Buonasera. Avrei bisogno di chiarimenti in merito alla possibilità di proseguire l'accoglienza in CAS per coloro che, avendo avuto esito negativo al ricorso in Tribunale di primo grado, facciano ricorso in Corte di Appello. In caso avessero diritto a restare in CAS, qual è la normativa da fare valere?
La Corte di Appello non emette la sospensiva in quanto "ex lege" ma il ragazzo in questione ha già fissata la data di udienza in Appello. Grazie per l'aiuto.
Permanenza in CAS appellante
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- adirmigranti
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Re: Permanenza in CAS appellante
Salve,
se la richiesta di protezione viene rigettata, il richiedente ha comunque diritto all'accoglienza fino alla scadenza del termine per l'impugnazione; sulla base dell'art 14, c. 4, D.Lgs. 142/2015, una volta inoltrato il ricorso giurisdizionale, l'interessato potrà beneficiare delle misure d'accoglienza per il tempo in cui sarà autorizzato a permanere sul territorio nazionale:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0222#art14
Copiamo ed incolliamo da "La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore" (pag. 106):
Poiché l’accoglienza é disposta per consentire al richiedente asilo di vivere dignitosamente nel Paese ospitante durante lo svolgimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, “le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (art. 5, co. 6 D. Lgs. 140/05), indipendentemente dal periodo intercorso tra la presentazione della domanda
di asilo e la conclusione dell’iter amministrativo.
In caso di decisione negativa, se il richiedente asilo presenta ricorso giurisdizionale ed é ammesso a permanere sul territorio (→ vedi Capitoli 5-6), lo stesso ha diritto all'accoglienza “per il periodo in cui non gli é consentito il lavoro, ai sensi dell’art. 11, co. 1 ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro” (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/05, come ribadito dalla comunicazione del Ministero dell’Interno, prot. 4089 – 13.7.10).
Tra queste particolari “condizioni fisiche”, possono rientrare le vulnerabilità di cui all’art. 8 del D.Lgs 140/05.
Si richiama l’attenzione sulla distinzione tra la disposizione di cui all'art. 5 co. 6 (termine delle misure di accoglienza al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo) e quella di cui all'art. 5 co. 7 (accoglienza del ricorrente), del D.Lgs 140/05: non vanno confuse, bensì coordinate tra loro.
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads ... ratore.pdf
Le chiediamo però di volerci spiegare meglio cosa intende con "La Corte di Appello non emette la sospensiva in quanto "ex lege""?
In attesa di aggiornamenti
cordiali saluti
se la richiesta di protezione viene rigettata, il richiedente ha comunque diritto all'accoglienza fino alla scadenza del termine per l'impugnazione; sulla base dell'art 14, c. 4, D.Lgs. 142/2015, una volta inoltrato il ricorso giurisdizionale, l'interessato potrà beneficiare delle misure d'accoglienza per il tempo in cui sarà autorizzato a permanere sul territorio nazionale:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0222#art14
Copiamo ed incolliamo da "La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore" (pag. 106):
Poiché l’accoglienza é disposta per consentire al richiedente asilo di vivere dignitosamente nel Paese ospitante durante lo svolgimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, “le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (art. 5, co. 6 D. Lgs. 140/05), indipendentemente dal periodo intercorso tra la presentazione della domanda
di asilo e la conclusione dell’iter amministrativo.
In caso di decisione negativa, se il richiedente asilo presenta ricorso giurisdizionale ed é ammesso a permanere sul territorio (→ vedi Capitoli 5-6), lo stesso ha diritto all'accoglienza “per il periodo in cui non gli é consentito il lavoro, ai sensi dell’art. 11, co. 1 ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro” (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/05, come ribadito dalla comunicazione del Ministero dell’Interno, prot. 4089 – 13.7.10).
Tra queste particolari “condizioni fisiche”, possono rientrare le vulnerabilità di cui all’art. 8 del D.Lgs 140/05.
Si richiama l’attenzione sulla distinzione tra la disposizione di cui all'art. 5 co. 6 (termine delle misure di accoglienza al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo) e quella di cui all'art. 5 co. 7 (accoglienza del ricorrente), del D.Lgs 140/05: non vanno confuse, bensì coordinate tra loro.
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads ... ratore.pdf
Le chiediamo però di volerci spiegare meglio cosa intende con "La Corte di Appello non emette la sospensiva in quanto "ex lege""?
In attesa di aggiornamenti
cordiali saluti
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Re: Permanenza in CAS appellante
Prima di tutto, grazie. A quanto penso di aver capito dall'avvocato dell'ospite, la Corte di Appello ritiene di non dover emettere sospensiva in quanto accogliendo il ricorso la medesime è implicita. Grazie ancora.