computo 5 anni per richiesta permesso lungo periodo

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Totti.Cristina
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computo 5 anni per richiesta permesso lungo periodo

Messaggio da Totti.Cristina » gio apr 29, 2021 12:51 pm

Nel caso di rinuncia alla protezione internazionale (permessi di soggiorno protezione sussidiaria e asilo) e rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, il computo dei cinque anni necessari per richiedere il permesso di lungo periodo, da quanto parte?
Quali sono i riferimenti normativi relativi?
grazie

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adirmigranti
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Re: computo 5 anni per richiesta permesso lungo periodo

Messaggio da adirmigranti » gio apr 29, 2021 4:40 pm

Salve,
a parere di chi scrive il computo dei 5 anni deve essere considerato a partire dalla richiesta di protezione internazionale: ciò sembra comprovato dal fatto che non debbano essere considerati i periodi di soggiorno di breve durata o in qualità di diplomatico (art. 9, c. 5, T.U. Immigrazione), che per i titolari di protezione internazionale il calcolo deve essere per l'appunto "effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale" (art. 9, c. 5-bis, T.U. Immigrazione).

Il comma 3 dello stesso art. 9 afferma che non può richiedere il permesso di soggiorno UE chi:
  • soggiorna per motivi di studio o formazione professionale;
  • soggiorna per protezione temporanea o per motivi umanitari oppure ha chiesto il permesso di soggiorno per tali motivi ed è in attesa di una decisione su quella richiesta;
  • ha chiesto la protezione internazionale ed è ancora in attesa di una decisione definitiva;
  • ha un permesso di soggiorno di breve durata;
  • gode di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Ci sembra quindi chiaro da un lato come la tipologia di permesso di soggiorno in possesso rilevi al momento della richiesta, dall'altro come non si debba considerare la tipologia di permesso soggiorno di cui l'interessato è stato in possesso negli anni precedenti, quantomeno per le prime tre tipologie di permessi di cui sopra.

Copiamo ed incolliamo dalla scheda a cura della Polizia di Stato:
Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
(...)
I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
fonte: https://www.poliziadistato.it/articolo/ ... -stranieri

Per ulteriori approfondimenti:
Scheda P.A.eS.I.: https://www2.immigrazione.regione.tosca ... pa_prov=FI

Scheda Integrazione Migranti: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... NANTI.aspx

A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Cordiali saluti

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