Conoscenza italiano B1 per richiesta cittadinanza naturalizzazione e matrimonio: circolare del 25 gennaio 2019

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adirmigranti
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Conoscenza italiano B1 per richiesta cittadinanza naturalizzazione e matrimonio: circolare del 25 gennaio 2019

Messaggio da adirmigranti » mar feb 05, 2019 11:53 am

Il nuovo art. 9.1 della L. 91/1992 introdotto col D.L.113/2018 convertito con L. 132/2018, recita:
"La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo
di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della
presentazione dell'istanza
, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione
pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca,
ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
"

In allegato la circolare del 25 gennaio 2019 (fonte: Ufficio Cittadinanza Prefettura di Firenze):
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/9949.htm

Dalla stessa si evince chiaramente che "è necessario allegare, pena il rifiuto dell'istanza, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana": una volta inviata l'istanza la prefettura risponderà con una comunicazione ex art 10-bis L. 241/1990, invitando l'interessato ad integrare la pratica entro 10 gg., qualora non sia stata inviata l'attestazione o gli estremi dell'accordo di integrazione sottoscritto, o la scansione del permesso UE.

al link che segue la scheda a cura di P.A.eS.I.:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... umero=5014
Allegati
circolare conoscenza italiano B1_666_25.01.2019.pdf
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