quesiti su circolare min. interno 6.9.2019 n° 122106: permesso UE ai minori

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Mauri.Clara
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quesiti su circolare min. interno 6.9.2019 n° 122106: permesso UE ai minori

Messaggio da Mauri.Clara » mer set 18, 2019 5:20 pm

Quindi attenendoci alla circolare del Ministero Interno 6 9 2019 n122106. il figlio di genitori NON UE entrambi titolari di PSE lungo soggiornanti UE o anche uno solo titolare di PSE lungo soggiornanti UE avrà diritto ad un permesso di soggiorno di due anni, poi rinnovabile di altri due anni poi di altri due anni e quindi finalmente se i genitori potranno dimostrare di avere i requisiti richiesti dalla legge potrà avere un PSE lungosoggiornanti UE. Chiedo dopo l'odissea é finita oppure a 14 anni si ritorna da capo ?
Mi limito solo ad osservare che se l'obiettivo era quello di verificare che i minori siano veramente in Italia abbiamo fallito e ancora una volta la norma crea un appesantimento amministrativo e lascia aperta la porta a molte discrezionalità.
Esempio: la coppia per difficoltà varie decide che qualcuno dei membri della famiglia per esempio un genitore e un figlio rientri per un pò di tempo nel paese d'origine forse due anni o anche di più; quando rientra nessun problema come se fosse stato sempre il minore in Italia anche se magari ciò si é verificato negli anni in cui vige l'obbligo scolastico.
A cosa é servito questo appesantimento della normativa?
Sicuramene sono io che non ho capito il contenuto della circolare oppure chi scrive non conosce la molteplicità delle situazioni che si possono presentare e di fronte alle quali qualche volte ognuno di noi legittimamente si chiede quale sarebbe la strada giusta da percorrere;trovare una soluzione da proporre é impossibile o molto difficile.
Mi domando negli altri Paesi della UE come viene applicata la direttiva in riferimento all'argomento oggetto della circolare e come le norme contenute nella direttiva si intreccaino con la nornativa dei singoli Stati?
Da circa due anni spiegavo agli utenti che é necessario aggiornare i loro PSE per soggiornanti di lungo periodo UE e ora debbo spiegare che anche se i loro figli non si allontanano dall'Italia avranno un permesso per famiglia di due anni? con quale coraggio quando nasce un nuovo figlio magari il seconod o terzo é necessario aggironare i titoli di soggiorno non solo di un genitore ma di entrambi anche se poi il minolre non avrà diritto ad uun titolo di soggiorno uguale a quello più favorevole dei due genitori?

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adirmigranti
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Re: quesiti su circolare min. interno 6.9.2019 n° 122106: permesso UE ai minori

Messaggio da adirmigranti » mar set 24, 2019 11:42 am

Salve,
per rispondere compiutamente ai suoi e anche ai ns. quesiti le chiediamo di avere pazienza innanzitutto per capire come si orienteranno le varie questure in termini di applicazione, dato che se da un lato il quesito della questura di Firenze ci sembra chiaro ed intellegibile, dall'altro la risposta del ministero ci sembra piuttosto criptica in particolare quando viene affermato: "si ritiene che le previsioni normative contenute nell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che per l'ottenimento di un autonomo permesso di soggiorno richiedono che il figlio minore segua la condizione giuridica del genitore, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive, debbano essere applicate conformemente all'interpretazione fornita dalla citata Corte di Giustizia, rispetto al requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, che deve essere soddisfatto a titolo personale."
In questo senso o il minore ottiene un permesso UE, dovendo il requisito essere soddisfatto solo dai maggiorenni (quindi coniuge e genitori), oppure anche il figlio deve dimostrare la permanenza quinquennale e quindi è di fatto abrogata la previsione di cui all'art. 31, c. 1, T.U.

Da parte ns. riteniamo che "se l'obiettivo era quello di verificare che i minori siano veramente in Italia", ciò possa essere soddisfatto in altro modo, in particolare sulla base del rinnovo della dimora abituale da parte delle anagrafi (ricordiamo che l'anagrafe è un servizio del ministero dell'Interno delegato ai comuni) così come attraverso l'obbligo scolastico e la conseguente formale rinuncia agli studi da parte del genitore nel caso in cui i figli siano tornati nel paese di origine, con conseguente cancellazione anagrafica degli stessi minori.

Ricordiamo che l'assenza continuativa comporta la revoca tanto del permesso normale quanto eventualmente del permesso UE con la conseguenza di poter fare nuovamente ingresso in Italia solo dopo nuova procedura di ricongiungimento familiare (a meno che non si provenga da paese in esenzione di visto turistico, ad es. l'Albania, per cui i familiari fanno ingresso senza visto ma sarà necessaria la coesione familiare).

Si tratta anche di capire se verranno operate differenze tra i minori che vengono ricongiunti rispetto per l'appunto a quelli che nascono in Italia, anche in ragione della dimostrazione del reddito e dell'idoneità dell'alloggio oltrechè del soggiorno regolare di 5 anni.

Chiediamo quindi a tutti gli utenti del forum di voler monitorare le prassi poste in essere dalle varie Questure in Toscana e quindi di volerle segnalare.

Nel ringraziarla per l'odierno quesito ed in attesa noi stessi di necessari ulteriori chiarimenti,
cordialmente

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