Rinnovo umanitario pre decreto sicurezza - commissione

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Carlo.Perazzo
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Rinnovo umanitario pre decreto sicurezza - commissione

Messaggio da Carlo.Perazzo » mar dic 10, 2019 12:23 pm

Gentilissim*,
la mia domanda è piuttosto semplice: di chi era e di chi è la competenza del rinnovo del pds umanitario?
Mi spiego meglio: era prassi piuttosto diffusa che prima del decreto sicurezza I agli umanitari il primo rinnovo fosse quasi certo e la procedura di richiesta veniva fatta in Questura. Tuttavia era sempre la Commissione a valutare, o il Questore poteva rilasciare il rinnovo?

Col decreto sicurezza cosa è cambiato in questo senso?

La mia domanda prende spunto da un caso: sig. con pds umanitario chiede il rinnovo a fine settembre -prima del decreto sicurezza- ed oggi dopo un anno e 2 mesi è ancora in attesa di una risposta. Ritenete normale un'attesa così lunga?

Vi ringrazio molto e attendo vostre indicazioni
Carlo Perazzo - Sportello Migranti e Antidiscriminazione ARCI MS

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adirmigranti
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Re: Rinnovo umanitario pre decreto sicurezza - commissione

Messaggio da adirmigranti » mar dic 10, 2019 5:22 pm

Salve,
la competenza è ovviamente della Questura, l'esito della richiesta di rinnovo è però subordinato al parere della Commissione.
Purtroppo a Firenze le attese sono intorno ad 1 anno, cosa che assolutamente non può essere considerata normale e che per di più comporta tutta una serie di difficoltà a catena; qual'è la Questura competente nel suo caso, Massa Carrara?

Per le varie ipotesi di passaggio dai motivi umanitari alle nuove tipologie di permessi di soggiorno rimandiamo alla faq e alla scheda a cura di ASGI in allegato alla stessa : https://dirittimigranti.ancitoscana.it/ ... 22db2d9b8b

Ricordiamo peraltro che con la sentenza n. 29460/2019 (vedi allegato) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto irretroattivo il D.L. 113/2019 affermando:
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento,
cordiali saluti
Allegati
cass_ssuu_29460-19.pdf
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