costituzione società familiare

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Totti.Cristina
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costituzione società familiare

Messaggio da Totti.Cristina » mar giu 20, 2023 11:45 am

salve
mi è stato chiesta informazione sulla seguente situazione, provo a spiegarmi:
signore di origine eritrea con cittadinanza italiana vuole cosituire una società per aprire un'attività in Italia con la moglie, la quale vive in Belgio ed ha un permesso ue di lungo periodo per cui convertibile attraverso il decreto flussi,
ma non sono riuscita a capire le tempistiche delle conversioni, e dato che lui è italiano la moglie potrebbe venire senza problemi in Italia,
domanda:
come può iniziare a lavorare nell'azienda che ha costituito con il marito se non ha permesso? ( per la conversione i tempi sono lunghi e a grosseto 1 sola quota già assegnata; ed anche per la richiesta art. 19 come familiare solo per l'appuntamento in questura ci vogliono 3/4 mesi;)
scusate per questo quesito così intricato... se avete un qualche suggerimento
cordiali saluti

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adirmigranti
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Re: costituzione società familiare

Messaggio da adirmigranti » mar giu 20, 2023 6:01 pm

Salve,
diremmo che la soluzione migliore è sicuramente chiedere il rilascio della carta di soggiorno, dato che la moglie rientra fra i familiari di cui al D.lgs. 30/2007.
Peraltro potrà farlo tramite kit postale, in modo da avere subito una ricevuta in mano. Si ricorda a tal proposito che il familiare di cittadino italiano potrà chiedere l'iscrizione anagrafica anche senza aver ottenuto il rilascio del primo permesso di soggiorno, in modo da potersi iscrivere anche al SSN.
Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.

Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Analoghe disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, e cioè per:
  • il coniuge;
  • il partner che ha contratto con il cittadino dell'Unione Europea un'unione registrata, sulla base della legislazione di uno Stato membro, equiparata dallo Stato membro ospitante al matrimonio;
  • i discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.
(...)

L'iscrizione anagrafica

I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza.
Per tale iscrizione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per i cittadini italiani, occorre produrre la documentazione attestante:
a) in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l'attività esercitata;
b) in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate in base all'importo annuo dell'assegno sociale in relazione al numero dei familiari a carico, anche tramite un'autocertificazione; la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie; limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
c) in caso di familiare del cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno: è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).

Il Comune rilascia all'interessato un'attestazione comprovante il deposito della richiesta di iscrizione anagrafica.

I familiari del cittadino dell'Unione che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:
  • un documento d'identità o il passaporto in corso di validità nonché il visto d'ingresso, se richiesto;
  • un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
  • l'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
  • I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesii familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).

La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo dove abita il richiedente.
In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

Alla richiesta è necessario allegare:
  • la copia del passaporto, ed eventuale visto d'ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
  • un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  • l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
  • quattro fotografie, in formato tessera;
  • e, nel caso la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, la documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).
fonte: https://www.poliziadistato.it/articolo/view/10387/

A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
cordiali saluti

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