Buongiorno,
un ragazzo kosovaro è entrato in Italia come minore circa 1 anno prima del compimento della maggiore età e ha ottenuto un permesso per minore età. Adesso ha 19 anni ed è passato circa 1 anno da quando ha fatto richiesta di conversione da minore età a lavoro subordinato ( ha cedolino cartaceo della questura di Firenze).
Il ragazzo sta lavorando e non si sa molto della sua storia perchè non capisce bene nè parla bene italiano. La Questura di Firenze, contattata per telefono la scorsa settimana, ha riferito che è assente il parere della Commissione del Ministero Pol. Sociali pertanto abbiamo consigliato di sentire le ass. sociali per verificare se abbiano provveduto a preparare o richiedere quanto di loro competenza.
Il ragazzo riferisce che le ass.sociali (di Arezzo) non hanno prodotto alcuna documentazione e vorremmo capire se in assenza di questa possa tentare comunque di ottenere un permesso per lavoro, magari con una promessa di assunzione da parte del datore di lavoro. Purtroppo non siamo in grado di darvi più informazioni di queste, il ragazzo riporta versioni contrastanti sul suo passato e forse nemmeno tutte le notizie sul suo passato. La sostanza è che ora lui sta con un cugino, manca il parere così come detto dalla Questura e lui sta lavorando forse in maniera irregolare perchè non ha più nemmeno il permesso per minore età ma solo il cedolino rilasciato dalla Questura ad aprile 2018. Grazie
conversione permesso minore età
-
- Messaggi: 12
- Iscritto il: dom mar 05, 2017 1:17 pm
- adirmigranti
- Messaggi: 1550
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Re: conversione permesso minore età
Gentile Sonia,
proviamo a risponderle per punti, distinguendo le questioni principali.
1. Regolarità del lavoro
Se capiamo correttamente, il ragazzo sta lavorando con il cedolino di rinnovo e il permesso scaduto. Nel caso non ci sia stato un diniego della sua richiesta di conversione, il ragazzo sta certamente lavorando regolarmente.
Approfittiamo del questito per chiarire nuovamente un questione assolutamente fondamentale: il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è a tutti gli effetti un immigrato regolare e può, pertanto,svolgere attività lavorativa. La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nelle more del rinnovo del Pds.
Questa esplicita previsione si trova all'art. 5 co.9bis del T.U.Immigrazione
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato [ ... ] [83]
il termine di sessanta giorni[84]
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4 , e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
2. Richiesta del parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
Come riportato dalle stesse Linee Guida governative (che rialleghiamo per comodità), se è vero che "La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell’ambito della richiesta di parere." e che "E’ preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti."
E anche vero che "il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.".
Questo significa che la Questura, in presenza di documenti producibili con maggior facilità (relazione servizio sociale, contratto di lavoro, disponibilità di un alloggio) può definire la domanda anche senza il Parere che, come ultima possibilità, può richiedere direttamente.
Per cui non è possibile che la domanda non venga definita o rigettata per assenza del parere.
Opzione preferibile a questo punto, se la situazione non si sblocca alla luce di queste informazioni, è che sia il ragazzo stesso - ora maggiorenne - a inoltrare la richiesta di parare in autonomia, che deve però essere corredeta da alcuni allegati per cui è assolutamente necessario il vostro supporto o di un servizio analogo o di un legale.
Consigliamo anche di contattare il servizio sociale di Arezzo per poter avere maggiori dettagli sul caso, se è effettivamente stato in carico a loro e non ha prodotto nessuna documentazione è possibile sollecitarla e segnalare il comportamento negligente (che purtroppo non è infrequente).
Rimaniamo in attesa di suo riscontro su un caso così delicato e a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente.
proviamo a risponderle per punti, distinguendo le questioni principali.
1. Regolarità del lavoro
Se capiamo correttamente, il ragazzo sta lavorando con il cedolino di rinnovo e il permesso scaduto. Nel caso non ci sia stato un diniego della sua richiesta di conversione, il ragazzo sta certamente lavorando regolarmente.
Approfittiamo del questito per chiarire nuovamente un questione assolutamente fondamentale: il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è a tutti gli effetti un immigrato regolare e può, pertanto,svolgere attività lavorativa. La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nelle more del rinnovo del Pds.
Questa esplicita previsione si trova all'art. 5 co.9bis del T.U.Immigrazione
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato [ ... ] [83]
il termine di sessanta giorni[84]
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4 , e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
2. Richiesta del parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
Come riportato dalle stesse Linee Guida governative (che rialleghiamo per comodità), se è vero che "La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell’ambito della richiesta di parere." e che "E’ preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti."
E anche vero che "il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.".
Questo significa che la Questura, in presenza di documenti producibili con maggior facilità (relazione servizio sociale, contratto di lavoro, disponibilità di un alloggio) può definire la domanda anche senza il Parere che, come ultima possibilità, può richiedere direttamente.
Per cui non è possibile che la domanda non venga definita o rigettata per assenza del parere.
Opzione preferibile a questo punto, se la situazione non si sblocca alla luce di queste informazioni, è che sia il ragazzo stesso - ora maggiorenne - a inoltrare la richiesta di parare in autonomia, che deve però essere corredeta da alcuni allegati per cui è assolutamente necessario il vostro supporto o di un servizio analogo o di un legale.
Consigliamo anche di contattare il servizio sociale di Arezzo per poter avere maggiori dettagli sul caso, se è effettivamente stato in carico a loro e non ha prodotto nessuna documentazione è possibile sollecitarla e segnalare il comportamento negligente (che purtroppo non è infrequente).
Rimaniamo in attesa di suo riscontro su un caso così delicato e a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente.