Notifica improcedibilità della domanda di cittadinanza

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Martini.Sara
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Notifica improcedibilità della domanda di cittadinanza

Messaggio da Martini.Sara » mar lug 09, 2019 11:34 pm

C.N. (Cittadino senegalese) ha inviato la domanda di cittadinanza per residenza il 13/06/2018 e poi non ha più controllato online le comunicazioni.

È stato convocato più volte in prefettura di Firenze, l'ultima volta il 13 giugno 2019 per l'identificazione e la verifica degli originali dei certificati e dell'avvenuto pagamento.

Il 21 giugno il Prefetto della Provincia di Firenze decreta l'improcedibilità dell'istanza presentata da N. C. per mancata identificazione del richiedente e mancata verifica della certificazione originale, concedendo un ricorso al Tribunale Ordinario entro i termini di legge.
Quando potrà ripresentare la domanda? Potrà riutilizzare la stessa certificazione, qualora non fosse rientrato nel frattempo nel suo paese di origine?dovrà pagare ex novo un altro bollettino?
Ringrazio anticipatamente per il prezioso supporto
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adirmigranti
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Re: Notifica improcedibilità della domanda di cittadinanza

Messaggio da adirmigranti » mer lug 10, 2019 11:27 am

Salve,
purtroppo l'improcedibilità determina la necessità di pagare nuovamente tanto il contributo di 250€, quanto la marca da bollo da 16€, oltre a dover certamente ottenere un nuovo certificato penale qualora siano trascorsi 6 mesi dal rilascio: alcune prefetture in effetti accettano il certificato ancorché scaduto se vi è la dimostrazione che l'interessato non ha fatto reingresso nel Paese di origine, ma è prassi tutt'altro che consolidata, per cui siamo noi che chiediamo a Voi utenti di segnalare cosa fanno, non avendo cognizione di come si comporti ogni prefettura in Toscana.
E' comunque possibile inviare nuova istanza con le scansioni utilizzate per il primo invio, attendendo quindi una risposta della prefettura in merito alla necessità di nuovo bollettino, marca da bollo e certificato penale.

Peraltro la Prefettura di Firenze da qualche tempo ha cominciato a dichiarare l'improcedibilità già al primo appuntamento mancato, a meno che l'interessato non abbia comunicato (anche solo via mail) l'impossibilità di recarsi in quella data chiedendo la fissazione di un nuovo appuntamento.

Anche nel caso di cui all'odierno quesito riteniamo vi possano anche essere margini per un ricorso (magari prima in autotutela), qualora però possano essere fatte valere ragioni oggettive che hanno determinato l'impossibilità di leggere la comunicazione e quindi di presentarsi agli appuntamenti fissati.

Dall'altro lato facciamo presente che la modalità di accesso al portale del Ministero dal quale si presenta la domanda di cittadinanza è strettamente personale per cui è necessario che l'interessato sia responsabilizzato al massimo nella capacità di controllare eventuali comunicazioni: si fa presente peraltro che quando è disponibile una comunicazione on-line il sistema invia una mail di notifica all'indirizzo col quale l'interessato si è registrato, per cui diventa quantomeno difficile sostenere che abbia sbagliato la Prefettura

L'art. 8 della L. 91/1992 afferma:
"Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento."

Invece L'art. 5 del regolamento di attuazione, D.P.R. 572/1993 afferma:
"Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
"

Trattandosi nel caso di specie di dichiarazione di improcedibilità riteniamo che l'interessato possa utilmente ripresentare la domanda senza dover attendere tali termini.

Cordialmente

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