pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Mauri.Clara
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pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da Mauri.Clara » mar set 03, 2019 7:21 pm

Una cittadina NON UE é titolare da molti anni di assegno di invalidità civile, é infatti invalida civile al 100% ;da molti anni é titolare di un permesso per motivi umanitari in considerazione del suo stato di salute, PSE con scadenza annuale.
Diplomata in Italia infermiera professionale, abbandonò il suo Paese l'Etiopia da giovane mentre frequentava l'Università a causa dei disordini verificatisi in quegli anni.
Tuttavia non fece mai domanda di protezione internazionale: il suo PSE per motivi umanitari é stato rilasciato dalla Questura solo in considerazione del suo stato di salute (se non erro ex art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99).
In seguito alle modifiche introdotte dal " decreto Salvini " potrà esserle rilasciato lo stesso titolo di soggiorno ???
In altre parole poiché il suo PSE fra un mese scade quale PSE può chiedere e con quali procedure? Chiede nuovamente il PSE per motivi umanitari direttamente in questura, versando il contributo dovuto dovuto per il rilascio del tesserino elettronico?
Potrebbe chiedere anche un PSE per residenza elettiva ? L'importo mensile é circa 290 euro e deve essere calcolato per 14 mensilità. E’ assegnataria da molti anni di alloggio erp.
Poiché ha necessità di controlli sanitari frequenti il rinnovo annuale del PSE causa disagio.
Qualora potesse richiedere un PSE per residenza elettiva (riceve anche un piccolo aiuto dal Servizio Sociale) continuerebbe ad avere diritto all'assistenza sanitaria?

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adirmigranti
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » dom set 15, 2019 6:48 pm

Gentile Mauri,
con l'entrata in vigore del d.l.113/2018 (cd. Decreto Salvini), il permesso per motivi umanitari in quanto tale è stato eliminato, e sono stati inserite nuove tipologie di permesso di soggiorno. Il discorso sul permesso umanitario è più lungo e complesso, ma per quanto interessa questo caso, i permessi che la Questura può dare attualmente sono:
- Il permesso per cure mediche (ex art. 36 T.U. Immigrazione e art.44 DPR 394/99), che è il permesso riservato a coloro che fanno ingresso in Italia con un visto per motivi di cure mediche (o che si trovano già nel paese in uno stato grave di salute e hanno tutti i requisiti)
- Il "nuovo" permesso per cure mediche introdotto dal d.l. 113/2018 (art. 19, co. 2 lett. d-bis TU Imm), che è concedibile "agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza"

Questo permesso di soggiorno, ancora poco utilizzato, ha le seguenti caratteristiche:
- durata per il tempo indicato nella certificazione sanitaria
- è rinnovabile, previa esibizione di altra certificazione sanitaria
- consente ovviamente l'iscrizione anagrafica
- è titolo per l'iscrizione sanitaria obbligatoria (ex art. 34 T.U. Imm)
- potenzialmente convertibile, qualora vi siano i requisiti per altro titolo di soggiorno.
- non esclude espressamente l’accesso al lavoro (se non incompatibile con lo stato di salute, quindi sulla base anche delle indicazioni che emergono dalla documentazione sanitaria)

Per il permesso di soggiorno per residenza elettiva è necessaria la dimostrazione di una rendita che permetta di mantenersi (superiore almeno all'assegno sociale) ed è solo rinnovabile mantenendo i requisiti ma non è convertibile.

Le ricordiamo infine che la domanda di protezione internazionale è presentabile in qualunque momento, sussistendone le condizioni e l'attualità del rischio di persecuzione o di danno ingiusto.

Nel caso di ulteriori consulenze sul tema sarà necessario avere una descrizione del caso con maggiori e ulteriori dettagli, dato che l'odierna consulenza ci sembra ricalcarne alcune già formulate in passato su caso identico o analogo.
Cordialmente.

Mauri.Clara
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da Mauri.Clara » lun set 16, 2019 7:37 pm

Essendo la cittadina straniera in oggetto titolare di PSE per motivi umanitari (v. sopra caso particolare) credo che per chiedere il rinnovo per motivi di salute ci si debba rivolgere alla Questura; non si può convertire da umanitario con kit perchè non esiste questo tipo di permesso nellla procedura dei rinnovi con kit postale.
Potete precisare?

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adirmigranti
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » lun set 16, 2019 8:23 pm

Salve,
non possiamo che confermare come tale tipo di rinnovo-conversione debba essere chiesto direttamente in questura e non con kit postale.
cordialmente

Mauri.Clara
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da Mauri.Clara » lun set 30, 2019 7:32 pm

Il permesso di soggiorno per motivi di salute mi sembra sollevi molte incertezze.
I casi per i quali dovremo inoltrare a breve richiesta di un permesso per salute sono simili ma molto diversi comunque entrambi hanno un'invalidità civile riconosciuta pari al 100%.
Un invalido civile al 100% può lavorare; é molto difficile trovare opportunità lavorative idonee al suo stato di salute; quindi la prima domanda che vi rivolgiamo é questa: con un permesso di soggiorno per motivi di salute quello disciplinato dal "Decreto Salvini" é possibile lavorare?

La seconda domanda che ripropongo alla vostra attenzione é questa : é possibile convertire un permesso per salute (ad eccezione del permesso per salute a tutela della gravidanza ) in un permesso per lavoro?
Ci avete confermato che senza alcun dubbio il PSE per salute é convertibile in un PSE per famiglia
Purtroppo in nessuno dei due casi di cui mi sto occupando é possibile chiedere un permesso per famiglia.
Uno dei due casi di cui mi sto occupando è titolare di PSE per motivi umanitari (come sopra meglio precisato) da molti anni non essendoci né allora né ora possibilità di alternative; trattandosi in precedenza di un PSE con scadenza annuale ogni anno si cercava di evitare all'interessato difficoltà nella continuità del diritto all'assistenza sanitaria e non era sempre facile; ora siamo nell'incertezza assoluta; una persona con una invalidità grave non accetta con serenità queste vaghezze della normativa; una normativa che non sembra avere tenuto conto della complessità dei casi cui la norma deve dare delle risposte in termini di diritti.
Nell'altro caso l'utente é titolare di PSE per lavoro autonomo, ma non potendo più svolgere questa attività ha chiuso la ditta; non può chiedere un PSE per famiglia; é invalido al 100% non resta altra soluzione se non un PSE per salute.
Tuttavia cercando di rincuorare gli utenti che forse la situazione potrà essere meno negativa e che potranno forse in futuro trovare un lavoro idoneo alle loro residue capacità lavorative chiediamo se passati alcuni mesi dalla nostra precedente consulenza potete rassicurarci sulla possibilità di convertire il PSe per salute in PSE per lavoro e se il titolare di Pse per salute può lavorare.

Il permesso per cure mediche ex Art. 19, comma 2, lett. d-bis solleverà sicuramente molti problemi a chi regolarmente residente in si trova da tempo o recentemente in precarie condizioni di salute:
oltre al fatto che la norma non precisa se le persone che otterranno un permesso per salute possano lavorare o no e se possono in futuro convertire il loro permesso in un permesso per lavoro
si evidenziano altri due grandi limiti:
1) non possono lasciare l'Italia se sono titolari di un permesso per salute
2) conserveranno il diritto già acquisito all'assegno di invalidità civile?
L'INPS riconoscer° il diritto a percepire un assegno di invalidità?
Ovviamente non sto pensando allo straniero che si trova in Italia come irregolare, o perché non ha mai avuto un pse o a perchè per motivi gravi di salute non é riuscito a rinnovarlo; ma a coloro che hanno un regolare permesso di soggiorno e che ora non sanno come rinnovarlo e non sanno se potranno conservare i diritti già loro riconosciuti come il diritto all'assegno di invalidità civile .
Una cittadino invalido al 100% e con assegno di invalidità civile mentre mi mostrava la documentazione sanitaria da portare in Questura per chiedere un permesso per salute mi ha chiesto se con il cedolino del rinnovo e il vecchio permesso di soggiorno potrà recarsi nel paese d'origine per trovare la madre gravemente malata. Nelle schede di PAeSI in domande e risposte ho trovato purtroppo conferma a quello che avevo ritenuto dovere essere una ovvia conseguenza di questo tipo di permesso di soggiorno: NON E' POSSIBILE USCIRE DALL'ITALIA.
Osservo che alcuni utenti che hanno per gravi pluripatologie una invalidità civile pari al 100% hanno molte volte anche una patologia psichiatrica che negli anni ha reso difficile l'inserimento lavorativo come potranno accettare una così grave limitazione dei loro diritti?

L'unico aspetto della norma é quello che qualunque straniero (quindi credo con certezza anche chi non Pé titolare di permesso di soggiorno può ottenere un permesso di soggiorno per gravi dimostrate condizioni di salute.

I casi sono purtroppo anche altri ma ne ho ricordati due perché i loro permessi stanno per scadere.

Ringrazio a nome degli utenti

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adirmigranti
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » ven ott 04, 2019 11:43 am

Gentile Mauri,
in merito alle domande che ci pone, non siamo in grado di fornirle risposte ulteriori rispetto allo schema di riferimento che abbiamo formulato rispondendole al primo quesito che ci ha posto sul tema.

Rispetto allo schema iniziale possiamo rendere più espliciti alcuni aspetti.
1) Questo permesso di soggiorno è inserito all'interno dell'art.19 che disciplina i casi di inespellibilità. Si tratta quindi di un'ipotesi in cui si sospende l'espulsione a fronte di un diritto essenziale, assoluto prevalente (il diritto alla salute). Per questo è difficile immaginarsi l'opportunità di un rientro nel proprio paese d'origine, dopo il quale si intenda tornare in Italia. Guardando l'assetto normativo dei titoli di soggiorno esistenti, si può ipotizzare che questo permesso di soggiorno sia particolarmente utile per tutelare la condizioni di chi ha malattie croniche, anche che non richiedono interventi ambulatoriali o ospedalieri urgenti e continuativi.

2) Rispetto alla conversione, non rientrando tra i titoli non convertibili, che fino ad ora sono stati sempre elencati tassativamente, dovrebbe ritenersi convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno qualora ne ricorrano i presupposti (diremmo escluse le ipotesi di lavoro altamente qualificato/Carta Blu).

3) Nel caso in cui la documentazione medica permetta il rilascio di un permesso annuale, ai sensi dell’art. 41 TUI i titolari "sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale".

Cordialmente.

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convertire in residenza elettiva :urgente per evitare confusione

Messaggio da Mauri.Clara » gio ott 10, 2019 1:58 pm

Oggi sono andata in questura chiedendo di parlare con il responsabile;avevo infatti inviato il verbale di invalidità e dieci richieste di visite specialistiche che l'interessata deve fare entro dicembre e mi sembrava che si potesse evitare di chiedere all'interessata una certificazione del medico di base da cui si evinca che non può rientrare nel paese di origine avendo bisogno di cure continuative.
Alla fine ho capito che non inviando io per pec, la questura non ha potuto aprire gli allegati; tuttavia vogliono il certificato del medico di base nonostate il verbale di invalidità permanenete ; non é più rivediboile dal 2004 é in Italia regolarmente da 35 anni.; titolare come ricordo di PSE per umanitari.
Poiché prima di uscire dal nostro ufficio è arrivato il secondo utente che ha un verbale di invalidità civile al 100% e quindi assegno di invalidità come nel caso precedente, anche se dal punto di vista umano fortunatamente per lui ha una patologia che si é presentata in tempi più recenti, ritenevo credo erroneamente che con le nuove disposizioni normative rinnovando il permesso c dovesse chiedere anche lui un permesso per salute e lui non voleva perchè aveva prima un permesso per lavoro autonomo e voleva potere andare a trovare la madre anziana nel Paese d'origine.
Questo utente recatosi in questura gli era stato detto che poteva rinnovare per residenza elettiva.
Allora ho preso contatto con la questura e mi hanno spiegato che poiché ha un permesso per lavoro in scadenza può chiedere residenza elettiva.

Questa cosa mi ha molto traquillizzato perchè ho capito con certezza che con un assegno di invalidità e una certificazione di invalidità permanente é possibile avere un permesso per residenza elettiva.
Poichè dal punto di vista della situazione di vita dei due utenti a maggiore ragione ne dovrebbe avere diritto la titolare di pse per motivi umanitari, forse io ho interpretato male la vostra consulenza e ho pensato che chi ha una invalidità civile grave e permanente non può chiedere residenza elettiva e invece forse voi vi riferivate solo alla conversione da umanitario(rilasciato eccezionalmente dal questore ) a residenza elettiva per invalidità permanente.

Infatti il Dirigente dell'Ufficio immigrazione riteneva corretto residenza elettiva per chi converte da lavoro o da attesa occupazione ,ma aveva dubbi per questo permesso umanitario.

Potete confermare quanto sopra?

Non ho tempo per scrivervi meglio.

Poichè ho tre casi di invalidi al 100% in questo momento: per un utente ho già inoltrato a inizio anno richiesta di PSE per residenza elettiva, quello in scadenza era attesa occupazione; poi ho il caso nuovo che da autonomo passeremmo a residenza elettiva secondo il consiglio dato all'interessato in questura e rimarrebbe il caso problematico di questo umanitario che avrebbero dovuto forse rilasciare fin dall'inizio per residenza elettiva.

Potete chiarire se stiamo interpretando bene la normativa?

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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » ven ott 11, 2019 12:04 pm

Sulla base dell'art. 14 D.P.R. 394/1999, lett. d) "il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi difamiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater)" che a sua volta afferma: "Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
(...)
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia
;"

Visto quanto sopra immaginiamo sia stato rilasciato un permesso per motivi umanitari a coloro che non potessero dimostrare le condizioni per ottenere una conversione in residenza elettiva.

Non siamo invece in grado di prevedere cosa farà adesso la Questura di Massa e quindi se acconsentirà alla conversione, salvo dover dimostrare sicuramente la titolarità di una pensione in Italia di un importo che non sia inferiore ai 5954,00 € annui.

Cordialmente

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conversione in residenza elettiva con invalidità civile e osservazioni varie su persone con difficoltà di salute

Messaggio da Mauri.Clara » ven ott 11, 2019 3:17 pm

Dal punto di vista umano il cittadino straniero residente regolarmente da 35 anni, con invalidità permanente non rivedibile da più di 15 anni credo che avrebbe più diritto di altri a richiedere un PSe per residenza elettiva, ma capisco che la norma non prevede questa conversione.
Infatti il responsabile dell'Ufficio immigrazione ha detto che mi farà sapere questo caso .
Sugli altri due casi invalidi uno al 76% con assegno invalidità civile e l'altro invalido al 100% titolare di PSE lavoro autonomo sembrano confermare la tesi della conversione in residenza elettiva.
Io purtroppo stavo per sollevare io il problema dicendo che secondo me la conversione era possibile per i titolari di pensione; invece il responsabile dell'Ufficio immigrazione leggendo mi confermare la tesi della possibilità di convertire in residenza elettiva purché si tratti di invalidità permanenti.
La conversione da me richiesta questa primavera da attesa occupazione é ancora in trattativa però non mi sembra che sia sto ieri sollevato un problema per il fatto che l'interessata era titolre di attesa occupazione. Cosa ne pensate?

Poiché non vorrei contribuire a sollevare dubbi recando un danno ad utenti che magari avrebbero potuto avere questa opportunità di convertire in pse per residenza elettiva. mi potete precisare su procedure in atto presso altre questure?

Ritengo che la situazione di queste persone nel mio caso tutte utenti con componente psichiatrica esclusiva o con pluripatologie non é stata presa in consderazione Né nella precedente normativa e neppure in quella attuale; proprio a causa delle precarie condizioni di salute male accettano situzioni di incertezza o che comunque compromettono il loro equilibrio; penso sarebbe necessaria una riflessione più completa e quindi norme meglio ripondenti alle necessità.
L'attuale permesso per salute risolve alcuni problemi che le questure non sapevano come affrontare con la precedente normativa, ma lascia senza soluzioni chi ha gravi problemi di salute ed essendo nel territorio da molti anni e qualcche volta potremmo dire da tutta la vita é impensabile ritenere che debbano rientrare nel loro paese.

Concludo dicendo che secondo me un verbale di invalidità permanente rilasciato da più di dieci anni con certificazione di invalidità permanente non dovrebbe costringere l'utente a recarsi dal medico di base per avere una dichiarazione da cui si evinca che non può rientrare nel Paese di origine mettendo così medico e utente in difficoltà anche di fronte all'evidenza del caso.
Potete precisare su questo punto é veramente necessario questa ulteriore certificazione del medico di base quando il medico di base ha già prescritto per i prossimi tre mesi più di 10 visite specialistiche?

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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » sab ott 19, 2019 4:30 pm

Gent.ma Mauri,
come più volte abbiamo cercato di spiegarle è necessario utilizzare questo forum ponendo un quesito per volta, anche soltanto per coerenza col titolo dello stesso.

Un permesso per attesa occupazione non è la stessa cosa di un permesso per lavoro subordinato, il quale a sua volta è diverso anche da quello per lavoro autonomo (che non rientra tra i permessi che riportano la dicitura "unico lavoro"), così come da quello per motivi umanitari, tanto per tornare al titolo del suo quesito originario.

Dall'altro lato, non sapendo cosa aggiungere, da un punto di vista normativo, alle ns. precedenti risposte, non possiamo che chiedere agli altri utenti quali siano le prassi poste in essere nelle altre Questure Toscane.

Ribadiamo solo come il fatto che questi tre casi siano accomunati da invalidità non rende i loro percorsi e le loro esigenze necessariamente identiche.
Se la conversione in residenza elettiva da permesso di soggiorno per lavoro autonomo e, con necessità di interpretazione estensiva, per attesa occupazione può essere la miglior soluzione (anche valutando i tempi e le possibilità per la richiesta di un permesso di soggiorno di lungo periodo), non si può dire lo stesso per la persona con permesso umanitario, che ben potrebbe richiedere il rinnovo di questo permesso e, in applicazione del d.l. 113/2018, ottenere un permesso per salute (ex art. 19 co.2 lett.d bis). La valutazione su quale permesso sia più tutelante per la persona attiene a una consulenza giuridica di I livello, ma il bilanciamento è delicato, questa seconda ipotesi infatti a differenza del permesso per residenza elettiva prevede l'iscrizione al SSN obbligatoria, e d'altra parte può presentare certe difficoltà nell'ottenere i documenti che potrebbero essere richiesti dalla Questura (che potrebbe avanzare richieste non necessariamente legittima nell'attuazione di questa nuova normativa)

Per quanto riguarda la certificazione sanitaria immaginiamo che la richiesta da parte della Questura sia avvenuta per iscritto, altrimenti consigliamo come sempre in questi casi di allegare all'istanza quanto in possesso dell'utente essendo compito della PA valutare l'esigenza di una richiesta di integrazione, eventualmente nella forma della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa istanza.
In ogni caso nell'ipotesi del permesso per motivi di salute ex art. 19 co.2 lett.d bis la richiesta ci sembra coerente con il testo normativo " « d -bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale."

Nell'augurarLe buon lavoro,
cordialmente

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