aggiornamento su requisiti di ammissione allo SPRAR/SIPROIMI

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Mauri.Clara
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aggiornamento su requisiti di ammissione allo SPRAR/SIPROIMI

Messaggio da Mauri.Clara » mer gen 13, 2021 8:13 pm

Mi sembra che in base alla normativa attualmente in vigore anche i titolari di pse CASI SPECIALI possono fare richiesta di inserimento nei progetti SPRAR, tuttavia un'operatrice di un CAS mi diceva che si era interessata all'inizio di dicembra e sembra che le fosse stato spiegato che non erano ancora disponibili i "regolamenti attuativi" mi potete precisare ? forse é una notizia ormai datata.
Tuttavia leggendo velocemente in ottobre il Decreto 130 mi ero meravigliata perchè non c'era un riferimento chiaro allo SPRAR / SIPROIMI.
Poiché ho necessità di avere velocemente un chiarimento se posso segnalare al Sistema Centrale un titolare di permesso di soggirono CASI
SPECIALI che da circa 15 giorni ha ritirato il permesso e vorrebbe essere ammesso ad un progetto SPRAR, potete precisarmi'
vi ringrazipo purtroppo a causa dell'emergenza Covid l'ufficio è sempre più sovraccarico di casi e di problematiche diverse.
vi ringrazio

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adirmigranti
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Re: aggiornamento su requisiti di ammissione allo SPRAR/SIPROIMI

Messaggio da adirmigranti » ven gen 15, 2021 12:39 pm

Salve,
le confermiamo che anche i titolari di permesso per casi speciali possono essere accolti in quello che col Decreto Legge 130/2020 è stato ridefinito SAI, Sistema di accoglienza e integrazione:
Art. 4

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e dei titolari di protezione

(...)
3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei
limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi
per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali,
al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle
prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione
linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».
(...)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0G00154/sg

Pur mancando in effetti i decreti attuativi riteniamo però che l'interessato possa essere certamente segnalato ai servizi territoriali ai fini dell'accoglienza.

Cordialmente

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