titolari di pse asilo e pse protezione sussidiaria iscrizione anagrafica

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Mauri.Clara
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titolari di pse asilo e pse protezione sussidiaria iscrizione anagrafica

Messaggio da Mauri.Clara » mer giu 24, 2020 3:07 pm

II titolari di pse asilo e protezione sussidiaria possono iscirversi in anagrafe anche in assenza di passaporto o titolo di viagio equivalente potete inviarmi le norme di riferimento? La Covenzione di Ginevra art 26 e 27 e il TU.
Un cittadino straniero titolare di PSe Asilo non in possesso di libretto di viaggio si rivolgerà nei prossimi giorni agli ufficii anagrafici del nostro Comune per chiedere per la prima volta l'iscrizione anagrafica; non vorrei farmi trovare impreparta e vorrei anche cogliere l'occasione per chiarire che qualora si presentasse un titolare di protezione sussidiaria a chiedere l'iscrizione anagrafica per la prima volta e non avesse né passaporto nè titolo di viaggio equivalente avrebbe diritto all'iscrizione anagrafica.
Ho la guida dell'ASGI e SPRAR del 2015 e posso anche basarmi sulle schede che si aprono nel portale integrazione migranti . gov. it..
potete integrare quanto da me sopra esposto?
Ringrazio

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adirmigranti
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Re: titolari di pse asilo e pse protezione sussidiaria iscrizione anagrafica

Messaggio da adirmigranti » gio giu 25, 2020 11:27 am

Salve,
non possiamo che confermare il fatto che il titolare di protezione internazionale così come il richiedente asilo privi di passaporto o documentazione attestante l'identità personale rilasciata dal paese di origine, potranno iscriversi in anagrafe semplicemente sulla base del titolo di soggiorno.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... uipollente.

Al link che segue la guida di UNCHR (non sappiamo se sia la stessa a cui lei fa riferimento). Si veda in particolare il paragrafo "2.1.1 Requisiti e documenti per l’iscrizione anagrafica", pagg. 33-36:
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads ... _guida.pdf

Rispetto a quanto affermato dall'art. 14, c. 1 del regolamento anagrafico, d.p.r. 223/1989, il Ministero si è espresso in risposta a specifico quesito in data 4 luglio 2006:
Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell’art. 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”.
https://www2.immigrazione.regione.tosca ... 0501&css=3

Cordialmente

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