiva é che questi diritti siano riconosciuti dopo tre mesi dall’ingresso del cittadino UE in altro Paese membro: ritengo che sia una interpretazione della normativa scorretta e pericolosa.
La direttiva europea sancisce con molta chiarezza il diritto alla libera circolazione dei comunitari e dei loro famigliari UE e NON UE ( questi ultimi ovviamente devono rispettare dove richiesto la normativa dei visti); stabilisce che i Paesi membri debbono imporre l’obbligo di dimostrare i requis la propria capacità economica per non diventare onere dello stato membro di cui si è ospiti solo dopo tre mesi dall’ingresso e non dopo periodi inferiori ai tre mesi .
Ovviamente se un cittadino dell'UE decide di andare a vivere stabilmente con la famiglia in altro stato membro può dimostrando di avere un lavoro o le necessarie risorse stabilirsi definitivamente nel paese membro di cui è ospite anche prima dei tre mesi.
Concludendo i nostri malcapitati cittadini albanese potrebbero chiedere il rispetto di quanto previsto dalla normativa esigendo l'iscrizione anagrafica o sollecitando la Questura ad avere un appuntamento che consenta loro di iscriversi in anagrafe e quindi anche al sistema sanitariodiritto all'assistenza sanitaria?
Il collega dell'anagrafe trova l'ostacolo nella circolare ministeriale che veramente non mi sembra coerente con quanto disciplinato dal Dlgs 30/2007.
Ringrazio e resto in attesa di eventuali correzioni sul ema debbo infatti precisare che non ho letto il regolamento anagrafico cui l’art. 9 del Dlgs 30/2007 rinvia
- adirmigranti
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- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Re: ingresso di cittadini NON UE per ricongiungersi alla nuora cittadina UE e al figlio: difficoltà alla frontiera?
in effetti l'allegato B alla circolare n° 9/2012 afferma:
Ci dispiace quindi ritornare al punto di partenza rispetto a quanto già le era stato indicato, allo stesso tempo non siamo in grado di dettagliare ulteriormente la questione.
Cordialmente
https://dait.interno.gov.it/servizi-dem ... prile-20125. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
Documentazione da presentare
1) copia del passaporto;*
2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di
rilascio di carta di soggiorno*.
________________________
* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
Ci dispiace quindi ritornare al punto di partenza rispetto a quanto già le era stato indicato, allo stesso tempo non siamo in grado di dettagliare ulteriormente la questione.
Cordialmente