famigliare di cittadino UE disabile a carico

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Mauri.Clara
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famigliare di cittadino UE disabile a carico

Messaggio da Mauri.Clara » lun giu 10, 2019 6:55 pm

Una cittadina Rumena regolarmente presente titolare di attestato permanente e di contratto di lavoro a tempo indeterminato vorrebbe aiutare una nipote figlia di sorella che in Romania è sempre cresciuta con lei e con la nonna ( in altre parole la mamma di questa giovane quando si è accorta della grave disabilità della figlia é sordo muta non si é occupata di lei ed é cresciuta in casa con la nonna e con questa zia qui residente che vorrebbe aiutarla).
Poiché la nonna essendo molto anziana é stata ricoverata in un istituto, questa giovane sarebbe rimasta sola non avendo rapporti né con la madre nè con i fratelli. Questa zia vorrebbe tenrla con sè in Italia per aiutarla a costruire una rete di relazioni e se avrà fortuna trovarle un lavoro..
Come può fare? deve aprire un conto efare l'iscrizi0one volontaria al sistema sanitario o è percorribile un'altra strada.
Questa giovane non é stata adottata né dalla zia nè dalla nonna ,ma entrambe si sono sempre occupate di lei cercando di assicurarle tutto ciò che era possibile assicurarle. La zia a fine estate andrà in Romani e quindi potrà procurarsi eventuali documenti necessari.
Attualmente non ha la tessera sanitaria valida nell'UE e la zia potrebbe attivargliela.
Vorremmo sapere se può prenderla a suo carico a causa della disabilità

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adirmigranti
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Re: famigliare di cittadino UE disabile a carico

Messaggio da adirmigranti » lun giu 17, 2019 10:17 am

Gentile Mauri,
il caso in oggetto è disciplinato dal d. lgs. 30/2007 all'art. 3,
Art.3
Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

Se la nipote rientra in una delle due opzioni, la Circolare 39 del 18 luglio 2007 del Ministero dell’interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali (in allegato) chiarisce i documenti necessari:
a) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di
soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile,
registrata nel medesimo Stato;
b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico
o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono
l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto
di soggiorno;
c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse
sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all'articolo
29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Sulla base delle linee guida 2014 della Regione toscana (vedi pag. 10):
"5)Familiare di un lavoratore nello stato italiano non titolare di assistenza da
parte dell'Istituzione estera competente e a carico
iscrivibile al SSR in base al diritto del capofamiglia
Documenti necessari:
-documento di identità e codice fiscale
-residenza anagrafica (se non in possesso della residenza si iscrive solo per tre
mesi, rinnovabili) o autocertificazione della residenza (allegato 2) vedi nota 1
-autocertificazione della vivenza a carico (allegato 5)
-documenti attestanti il lavoro del titolare
-se familiare extracomunitario permesso di soggiorno
-autocertificazione U.E. (allegato 1)
"

L'allegato 5 specifica (v pag. 5):
"FIGLI O EQUIPARATI di età inferiore a 18 anni.
Il limite è prorogato a:
21 anni se frequentano una scuola media superiore o risultano occupati come apprendisti;
26 anni se frequentano un corso di laurea;
senza limiti di età se i figli si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa a causa di grave infermità o difetto fisico o mentale.
I figli minori si considerano a carico quando il lavoratore provvede abitualmente al loro
mantenimento. Il mantenimento è presunto in casi di convivenza, auto certificato in caso di
non convivenza.
Equiparati ai figli: i figli adottati, affiliati e naturali (anche del coniuge), minori affidati dal
Tribunale nonché tutti coloro per i quali viene esercitata la funzione di tutela e si provveda al
loro totale mantenimento.
"

http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0Nazionale

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordialmente
Allegati
circ Min Int-039-18-07-2007.pdf
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