conversione permesso per motivi umanitari - richiesta p.s lungo periodo

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Giovannetti.Enrico
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conversione permesso per motivi umanitari - richiesta p.s lungo periodo

Messaggio da Giovannetti.Enrico » gio set 26, 2019 11:06 am

la questione riguarda cittadino straniero in possesso di permesso per motivi umanitari in scadenza. la persona è in italia con regolare permesso di soggiorno (prima per richiesta asilo poi per motivi umanitari) da quasi 5 anni (i cinque anni saranno compiuti prima della scadenza del permesso)
attualmente sta regolarmente lavorando.
che possibilità ha di poterlo rinnovare?
può convertirlo in altro permesso?
potrebbe richiedere permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
aggiungo che il ragazzo ha una sorella cittadina italiana che abita però in francia con la sua famiglia.
potrebbe ricongiungersi con lei?

grazie
enrico giovannetti

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adirmigranti
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Re: conversione permesso per motivi umanitari - richiesta p.s lungo periodo

Messaggio da adirmigranti » gio set 26, 2019 1:06 pm

Salve,
partendo dall'ultimo quesito: l'art 3, c. 2, della direttiva CE 38/2004 afferma "Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
"
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 8-20110616

Non sappiamo invece se esiste nella normativa francese quanto previsto dal ns. art. 19 T.U. ovvero l'inespellibilità del familiare entro il II grado di cittadino UE, circostanza che certamente sarà in grado di verificare la sorella.

Per quanto riguarda la conversione del permesso per motivi umanitari riteniamo sia consigliabile provvedere immediatamente alla richiesta di un permesso per lavoro subordinato e successivamente richiedere sulla base dello stesso un permesso UE per soggiornante di lungo periodo. L'art. 9, c. 3, T.U. infatti esclude la possibilità di richiedere il permesso UE per coloro che:
"a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e 42 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
"

Cordialmente

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