Sanatoria 2020 Richiedente asilo

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Roberta.Giorgi
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Sanatoria 2020 Richiedente asilo

Messaggio da Roberta.Giorgi » mar giu 09, 2020 3:22 pm

Salve,
nel caso di un titolare di pds richiesta asilo in corso di validità che rientri nel caso di cui all'art 103 comma 2, il pds richiesta asilo verrà convertito in un pds lav subordinato?
Grazie

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adirmigranti
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Re: Sanatoria 2020 Richiedente asilo

Messaggio da adirmigranti » mar giu 09, 2020 9:07 pm

Ovviamente sì, sempre che sussistano tutti i requisiti, in particolare rispetto al fatto che il permesso sia scaduto dal 31 ottobre 2019 e che sia dimostrabile un precedente rapporto di lavoro nei settori specifici richiamati.
Cordialmente

Roberta.Giorgi
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Re: Sanatoria 2020 Richiedente asilo

Messaggio da Roberta.Giorgi » mer giu 10, 2020 9:45 am

Scusate, intendevamo il 103, comma 1.
Tanti richiedenti asilo, anche con lavoro regolare, vorrebbero sapere se, licenziandosi dal proprio lavoro e trovando un nuovo datore di lavoro, potrebbero rientrare nel caso del comma 1 e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro tramite la sanatoria.
Grazie mille

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adirmigranti
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Re: Sanatoria 2020 Richiedente asilo

Messaggio da adirmigranti » mar giu 16, 2020 6:17 pm

Salve,
ovviamente non ci sono preclusioni alle dimissioni volontarie e neppure alla riassunzione da parte di un nuovo come, nel caso, dello stesso datore di lavoro (salvo probabilmente dover motivare la riassunzione al momento della convocazione al SUI).
Allo stesso tempo ci sembra di poter dire che ogni situazione debba essere valutata singolarmente e molto attentamente dato che Direzione Provinciale del Lavoro e Questura dovranno emettere propri pareri in ordine ad eventuali cause di inammissibilità, non solo relative al lavoratore ma anche al datore di lavoro. Ricordiamo che il datore di lavoro si impegna a alla seguente dichiarazione (ultima sezione del modello di emersione):
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI SPECIFICATAMENTE PREVISTE
DALL'ART.103 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.34/2020,
IL SOTTOSCRITTO CONFERMA LA VERIDICITA' DEI DATI INSERITI E DELLE DICHIARAZIONI
FORMULATE E CONFERMA L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI SOPRA RIPORTATI
In conclusione ricopiamo ed incolliamo i punti 14 e 15 delle FAQ aggiornate del Ministero al 13 giugno 2020:
14 - Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura
prevista dal comma 1 dell’art.103 del DL 34/2020, sia in caso di
regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione
di un rapporto di lavoro?

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un
cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo.
Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione
internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i
denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno
valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione
delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma
10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non
convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo
studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).

15 - Uno straniero- che abbia presentato richiesta di
protezione internazionale- per richiedere il permesso di soggiorno
per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve
rinunciare alla richiesta presentata?

Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura
di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla
richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento
del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la
protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.
Rimandiamo alla ns. sezione FAQ Buone Pratiche e Giurisprudenza per ogni ulteriore precisazione (a breve pubblicheremo ns. FAQ specifiche su emersione), chiedendole per il futuro di porre quesiti il più circostanziati possibile.

Cordialmente

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