domanda di cittadinanza ex art 5 L 91/ 05febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

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Mauri.Clara
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domanda di cittadinanza ex art 5 L 91/ 05febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

Messaggio da Mauri.Clara » ven feb 01, 2019 7:02 pm

Un cittadino tunisino regolarmente residente e titolare di carta di soggiorno ex Dlgs 30/2007, coniugato in Tunisia nel 2014 con cittadina italiana ed entrato regolarmente con la moglie in Italia nel medesimo anno e da allora qui residente vorrebbe inoltrare domanda di cittadinanza.
Quando si è rivolto al nostro uficio era già in possesso dei certificati di nascita e penale regolarmente tradotti e legalizzati e rilasciati nel mese di dicembre 2018.
Abbiamo già inoltrato in questo periodo domande di cittadinanza dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione 132 del 1° dicembre 2018 senza dovere dimostrare per ora la conoscenza della lingua italiana.
In questo caso tuttavia l'interessato anche se comprende l'italiano perché già nel Paese d'origine lavorava con ditte italiane ha difficoltà a scrivere e leggere in italiano, sicuramente non conosce l'italiano alivello B1
E' opportuno inoltrare la sua richiesta di cittadinanza italiana oppure rischia di buttare via 250 euro?
Ci sono novità in merito all'art.14 della legge di conversione sopra citata che sembra non tenere conto del Dlgs 30/2007 dove non é previsto per i famigliari di cittadini UE alcun obblivgo di conoscenza della lingua italiana?

Una cittadina del Marocco a maggio da due anni coniugata con cittadino italiano e con lui residente sta frequentando il corso di licenza media del CPIA; il certificato di licenza media del CPIA riteniamo sia idoneo per la domanda di cittadinanza italiana potete confermare?

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adirmigranti
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Re: domanda di cittadinanza ex art 5 L 91/ 05febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

Messaggio da adirmigranti » sab feb 02, 2019 12:41 pm

Salve
il nuovo art. 9.1 della L. 91/1992 recita:
"La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della
presentazione dell'istanza
, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione
pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca,
ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
"

Ad oggi però non sono state fornite indicazioni alle prefetture in merito all'attuazione di tale novità normativa, riteniamo pertanto che in questa fase la conoscenza della lingua italiana potrà essere dimostrata dopo l'inoltro telematico dell'istanza, su richiesta dell'ufficio cittadinanza. Il modulo on-line non ha subito ad oggi alcuna modifica in tal senso, non prevedendo ancora l'inoltro dell'attestazione scannerizzata così come per gli altri documenti richiesti: consigliamo però a chi ne fosse già in possesso di inoltrare l'attestazione come "documento generico".

Venendo al caso specifico, riteniamo che il rischio di vedersi rispondere con un diniego ovviamente c'è, motivo per il quale, dato anche che l'utente ha già speso soldi per il rilascio dei certificati tunisini, è opportuno che sia lo stesso utente a decidere se inoltrare oggi la domanda, piuttosto che dopo aver ottenuto l'attestato, a seguito della frequenza di apposito corso.

Cordialmente

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adirmigranti
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Re: domanda di cittadinanza ex art 5 L 91 del 05 febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

Messaggio da adirmigranti » lun feb 04, 2019 2:50 pm

In allegato la circolare del 25 gennaio 2019 appena pubblicata sulla pagina dedicata della prefettura di Firenze:
http://www.prefettura.it/firenze/conten ... a-9949.htm

Dalla stessa si evince chiaramente che "è necessario allegare, pena il rifiuto dell'istanza, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana", Motivo per il quale, dobbiamo correggere la ns. precedente immaginando che anche il modulo on-line sia stato modificato nel frattempo consentendo l'invio dell'attestazione richiesta.

Si ricorda come dall'onere di attestazione della conoscenza della lingua italiana a liv. B1 "sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione (...) e i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo".

Cordialmente
Allegati
circolare conoscenza italiano B1_666_25.01.2019.pdf
(123.1 KiB) Scaricato 724 volte

Mauri.Clara
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Re: domanda di cittadinanza ex art 5 L 91/ 05febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

Messaggio da Mauri.Clara » ven feb 08, 2019 3:33 pm

Vorrei aggiungere che dalla circolare non si evince con chiarezzza se il certificato di licenza media rilasciato dai CPIA (DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE) può valere anche per certificare la conoscenza della lingua italiana al livello B1 del QCER.

Come avevo già nella precedente consulenza accennato la normativa che disciplina l'obbligo di conoscenza della lingua italiana per quanto riguarda i permessi a punti (ACCORDO DI INTEGRAZIONE) e il rilascio del PSE lungo soggiornanti é meno imprecisa .

Recentemente al nostro CPIA sono in svolgimento i corsi per certificazione di conoscenza della lingua italiana a livello A1, A2 e corsi di primo livello primo perodo didattico (= ex scuola media) e corsi di primo livello secondo periodo didattico.

Non ci sono invece attivi corsi per certificazione B1

Ci potete precisare se il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione = corso "ex scuola media" può essere accettato per dimostrare il livello B1 di conoscenza della linguia italiana come richiesto dall'attuale Legge sulla cittadinanza ?
Credo che sarebbe opportuno che i CPIA avessero dei chiarimenti dai Ministeri INTERNO e ISTRUZIONE

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adirmigranti
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Re: domanda di cittadinanza ex art 5 L 91/ 05febbraio 1992 obbligo di conoscenza lingua italiana

Messaggio da adirmigranti » ven feb 08, 2019 5:11 pm

Immaginiamo che "il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico" comprenda anche il diploma di scuola media e direi che da questo punto di vista il CPIA dovrebbe averne contezza.
Il B1 corrisponde al livello intermedio, che ci sembra corrispondere perfettamente a quello che può essere il diploma di scuola media (primo ciclo):
"È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione.
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano famigliari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
"

Dall'altro lato per avere certezza di quale sarà la prassi posta in essere, chiediamo a lei così come a tutti gli altri utenti del portale di segnalare quali siano gli orientamenti e le prassi delle prefetture competenti per territorio.

Cordialmente

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