conversione pds per affidamento alla maggiore età

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Mauri.Clara
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conversione pds per affidamento alla maggiore età

Messaggio da Mauri.Clara » mer feb 13, 2019 5:02 pm

Dopo avere letto la vostra consulenza al quesito posto da G. S. colgo l'occasione per chiedervi un ulteriore chiarimento:
un MSNA albanese entrato in Italia nel 2015 all'età di anni 15 collocato dai servizi sociali di altro comune presso una comunità educativa che ha sede nel nostro territorio ha avuto un permesso per affidamento che é scaduto a dicembre 2018 al compimento dei 18 anni.
Dopo avere terminato la licenza media sta frequentando il terzo anno dell'Istituto alberghiero.
Al compimento dei 18 anni é' stato inserito in un appartamento per l'autonomia reso disponibile dalla collaborazione di due associazioni di volontariato ed é stata chiesta la conversione in permesso per studio.
Prima del compimento dei 18 anni é stata inviata la richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 del D,LGS 286/1998.

Chiedo: in base alle modifiche introdotte dal così detto Decreto Salvini qualora non pervenisse il parere richiesto ai sensi dell’art. 32 non valendo più il principio del silenzio assenso come ci si deve comportare è necessario sollecitare il Ministero per avere il loro parere?
Inoltre é possibile per i MSNA inseriti in strutture chiedere al Giudice tutelare una proroga dell'affidamento al compimento dei 18 anni e quali sono le motivazioni che possono consentire un prolungamento fino ai 21 anni? oppure é necessario o opportuno convertire in altro permesso quando un MSNA inserito in struttura compie i 18 anni?
Infine qualora fosse prorogato l’affidamento fino a 21 anni è poi possibile convertire in permesso per lavoro o studio o anche attesa occupazione?

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adirmigranti
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Re: conversione pds per affidamento alla maggiore età

Messaggio da adirmigranti » gio feb 14, 2019 12:18 pm

Riprendiamo i suo quesiti e proviamo a risponderle il più chiaramente possibile, salve future indicazioni che ad oggi non possiamo anticipare se non con un po' di fantasia.

Chiedo: in base alle modifiche introdotte dal così detto Decreto Salvini qualora non pervenisse il parere richiesto ai sensi dell’art. 32 non valendo più il principio del silenzio assenso come ci si deve comportare è necessario sollecitare il Ministero per avere il loro parere?
Innanzitutto è bene rivolgersi al Ministero nelle situazioni in cui il parere è necessario; ricordiamo infatti che NON DOVRA' ESSERE CHIESTO:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto
di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per
minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo
amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un
permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
(vedi linee guida allegate)
Qualora invece il parere sia stato richiesto perché necessario, certamente si potrà sollecitarne l'emissione:
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Assistenza telefonica: 06 46832120
attiva nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10,00 alle 13,00
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Assistenza via email: minoristranieri@lavoro.gov.it

Inoltre è possibile per i MSNA inseriti in strutture chiedere al Giudice tutelare una proroga dell'affidamento al compimento dei 18 anni e quali sono le motivazioni che possono consentire un prolungamento fino ai 21 anni? oppure é necessario o opportuno convertire in altro permesso quando un MSNA inserito in struttura compie i 18 anni?
Al link che segue alcune informazioni generali sull'affidamento:
https://www.minoritoscana.it/?q=node/483
Per quanto riguarda la possibilità di c.d. “proseguimento amministrativo” sino al compimento di 21 anni, sarà possibile ad esempio per il fatto che l'affidato abbia un handicap o sia comunque malato e che quindi non sia grado di raggiungere una propria autonomia nel breve termine.
"Con la circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi", il Dipartimento per le Liberà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha fornito alcune importanti indicazioni anche riguardo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni all'interno del SIPROIMI":
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... ROIMI.aspx

Infine qualora fosse prorogato l’affidamento fino a 21 anni è poi possibile convertire in permesso per lavoro o studio o anche attesa occupazione?
Ovviamente sì

Cordialmente

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