Il Tribunale di Prato con Ordinanza del 29 maggio 2019 ha accolto il ricorso dell'istante che si era vista rifiutare dal Comune di Prato l'iscrizione anagrafica, essendo titolare di permesso per "richiesta asilo".
Nell'Ordinanza si afferma espressamente come "l’art. 4 co. 1 bis del d.lgs 142/2015 si limita ad abrogare la disciplina dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo introdotta dalla l. 46/2017 e non ha espressamente derogato l’art. 6 co. 7 del T.U. immigrazione; sussiste il periculum in mora poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio dei doveri di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra cui ad esempio quello al lavoro (a cui si connette il pregiudizio derivato dall'impossibilità di aprire un conto corrente bancario su cui far transitare la propria retribuzione) e ciò costituisce un pregiudizio irreparabile, che non può trovare adeguata tutela nella successiva forma dell’equivalente monetario all’esito della causa di merito."
In allegato il testo dell'ordinanza.
Una ulteriore conferma del diritto all'iscrizione anagrafica da parte del Trib. di Prato
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