Emersione: tempo determinato e possibilità di subentro di nuovo datore

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adirmigranti
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Emersione: tempo determinato e possibilità di subentro di nuovo datore

Messaggio da adirmigranti » gio apr 29, 2021 11:00 am

Con circolare del 21 aprile 2021 il Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha fornito indicazioni ai SUI in merito a quelle richieste "in cui sia stata dichiarata l'emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo."

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ritiene che la procedura di emersione potrà essere conclusa positivamente soltanto nel caso in cui "il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore."

In conseguenza di ciò lo stesso Dipartimento non ritiene possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione qualora non vi sia tale volontà da parte del datore di lavoro; qualora invece vi sia un nuovo datore di lavoro che intenda concludere la procedura di emersione con quel lavoratore, sarà possibile il subentro (e quindi il rilascio di un permesso per lavoro).

Visto quanto sopra e considerati i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione, vale la pena ricordare che circolari e note del Ministero non costituiscono atto normativo vincolante per il cittadino e tantomeno per il magistrato che dovesse essere chiamato a giudicare sulla legittimità di tali indicazioni ministeriali, visto che la Legge (in primis ovviamente il T.U. Immigrazione) e la logica stessa delle disposizioni che hanno previsto l'emersione dal lavoro irregolare, sembrano essere in palese contrasto.

Per ulteriori approfondimenti: https://www.asgi.it/media/comunicati-st ... e-lettera/
Allegati
Circolare emersione t.determinato e subentro_21.04.2021.pdf
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adirmigranti
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Re: Emersione: tempo determinato e possibilità di subentro di nuovo datore

Messaggio da adirmigranti » gio mag 13, 2021 5:36 pm

Con circolare dell'11 maggio 2021 il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione fornisce indicazioni operative in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare così come disciplinati con decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.

Nell'integrare i contenuti della circolare n. 3020 del 21 aprile 2021, viene chiarito che è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, nei casi in cui, nelle more della convocazione degli interessati presso gli Sportelli Unici, il rapporto di lavoro che aveva inizialmente dato adito alla richiesta si sia concluso perché spirato il termine finale. Tale disciplina è applicabile sia alle emersioni che interessano il settore agricolo sia a quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Viene, inoltre, precisato che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

Qualora, invece, anche a causa delle perduranti ricadute dell'emergenza pandemica sul mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nelle ipotesi sopra descritte sarà necessario, comunque, procedere, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.
fonte: https://www.interno.gov.it/it/notizie/e ... partimento
Allegati
circolare_emersione_11_maggio_2021.pdf
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