pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

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adirmigranti
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Re: pse per motivi umanitari ed eventuali modifiche normative

Messaggio da adirmigranti » sab ott 19, 2019 4:31 pm

Gent.ma Mauri,
come più volte abbiamo cercato di spiegarle è necessario utilizzare questo forum ponendo un quesito per volta, anche soltanto per coerenza col titolo dello stesso.

Un permesso per attesa occupazione non è la stessa cosa di un permesso per lavoro subordinato, il quale a sua volta è diverso anche da quello per lavoro autonomo (che non rientra tra i permessi che riportano la dicitura "unico lavoro"), così come da quello per motivi umanitari, tanto per tornare al titolo del suo quesito originario.

Dall'altro lato, non sapendo cosa aggiungere, da un punto di vista normativo, alle ns. precedenti risposte, non possiamo che chiedere agli altri utenti quali siano le prassi poste in essere nelle altre Questure Toscane.

Ribadiamo solo come il fatto che questi tre casi siano accomunati da invalidità non rende i loro percorsi e le loro esigenze necessariamente identiche.
Se la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e, con necessità di interpretazione estensiva, per attesa occupazione può essere la miglior soluzione, non si può dire lo stesso per la persona con permesso umanitario, che ben potrebbe richiedere il rinnovo di questo permesso e, in applicazione del d.l. 113/2018, ottenere un permesso per salute (ex art. 19 co.2 lett.d bis). La valutazione su quale permesso sia più tutelante per la persona attiene a una consulenza giuridica di I livello, ma il bilanciamento è delicato, questa seconda ipotesi infatti a differenza del permesso per residenza elettiva prevede l'iscrizione al SSN obbligatoria e permette in teoria (non eslcudendolo) la conversione in eventuale altro titolo di soggiorno ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto riguarda la certificazione sanitaria immaginiamo che la richiesta da parte della Questura sia avvenuta per iscritto, altrimenti consigliamo come sempre in questi casi di allegare all'istanza quanto in possesso dell'utente essendo compito della PA valutare l'esigenza di una richiesta di integrazione, eventualmente nella forma della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa istanza.
In ogni caso nell'ipotesi del permesso per motivi di salute ex art. 19 co.2 lett.d bis la richiesta ci sembra coerente con il testo normativo " « d -bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale."

Nell'augurarLe buon lavoro,
cordialmente

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