inammissibilità domanda cittadinanza per mancanza B1

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Dinucci.Chiara
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inammissibilità domanda cittadinanza per mancanza B1

Messaggio da Dinucci.Chiara » lun mar 04, 2019 12:11 pm

Salve,
vorrei segnalare il caso di una signora del Marocco titolare permesso di soggiorno che in data 22 dicembre 2018 ha inoltrato tramite il nostro sportello la domanda di cittadinanza UE sul portale, che non segnalava la necessità della certificazione di lingua come requisito, in quanto la circolare è datata 25 gennaio 2019. In data 11 febbraio ha ricevuto la comunicazione di integrare la sua domanda entro 10 giorni con certificazione B1, di cui avrebbe dovuto già essere in possesso al momento della domanda secondo quanto richiesto. In data 19 febbraio abbiamo provato a caricare sul portale nello spazio upload dei documenti, al posto del certificato di matrimonio non necessario in quanto la domanda di cittadinanza era per naturalizzazione e non per matrimonio, una pagella di terza superiore (non ha conseguito il diploma) pur sapendo che non sarebbe bastato.
In data 21 febbraio ha ricevuto una convocazione presso la Caserma dei Carabinieri del paese dove è residente e le hanno fatto firmare la notifica in cui si decreta "La sua domanda di cittadinanza è dichiarata inammissibile per carenza di requisito essenziale" e in tale occasione è stato sequestrato il bollettino di 250 euro. Inoltre nella notifica è scritto che come integrazione è stato caricato il certificato di matrimonio già presente precedentemente. Vorremmo avere un vostro parere visto il caso non canonico, che speriamo non sia il primo di una serie. Quali sono i margini di azione?
Grazie, Chiara Dinucci

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adirmigranti
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Re: inammissibilità domanda cittadinanza per mancanza B1

Messaggio da adirmigranti » mar mar 05, 2019 3:41 pm

Salve,
la circolare è atto normativo secondario, la norma è la legge di conversione con la quale è stato "introdotto il requisito del possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana". La stessa circolare espressamente chiede alle Prefetture di rifiutare "tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio o residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni e o delle attestazioni sopraindicate. Qualora suddette domande siano state già acquisite al Sicitt, codesti uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ex art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.." (vedi circolare allegata).

Purtroppo dunque ci dobbiamo aspettare che per tutte le domande presentate vi sarà lo stesso trattamento: trattandosi di inammissibilità per carenza di requisito ai fini della presentazione stessa della domanda, il ritiro del bollettino postale appare quantomeno ridondante dato chea se l'interessato avesse intenzione in futuro di presentare una nuova istanza, ottenuto nel frattempo l'attestazione, dovrà pagare nuovamente il contributo di 250 €, oltre alla marca da bollo da 16 €.

Purtroppo una volta notificato il rigetto, esperito se dal caso il tentativo di inviare osservazioni in risposta alla comunicazione preventiva dei motivi ostativi, non rimane che rivolgersi ad un avvocato per valutare l'ipotesi di un ricorso.

Ci dispiace non riuscire ad essere di maggior aiuto.
Cordialmente
Allegati
circolare conoscenza italiano B1_666_25.01.2019.pdf
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