Coesione/ricongiungimento cittadino italiano con figlia e nipoti maggiori di 21 anni

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Martini.Sara
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Coesione/ricongiungimento cittadino italiano con figlia e nipoti maggiori di 21 anni

Messaggio da Martini.Sara » mer nov 09, 2022 7:48 pm

Buonasera,

un cittadino italiano vorrebbe far venire in Italia sua figlia di circa 40 anni e i 2 nipoti (figli di lei) di circa 20 anni. Al momento la figlia e i nipoti sono in Albania. La prima domanda è se si tratta di coesione o ricongiungimento familiare.
Da quanto ho letto online nel caso di maggiori di 18 anni da ricongiungere è necessario che i familiari siano a carico del cittadino italiano. Cosa bisogna fare per dimostrarlo? Ci sono dei requisiti di reddito? Ci sono altri requisiti?
Qual è la procedura da seguire?

Grazie

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adirmigranti
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Re: Coesione/ricongiungimento cittadino italiano con figlia e nipoti maggiori di 21 anni

Messaggio da adirmigranti » gio nov 10, 2022 3:35 pm

Salve,
dall'Albania la figlia e i nipoti potranno arrivare in Italia come turisti, salvo portare con sé i rispettivi atti di nascita per dimostrare tra loro i rapporti di parentela.

Una volta in Italia si dovrà innanzitutto dichiarare con cessione di fabbricato l'ospitalità presso il padre e quindi prendere un appuntamento con la questura competente per residenza del cittadino italiano ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari ex art 19, c. 2, del T.U., permesso che avrà durata biennale. Qualora invece la figlia non avesse compiuto 21 anni o avesse patologie tali da non essere autosufficiente, si potrebbe invece chiedere una carta di soggiorno.

Ai fini del rilascio di tale permesso la questura chiederà:
-permessi dei richiedenti
-4 foto dei richiedenti
-marca da bolo da 16,00€ e bollettino da 80,46 per la mamma, 30,46€ per i figli minori
-certificati di nascita tradotti e apostillati dei richiedenti
-documento di identità del familiare italiano
-cessione di fabbricato
-dichiarazione dei redditi del familiare italiano

Per quanto riguarda i redditi del familiare, bisogna precisare che anche qualora non vi fosse un reddito il familiare entro il secondo grado del cittadino italiano è inespellibile, come afferma per l'appunto l'art. 19, c. 2, lett. c): "Non e' consentita l'espulsione (...) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;"

Si allega per completezza la dichiarazione che dovrebbe fare il cittadino italiano qualora i familiari extracomunitari avessero invece bisogno di rivolgersi al consolato per l'ottenimento di un visto di ingresso, oltre all'informativa del 2007 (dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) del Ministero degli Esteri.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Cordiali saluti
Allegati
Modulo_visto_Familiare_UE.pdf
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Informativa ingresso familiari UE 2007.pdf
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