il TAR Lombardia accoglie la class action e intima alla prefettura di Milano di chiudere tutte le pratiche entro 90 gg.

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adirmigranti
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il TAR Lombardia accoglie la class action e intima alla prefettura di Milano di chiudere tutte le pratiche entro 90 gg.

Messaggio da adirmigranti » mer dic 13, 2023 12:13 pm

Il Tar Lombardia con sentenza del 4 dicembre intima alla Prefettura di Milano di chiudere tutte le pratiche della sanatoria del 2020 entro 90 giorni. Intanto partono nuove azioni collettive contro i ritardi delle Questure nel rilascio dei permessi di soggiorno, e a breve partirà una sui ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nel rilascio dei visti per ricongiungimento familiare.

Il Tar Lombardia, con sentenza del 4 dicembre 2023, n. 2949, ha accolto l’azione collettiva contro i ritardi della Prefettura di Milano nel concludere le pratiche della sanatoria dell’estate del 2020. Ad avviso del Collegio milanese, la mancata conclusione dei procedimenti di emersione entro il termine di 180 giorni non può essere giustificabile e sono dunque stati lesi i diritti e gli interessi dei ricorrenti e di tutti coloro i quali non hanno ancora visto concluso il procedimento di emersione 1.

Il giudizio è stato promosso dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Cild), Asgi, Oxfam Italia Onlus, Spazi Circolari e Associazione Naga ed ha visto l’adesione di circa 100 cittadini e cittadine stranieri/e e datori di lavoro che avevano presentato, nell’estate del 2020, domanda di sanatoria presso la Prefettura di Milano. Il Tar Lombardia ha integralmente accolto le tesi dei ricorrenti e ha intimato alla Prefettura di Milano di concludere tutte le pratiche entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Una decisione storica, che finalmente stigmatizza la diffusa prassi delle pubbliche amministrazioni di dilatare a dismisura i tempi di evasione delle pratiche che riguardano le persone straniere. Il Tar Lombardia ha avuto il merito di ribadire, con una motivazione inequivoca, il meta-principio secondo cui il rapporto tra pubblica amministrazione e privato debba sempre essere improntato al rispetto dei principi sul buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei criteri di efficienza ed efficacia della stessa, riconoscendo la valenza dell’azione di classe pubblica come strumento orientato al ripristino della funzione amministrativa e quindi alla tutela dei diritti e degli interessi cui quella stessa funzione è preposta. Il Tar Lombardia ha poi qualificato il ritardo generalizzato della Prefettura milanese nella conclusione delle procedure di regolarizzazione oggettivo, acclarato e grave in relazione al lungo tempo trascorso non solo dalla data di presentazione della domanda di emersione, ma anche dalla stessa scadenza del termine finale, individuato in 180 giorni (dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3578/2022), previsto per la conclusione delle pratiche. Non resta che augurarsi che la Prefettura di Milano si uniformi alla pronuncia del Tribunale Amministrativo e ponga rimedio alla situazione creata e che, lo stesso facciano le molte altre Prefetture inadempienti.

Un’analoga azione è stata promossa anche contro la Prefettura di Roma, con ulteriori organizzazioni, ed è fissata l’udienza al Consiglio di Stato per il prossimo 7 marzo 2024: non resta che sperare che anche il Consiglio di Stato stigmatizzi il cronico ritardo della Prefettura di Roma nei procedimenti che riguardano la regolarizzazione delle persone straniere nell’ambito della sanatoria.

Nuova class action contro i ritardi delle questure
Aumenta intanto il ricorso alle azioni collettive contro i sistematici ritardi della Pubblica Amministrazione nei procedimenti che riguardano le persone straniere. Da ultimo Arci Roma, Asgi, Baobab Experience, Cgil-Lazio, Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD), Inca-Cgil Lazio, Nonna Roma, Oxfam Italia, Progetto Diritti, Servizio Immigrati Mentana, Spazi Circolari, in collaborazione con la Campagna #Erostraniero, hanno avviato una class action contro i sistematici ritardi della Questura di Roma nel rilascio dei permessi di soggiorno: tempo medio stimato in un anno, mentre la legge prevede sessanta giorni.

Come di recente denunciato in un’interrogazione al Ministro dell’Interno, presso la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione di via Patini “sin dalla mezzanotte del giorno prima, si accalcano file di richiedenti asilo (compresi donne, anziani, bambini e persone altamente vulnerabili)”. Oltre al disagio dei richiedenti asilo – che addirittura non riescono a vedersi garantito il diritto costituzionale a chiedere protezione internazionale – sono decine di migliaia le persone straniere che a Roma attendono, oltre il termine legale di 60 giorni, il rilascio del primo permesso di soggiorno o il suo rinnovo o conversione. Tra queste, anche coloro le quali hanno partecipato alla sanatoria e che dunque dall’estate del 2020 restano a tutt’oggi privi di permesso di soggiorno. Eppure sin dallo scorso febbraio, le associazioni promotrici delle azioni collettive contro i ritardi delle pubbliche amministrazioni nelle pratiche relative ai/alle cittadini e cittadine stranieri/e avevano scritto una lettera al Ministro dell’Interno invitando il dicastero a trattare con priorità gli appuntamenti fissati presso le locali questure dopo l’invio del kit postale da parte di chi ha sottoscritto il contratto di soggiorno a seguito di regolarizzazione. Non è infatti tollerabile che, per chi ha presentato l’istanza di regolarizzazione, al ritardo (oltre due o tre anni) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si sommi l’ulteriore ritardo per l’ottenimento effettivo del permesso di soggiorno. A Roma, ad esempio, dopo l’invio del kit postale, l’appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici è fissato dopo almeno sei mesi. Tale ulteriore ritardo comporta irreparabili danni per i diretti interessati che, a titolo esemplificativo, devono affrontare gravi difficoltà per ottenere la residenza anagrafica, il rilascio di una carta di identità, attivare uno SPID ed accedere ai benefici (ad es. assegno unico universale) che presuppongono la residenza anagrafica o il possesso della carta di identità o l’attivazione dello SPID e spesso vedono rigettate le relative istanze per la carenza di un titolo di soggiorno; ciò nonostante gli stessi stiano svolgendo attività lavorativa anche da oltre due anni e siano in possesso di tutti i requisiti per accedere, ad es., all’assegno unico universale o altri benefici.

Un grave e sistematico inadempimento della Pubblica Amministrazione che costringe migliaia di persone straniere all’invisibilità, in un limbo se si considera che non solo chi ha partecipato alla sanatoria ma, più in generale, chi è in possesso della sola ricevuta della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno non può partire per l’estero e, nella prassi, non riesce ad aprire un conto corrente (e quindi rischia anche di perdere il lavoro, stante l’obbligo di pagare la retribuzione mediante bonifico), effettuare l’iscrizione anagrafica (indispensabile per accedere a bonus, servizi etc). Anche per chi rinnova il permesso di soggiorno, il ritardo comporta conseguenze di non poco conto, come ad esempio la sospensione dei pagamenti dell’invalidità civile o dell’assegno unico.

Ancora più gravi le conseguenze per le mancate formalizzazioni delle domande di protezione internazionale. In questi casi la Questura rilascia un appuntamento (anche dopo un anno) solo per formalizzare la domanda, impedendo agli interessati (spesso persone con importanti vulnerabilità) di accedere all’accoglienza ed anche impedendo agli stessi di poter lavorare, non avendo un permesso provvisorio (che invece consente di lavorare dopo 60 gg) ma solo un appuntamento futuro.

I ritardi ancora più gravi (anche oltre due anni) si riscontrano per chi ha chiesto protezione speciale direttamente in questura. Anche in questo caso, gli interessati restano in un limbo e sono costretti a lavorare in nero e non possono accedere a nessun servizio.

Perché le associazioni a tutela dei migranti ricorrono sempre più alle azioni collettive
I ritardi riscontrati nella definizione delle pratiche di regolarizzazione o nelle pratiche di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano la punta dell’iceberg dei cronici ritardi che caratterizzano tutti i procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti le persone straniere. Dalla cittadinanza (anche sei anni) alla sanatoria del 2020 (dopo 3 anni a Roma sono state evase solo il 52% delle domande), dal ricongiungimento familiare al decreto flussi.

I cittadini e le cittadine stranieri/e, dunque, oltre a subire una normativa che restringe fortemente i loro diritti sono costrette a subire procedimenti amministrativi molto più lunghi, sia perché la legge prevede tempi più lunghi di evasione (in media i procedimenti amministrativi devono durare 30 giorni, salvo eccezioni; per le persone straniere si va dai 60 gg. per il permesso, ai 180 per la sanatoria fino ai tre anni previsti per la cittadinanza) sia perché nella prassi tali tempi, già lunghi, sono sistematicamente non rispettati.

Per tali ragioni le associazioni che si occupano dei diritti delle persone straniere ricorrono sempre più all’azione collettiva. Nel solco delle prime due azioni collettive promosse dall’avvocato Luca Santini 2.

Oltre alle due azioni collettive contro le Prefetture di Milano e di Roma in tema di regolarizzazione, ed a quella contro la questura di Roma sui ritardi nel rilascio del permesso di soggiorno, analoga azione sta per essere promossa a Napoli contro la locale Questura e i cornici ritardi relativi al rilascio del titolo di soggiorno. Ed a breve sarà introdotta un’azione collettiva, promossa da Melting Pot, contro i ritardi relativi al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare.
fonte e links: https://www.meltingpot.org/2023/12/sana ... 90-giorni/

In allegato il testo della sentenza
Allegati
sentenza TAR Lombardia 4.12.2023.pdf
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adirmigranti
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Re: il TAR Lombardia accoglie la class action e intima alla prefettura di Milano di chiudere tutte le pratiche entro 90

Messaggio da adirmigranti » gio dic 21, 2023 11:55 am

Nota giuridica dell’ASGI in merito alla sentenza Tar Lombardia n. 2949 del 4 dicembre 2023.

EMERSIONE 2020 – class action pubblica: il Tar Lombardia condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano per la durata dei procedimenti


Con sentenza n. 2949 del 4 dicembre 2023, il Tar Lombardia, Milano, sezione quarta, ha accolto il ricorso dell’ASGI, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Cild), Oxfam Italia Onlus, Spazi Circolari e Associazione Naga – Organizzazione di Volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri (oltre che di 9 ricorrenti persone fisiche e con l’intervento di ulteriori soggetti tra cui sia cittadini stranieri che datori di lavoro), proposto ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 198/2009 (class action pubblica) per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione come disciplinata dall’art. 103, del D.L. n. 34/2020. L’azione di classe pubblica è stata, altresì, presentata per la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto.

In particolare, il Tar Lombardia, dopo aver chiesto alle amministrazioni resistenti, con ordinanza n.1033/2023, una relazione sui ritardi accumulati (impiego di risorse pubbliche, misure organizzative, sistema informatico utilizzato, iniziative adottate, numero di domande definite) e, si può dire, nonostante tali incombenti istruttori (apprezzabili, ma non risolutivi), ha ritenuto che la mancata conclusione dei procedimenti di emersione entro il termine di 180 giorni (come individuato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3578/2022), non possa essere giustificabile e che, dunque, i diritti e gli interessi dei ricorrenti (sia persone fisiche che associazioni) siano stati violati.

La condanna è, dunque, a porre rimedio alla denunciata situazione di generalizzato mancato rispetto del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di cui all’art. 103 del D.L. n.34/2020 mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sentenza è di particolare importanza, in primo luogo, perché evidenzia come il rapporto tra amministrazione e privato debba sempre essere improntato al rispetto dei principi sul buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei criteri di efficienza ed efficacia della stessa, ma anche perché riconosce la valenza dell’azione di classe pubblica come strumento orientato al ripristino della funzione amministrativa e quindi alla tutela dei diritti e degli interessi cui quella stessa funzione è preposta.

E tale obiettivo è centrato nel provvedimento del Tar Lombardia, attraverso una motivazione puntuale sia sulle preliminari eccezioni proposte dall’Avvocatura di Stato che nel merito del ricorso.

In particolare, il Collegio giudicante, dopo aver affermato la propria competenza poiché: “Le argomentazioni e le domande dei ricorrenti, infatti, sono volte a denunciare il grave ritardo occorso nella definizione delle pratiche di emersione presso la Prefettura di Milano e in relazione all’ambito territoriale su cui la stessa esercita la propria funzione”, ha rigettato le eccezioni sul difetto di legittimazione sia dei singoli ricorrenti che delle associazioni per disomogeneità degli interessi e dei diritti tutelati. precisando che: “L’esercizio dell’azione pubblica di classe prescinde, in ragione della natura che le è propria, dalle limitazioni che caratterizzano la proposizione dell’impugnazione in forma collettiva e dalla necessità di una rigorosa omogeneità tra le posizioni azionate in giudizio”. Ciò che è importante, infatti, è che la domanda giudiziale di ciascuno sia fondata sulla costante violazione dei termini del procedimento (sul punto, il Tar Lombardia cita il Tar Lazio, sentenza n. 2257/2014).

Molto importante, anche ai fini della proposizione di ulteriori azioni di classe pubbliche, è quanto affermato dal Tar sul punto: “La legittimazione ad esercitare l’azione collettiva per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni attribuita alle associazioni o comitati non richiede che questi ultimi agiscano per il riconoscimento di diritti o di interessi di singoli associati puntualmente individuati, né che debba essere dimostrata in giudizio l’appartenenza alla compagine associativa di soggetti, nominativamente identificati, direttamente lesi dal ritardo dell’amministrazione nell’esame delle pratiche di emersione dal lavoro irregolare. La legittimazione, infatti, deve essere apprezzata in ragione delle finalità “superindividuali” perseguite dai soggetti collettivi, così come traspaiono dai relativi statuti, e va verificata in concreto al fine di accertare se l’ente ricorrente sia statutariamente deputato alla tutela dello specifico interesse ‘omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori’ che si assume leso. In sostanza, le associazioni sono legittimate a proporre il ricorso per l’efficienza solo quando “dimostrano di rappresentare adeguatamente tale interesse, così che quest’ultimo, da diffuso che era, si soggettivizza in capo all’associazione, trasformandosi in interesse collettivo” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 22.05.2023, N. 03350/2022 REG.RIC. n.5031)”.

Proprio perché il petitum dell’azione è dunque quello del ripristino della funzione pubblica, non rileva (in termini di inammissibilità e improcedibilità), né che il privato avrebbe potuto agire avverso il silenzio della pubblica amministrazione (artt. 31 e 117 c.p.a.), né che, nelle more del giudizio, le pratiche di emersione di alcuni o tutti i ricorrenti siano state esitate.

Nel merito, il Tar Lombardia, ha precisato che il termine violato è quello dei 180 giorni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3578/2022, che rappresenta il punto di “tolleranza” e quindi il limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del termine da parte dell’amministrazione, anche tenuto conto delle peculiarità procedimentali sottese alla definizione delle pratiche di emersione. Precisa il Tar che: “Non può del resto predicarsi, all’interno dell’ordinamento, l’esistenza di un’attività amministrativa doverosa – perché in riscontro a istanza di parte – che possa essere esercitata secondo tempi totalmente rimessi all’arbitrio dell’autorità procedente, così sottraendosi al rispetto del chiaro dettato dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.”

Il ritardo oggettivo e acclarato in cui è incorsa la Prefettura di Milano, secondo il Tar (che ha totalmente accolto le tesi sostenute nel ricorso), può certamente essere definito grave in relazione al lungo tempo trascorso non solo dalla data di presentazione della domanda di emersione, ma anche dalla stessa scadenza del termine finale, individuato in 180 giorni, previsto per la conclusione delle pratiche.

A nulla sono valse le pur apprezzabili azioni intermedie poste in essere dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Milano, sia perché non attivate ab origine a fronte di un fenomeno prevedibile anche alla luce delle esperienze passate, sia perché non sufficienti a risolvere il disservizio denunciato.

Da ultimo, in relazione alle risorse economiche a disposizione per far fronte ai procedimenti in parola, il Tar ha correttamente evidenziato sia che il Legislatore ha individuato la provvista finanziaria necessaria a garantire l’esame delle pratiche di emersione, ritenendo la stessa adeguata sulla base delle previsioni che sono state formulate in ragione del numero atteso di istanze, sia che le amministrazioni resistenti non abbiano allegato alcuna prova circa l’eventuale insufficienza delle stesse.

Una sentenza importante che, in attesa del ripristino della funzione pubblica, restituisce da subito la giusta dimensione alle legittime aspettative al buon andamento e all’efficienza dell’azione amministrativa delle persone straniere che hanno proposto la domanda di emersione.
fonte: https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/ ... cedimenti/

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