aggiornamento dei PSE lungo soggiornanti dei minori al compimento dei 14 anni

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Mauri.Clara
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aggiornamento dei PSE lungo soggiornanti dei minori al compimento dei 14 anni

Messaggio da Mauri.Clara » gio lug 18, 2019 7:53 pm

I figli che prima del compimento dei 14 anni sono già in possesso del nuovo PSE minori e questo PSE é per lungo soggiornanti UE avendo il genitore o i genitori un PSE lungo soggiornanti UE debbono a 14 anni compiuti chiedere l'aggiornamento ?
Se non lo chiedono il loro nome rimane sul permesso dei genitori. Come ci dobbiamo comportare? é obbligatorio aggiornare dopo i 14 anni sempre ? o solo in alcuni casi?
Se avessero questo titolo di soggiorno da più di 5 anni perché i genitori non hanno aggiornato il loro in questo caso è obbligatorio/opportuno?
Osservo ancora che i passaporti dei minori hanno scadenze più brevi quindi se i passaporti fossero nuovi é opportuno/obbligatorio chiedere l'aggiornamento?
Quali sono i requisiti che i genitori debbono dimostrare di avere se i figli al compimento dei 14 anni debbono obbligatoriamente chiedere l’aggiornamento del permesso minori anche se è per lungo soggiornanti UE? Solo la dimostrazione di frequentare la scuola essendoci l’obbligo scolastico fino a 16 anni?

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adirmigranti
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Re: aggiornamento dei PSE lungo soggiornanti dei minori al compimento dei 14 anni

Messaggio da adirmigranti » lun lug 29, 2019 4:26 pm

Salve,
con l'ottica di semplificare al massimo una questione che è stata invece assai complicata nella prassi da parte delle questure, riteniamo innanzitutto che se il permesso di soggiorno del minore è già quello elettronico (non il vecchio "allegato minori" quindi) non sia necessario l'aggiornamento al compimento dei 14 anni.
Sarà invece sempre necessario l'aggiornamento del permesso di soggiorno Ce (o UE) ogni 5 anni dalla data del suo rilascio, il che significa per l'appunto aggiornare tutti i titoli di soggiorno della famiglia, dato che normalmente sono stati rilasciati assieme.

Per quanto riguarda i requisiti: l'istanza dovrà essere corredata semplicemente dalla copia del titolo di soggiorno e del passaporto degli istanti. Ribadiamo una volta di più che non sarà necessaria e non dovrà essere allegata assolutamente ulteriore documentazione, quale l'idoneità dell'alloggio o la dichiarazione dei redditi, dato che tale richiesta sarebbe da considerarsi illegittima e quindi da non assecondare.

Ovviamente la Questura avrà il diritto-dovere di operare tutti i controlli del caso a partire dalla residenza e convivenza della famiglia, così come della effettiva presenza sul territorio senza che vi siano state assenze prolungate che possano determinare una revoca.

Cordialmente

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